Carta delle Nazioni Unite

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Capitolo XIII

Consiglio di Amministrazione Fiduciaria

Composizione

ART. 86

1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite:

a) i Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;

b) quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell'art. 23, che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;

c) tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall'Assemblea Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano.

2. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio stesso.

Funzioni e poteri

ART. 87 L'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, nell'esercizio delle loro funzioni, possono:

a) esaminare le relazioni sottoposte dall'autorità amministratrice;

b) ricevere petizioni ed esaminarle consultandosi al riguardo con l'autorità amministratrice;

c) disporre visite periodiche ai rispettivi territori in amministrazione fiduciaria in epoche concordate con l'autorità amministratrice;

d) esercitare queste ed altre attività in conformità alle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria.

ART. 88

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul progresso politico, economico sociale ed educativo degli abitanti di ogni territorio in amministrazione fiduciaria, e l'autorità amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza dell'Assemblea Generale.

Presenta a quest'ultima una relazione annuale redatta in base a tale questionario

Votazione

ART. 89

1. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone un voto.

2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.

Procedura

ART. 90

1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio regolamento che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi membri.

ART. 91

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso, dell'assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli istituti specializzati per le questioni che attengano alle loro rispettive competenze.

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