Statuti e Regolamenti del 1926 |
Art. 209. - Per procurare al maggior numero possibile di giovani il vantaggio dell'istruzione religiosa e la pratica della vita cristiana parrocchiale, i membri dell'Unione esercitano il loro apostolato catechistico specialmente presso le Parrocchie; e anche quando dirigono altre opere educative, abbiano sempre cura di far partecipare i giovani, per quanto è possibile, alla vita della Parrocchia, e di farla stimare.
Art. 210. - Oltre l'istruzione e l'educazione religiosa, i Catechisti procurino, quando sia loro possibile, di dare ai giovani l'istruzione primaria e professionale di cui abbisognano, nelle scuole domenicali e serali, istituite con mezzi eccellenti per avere i giovani alle lezioni di religione e formarli nella pratica della vita cristiana.
Art. 211. - I membri dell'Unione per riuscire nel loro apostolato, divenire ottimi Catechisti e ferventi religiosi, procurino d'attingere largamente alla dottrina spirituale e ai metodi di S. Giovanni Battista de La Salle e del suo Istituto; col quale abbiano sempre le più cordiali e deferenti relazioni, specialmente coll'appoggiarne le Opere e intendersi nel miglior modo coi Fratelli Consiglieri, ascoltandone per riconoscenza le istruzioni e mettendole in pratica.
Art. 212. - I Catechisti non trascurino nulla di ciò che può ispirare ai giovani loro affidati, un grande rispetto per il Clero e per le Autorità costituite.
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