Statuti e Regolamenti del 1926 |
Art. 199. - Il Noviziato abbia un Presidente dei Novizi di almeno trentadue anni d'età, di cui dieci di Professione.
Art. 200. - Il Presidente dei Novizi è nominato per sei anni, con votazione a maggioranza assoluta di tutti i componenti il Consiglio Generalizio, e può sempre essere riconfermato.
Art. 201. - Il Presidente dei Novizi e deve essere ripieno dello Spirito di Dio, conoscitore perfetto delle Regole e Costituzioni, e segnalato per prudenza, carità, pietà ed esatta osservanza.
Art. 202. - Il Presidente dei Novizi deve esporre con grandissima chiarezza e precisione il modo di vivere, la condotta da tenere e le osservanze della Congregazione.
Tiene inoltre sempre presente che tocca a lui imprimere profondamente nel cuore dei Novizi e dei nuovi Professori il desiderio della perfezione religiosa, l'amore all'obbedienza e alla mortificazione.
Art. 203. - Il Presidente dei Novizi, a intervalli di tre mesi, dia, per iscritto, relazione al Presidente Generale sulla condotta di ogni Novizio e di ogni Postulante.
Nell'ultimo trimestre, cioè due mesi prima che termini il Noviziato o il Postulato, egli indichi inoltre i Novizi che giudica meritevoli di essere ammessi alla Professione, i Postulanti meritevoli di essere ammessi al Noviziato e quei Novizi e Postulanti per i quali ritiene necessaria una dilazione.
Art. 204. - Il Presidente dei Novizi usi, nel tempo del Noviziato, la massima diligenza per sempre più assicurarsi della vera vocazione di ogni Novizio.
Se però, dopo attento esame, e soprattutto, dopo aver consultato il Signore, giudica che qualche Novizio non possa adempiere gli obblighi prescritti dalla Congregazione, o non possa prenderne lo spirito, gli faccia conoscere che Dio non lo chiama a questo genere di vita.
Art. 205. - Il Presidente dei Novizi deve rivolgersi al Presidente Generale, per avere chi l'aiuti all'esecuzione dell' Art. 32, ma attende personalmente al colloquio privato settimanale con ogni Novizio.
Art. 206. - Qualora sia necessario, al Presidente dei Novizi s'aggiunga un Vice Presidente a lui immediatamente soggetto, in quanto riguarda l'ordinamento e la direzione del Noviziato.
Art. 207. - Il Vice Presidente dei Novizi deve avere almeno trent'anni d'età, di cui cinque di Professione, e possedere le altre doti e virtù richieste dalla natura del suo ufficio.
Art. 208. - Tanto il Presidente dei Novizi quanto il Vice Presidente, devono essere liberi da qualsiasi altro ufficio o carica che possa recare impedimento alla cura e al governo dei Novizi; e per tutto il tempo del loro incarico, non devono essere rimossi senza un giusto e grave motivo.
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