Conf. Sicurezza e cooperazione in Europa

Indice

Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori

Gli Stati partecipanti,

Considerando che la cooperazione nel settore umanitario e in altri settori è un fattore essenziale per lo sviluppo delle loro relazioni,

Convenendo che la loro cooperazione in tali settori dovrebbe aver luogo nel pieno rispetto dei Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti enunciati nell'Atto Finale nonché delle disposizioni del Documento Conclusivo di Madrid e del presente Documento relative a tali principi,

Confermando che, nel dare attuazione alle disposizioni concernenti la cooperazione nel settore umanitario e in altri settori nel quadro delle loro leggi e dei loro regolamenti, essi assicureranno che tali leggi e regolamenti siano conformi agli obblighi ad essi derivanti dal diritto internazionale e siano armonizzati con i loro impegni CSCE,

Riconoscendo che l'attuazione delle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid richiede sforzi costanti e intensificati,

Hanno adottato e daranno attuazione a quanto segue:

Contatti fra persone

(1) Nel dare attuazione alle disposizioni sui contatti fra persone enunciate nell'Atto Finale, nel Documento Conclusivo di Madrid e nel presente Documento, essi rispetteranno pienamente gli obblighi assunti in base al diritto internazionale, quali richiamati nel paragrafo del presente Documento dedicato ai principi, in particolare la libertà di ogni persona di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno al proprio paese, nonché gli impegni internazionali da essi assunti in tale settore.

(2) Essi assicureranno che le proprie politiche concernenti l'ingresso nei rispettivi territori siano pienamente conformi ai fini enunciati nelle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid e del presente Documento.

(3) Essi assumeranno le necessarie iniziative per evadere nel più breve tempo possibile, ma in ogni caso non oltre sei mesi, tutte le domande, basate sulle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid, ancora in sospeso al momento della conclusione della Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE.

(4) Essi effettueranno in seguito regolari revisioni per accertare che tutte le domande basate sulle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE siano trattate in maniera conforme a tali disposizioni.

(5) Essi decideranno sulle domande relative ad incontri familiari con conformemente all'Atto Finale e agli altri citati documenti CSCE nel più breve tempo possibile, nella prassi normale entro un mese.

(6) Essi decideranno nella stessa maniera sulle domande relative alla riunificazione delle famiglie e ai matrimoni fra cittadini di Stati diversi, normalmente entro tre mesi.

(7) Considerando favorevolmente le domande relative a incontri familiari, essi terranno debito conto dei desideri del richiedente, in particolare per quanto riguarda il periodo e una durata sufficientemente lunga di tali incontri, nonché l'intenzione di compiere viaggi con altri membri della propria famiglia per incontri familiari comuni.

(8) Considerando favorevolmente le domande relative a incontri familiari, essi consentiranno anche visite a e da parenti meno prossimi.

(9) Considerando favorevolmente le domande concernenti la riunificazione delle famiglie o i matrimoni fra cittadini di Stati diversi, essi rispetteranno i desideri dei richiedenti per quanto riguarda il paese di destinazione che sia disposto ad accoglierli.

(10) Essi presteranno particolare attenzione alla soluzione dei problemi concernenti la riunificazione dei figli minorenni con i propri genitori.

In tale contesto e sulla base delle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE assicureranno - che una domanda al riguardo presentata quando il figlio è minorenne sia trattata favorevolmente e sollecitamente per realizzare la riunificazione senza ritardi; e - che si prendano provvedimenti adeguati per proteggere gli interessi e il benessere dei figli in questione.

(11) Essi considereranno l'opportunità di ridurre gradualmente ed infine eliminare qualsiasi disposizione che richieda ai viaggiatori di acquistare valuta locale in eccedenza rispetto a quanto necessario per le spese prevedibili, dando priorità alle persone che viaggiano per incontri familiari.

Concederanno a tali persone la possibilità pratica di portare con sé, in entrata e in uscita, beni personali o regali.

