Carta delle Nazioni Unite

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Capitolo XII

Regime internazionale di amministrazione fiduciaria

ART. 75

Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime internazionale di amministrazione fiduciaria per l'amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari.

Questi territori sono qui di seguito indicati con l'espressione "territori in amministrazione fiduciaria"

ART. 76

Gli obbiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell'art. 1 del presente Statuto, sono i seguenti:

a) rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;

b) promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all'autonomia od all'indipendenza, tenendo conto del aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni interessate, e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna convenzione di amministrazione fiduciaria;

c) incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, incoraggiare il riconoscimento della indipendenza dei popoli del mondo

d) assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi nell'amministrazione della giustizia, senza pregiudizio per il conseguimento dei sopraindicati obbiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell'art. 80.

ART. 77

1. Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori delle seguenti categorie che vi siano sottoposti mediante convenzioni di amministrazione fiduciaria:

a) territori attualmente sottoposti a mandato;

b) territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale;

c) territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione.

2. Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle precedenti categorie saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni.

ART. 78

Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni fra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana uguaglianza.

ART. 79

Le condizioni dell'amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni degli artt. 83 e 85.

ART. 80

1. Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norma degli artt. 77, 79 ed 81, per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna disposizione di questo capitolo deve essere interpretata in maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite.

2. Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzioni per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è previsto dall'art 77.

ART. 81

La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare l'autorità che eserciterà l'amministrazione del medesimo.

Tale autorità, qui di seguito indicata con l'espressione " autorità amministratrice ", potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o dall'Organizzazione stessa.

ART. 82

In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere designate una o più zone strategiche che potranno comprendere tutto il territorio sottoposto all'amministrazione fiduciaria od una sua parte, senza alcun pregiudizio dell'accordo degli accordi speciali stipulati a norma dell'art. 43.

ART. 83

1. Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza

2. Gli obbiettivi fondamentali indicati nell'art 76 valgono per popolazione di ogni zona strategica.

3. Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio delle considerazioni di sicurezza, dell'ausilio del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare nelle zone strategiche, quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria, spettano alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed educativa.

ART. 84

L'autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

A questo fine l'autorità amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per l'adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento dell'ordine nel territorio in amministrazione.

ART. 85

1. Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzionidi amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dall'Assemblea Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell'Assemblea Generale coadiuva quest'ultima nell'adempimento di tali funzioni.

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