(12) Essi presteranno immediata attenzione alle domande di viaggio per motivi umanitari urgenti e le tratteranno favorevolmente come segue:

- nei casi di visite a un familiare gravemente ammalato o moribondo, di viaggi per partecipare ai funerali di un familiare o di viaggi di persone che hanno la comprovata necessità di un urgente trattamento sanitario o per le quali si possa evidenziare un'affezione critica o terminale, essi decideranno in merito alla domanda entro tre giorni lavorativi;

- nei casi di viaggi di persone gravemente ammalate o di anziani e di altri viaggi di carattere umanitario urgente, essi decideranno in merito alle domande con la massima sollecitudine possibile.

Essi faranno in modo che le competenti autorità locali, regionali e centrali, responsabili dell'applicazione di quanto sopra, intensifichino i propri sforzi e assicureranno che i diritti dovuti per il trattamento prioritario di tali domande non superino i costi effettivamente sostenuti.

(13) Nel considerare le domande di viaggio per incontri familiari, riunificazione di famiglie o matrimoni fra cittadini di Stati diversi, essi assicureranno che i diritti del richiedente, quali previsti nei pertinenti strumenti internazionali, non siano pregiudicati a causa di atti od omissioni da parte di membri della sua famiglia.

(14) Essi provvederanno affinché tutti i documenti necessari a corredo delle domande connesse con le disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE siano facilmente conseguibili dal richiedente.

I documenti resteranno validi fintanto che l'esame della domanda è in corso.

In caso di ripresentazione della domanda si prenderanno in considerazione i documenti già presentati dal richiedente in occasione di precedenti domande.

(15) Essi semplificheranno le procedure e ridurranno gradualmente i requisiti amministrativi per le domande di cui alle disposizioni sui contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE.

(16) Essi assicureranno che, allorché le domande di cui alle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE vengono respinte per motivi specificati negli strumenti internazionali pertinenti, al richiedente sia data senza indugi e per iscritto notifica ufficiale della motivazione su cui si fonda la decisione.

Di regola e in tutti i casi in cui il richiedente lo esiga, questi sarà adeguatamente informato sulle procedure da seguire per utilizzare, contro la decisione, tutti i ricorsi effettivi, amministrativi o giudiziari a disposizione dell'interessato, come previsto negli strumenti internazionali summenzionati.

Qualora si tratti di uscita dal paese per stabilirsi permanentemente all'estero, tale informazione sarà fornita contestualmente alla notifica ufficiale sopra prevista.

(17) Se, in tale contesto, una domanda di viaggio all'estero viene respinta per motivi di sicurezza nazionale, essi assicureranno che, entro limiti di tempo strettamente giustificati, la durata di qualsiasi restrizione al viaggio dell'interessato sia quanto più breve possibile e che tale restrizione non venga applicata in modo arbitrario.

Essi inoltre assicureranno che il richiedente possa far riesaminare la decisione di rifiuto entro sei mesi e quindi, ove si rendesse necessario, a intervalli regolari in modo da tener conto degli eventuali mutamenti nelle circostanze che l'hanno determinata, quali il tempo trascorso da quando il richiedente è stato per l'ultima volta impegnato in impieghi o funzioni che coinvolgevano la sicurezza nazionale.

Prima che le persone assumano tali impieghi o funzioni, sarà ufficialmente notificato alle stesse se e in che modo ciò potrebbe pregiudicare le domande che esse possano presentare per tali viaggi all'estero.

(18) Essi pubblicheranno e renderanno facilmente accessibili entro un anno dalla conclusione della Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE, qualora ciò non sia già stato fatto, tutte le loro leggi e regolamenti relativi agli spostamenti delle persone all'interno del territorio nazionale e ai viaggi in altri Stati.

(19) Nel considerare favorevolmente le domande connesse con le disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE, essi assicureranno che a queste sia dato esito tempestivamente, anche per tener debito conto degli interessi di natura familiare, personale o professionale che hanno rilevanza per il richiedente.

(20) Essi considereranno favorevolmente le domande di viaggio all'estero senza discriminazioni di alcun genere, quali razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, censo, nascita, età o altra situazione.

Essi assicureranno che un rifiuto non pregiudichi le domande presentate da altre persone.

(21) Essi faciliteranno, inoltre, i viaggi su base individuale o collettiva per motivi personali e professionali nonché per turismo, quali i viaggi di delegazioni, gruppi o individui.

A tal fine essi ridurranno al minimo il tempo per l'esame delle domande relative a tali viaggi.

(22) Essi prenderanno in seria considerazione le proposte per la conclusione di accordi sul rilascio di visti di ingresso multipli e sul reciproco snellimento delle formalità di rilascio dei visti e considereranno le possibilità di realizzare, mediante accordo, la reciproca abolizione dei visti di ingresso.

(23) Essi considereranno l'adesione ai pertinenti strumenti multilaterali nonché la conclusione, se necessario, di accordi complementari o di altri accordi bilaterali, al fine di migliorare le disposizioni intese ad assicurare un'efficace assistenza consolare, legale e medica ai cittadini degli altri Stati partecipanti che si trovino temporaneamente nel loro territorio.

(24) Essi adotteranno ogni misura necessaria per assicurare che, ove ciò non sia già il caso, sia garantita in modo appropriato la sicurezza personale dei cittadini di altri Stati partecipanti che si trovino temporaneamente nel loro territorio per motivi personali o professionali, fra l'altro allo scopo di partecipare ad attività culturali, scientifiche ed educative.

(25) Essi faciliteranno ed incoraggeranno l'instaurazione e il mantenimento di contatti personali diretti fra i propri cittadini nonché fra rappresentanti delle rispettive istituzioni ed organizzazioni mediante viaggi fra Stati e l'uso di altri mezzi di comunicazione.

(26) Essi faciliteranno tali contatti e i rapporti fra le proprie popolazioni con iniziative quali scambi sportivi diretti a livello locale e regionale, la libera instaurazione e attuazione di accordi di gemellaggio fra città, nonché lo scambio di studenti e insegnanti.

(27) Essi incoraggeranno l'ulteriore sviluppo di contatti diretti fra giovani, nonché fra organizzazioni e istituzioni giovanili e studentesche governative e non governative, la conclusione fra tali organizzazioni di accordi e programmi bilaterali e multilaterali e lo svolgimento, su una base bilaterale e multilaterale, di manifestazioni e attività educative, culturali e di altro genere da parte dei giovani e per essi.

(28) Essi compiranno ulteriori sforzi per facilitare i viaggi ed il turismo dei giovani, fra l'altro raccomandando ai propri enti ferroviari, membri dell'Unione Internazionale Ferroviaria (UIC) di ampliare il Sistema Inter-Rail in modo da comprendere tutte le reti europee e raccomandando ai propri enti ferroviari, che non siano membri dell'UIC, di prendere in esame l'istituzione di servizi analoghi.

(29) Conformemente alla Convenzione Postale Universale e alla Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni, essi:

- garantiranno la libertà delle comunicazioni postali;

- assicureranno il recapito rapido e senza ostacoli della posta, compresa la corrispondenza e i pacchi postali;

- rispetteranno la riservatezza e l'integrità delle comunicazioni postali e telefoniche;

- assicureranno le condizioni necessarie per comunicazioni telefoniche rapide e senza interruzioni, compreso l'uso, ove esista, e lo sviluppo di sistemi di teleselezione internazionale diretta.

(30) Essi incoraggeranno contatti personali diretti fra i cittadini dei propri Stati, fra l'altro facilitando i viaggi individuali nei rispettivi paesi e consentendo agli stranieri di incontrare i propri cittadini, nonché, se invitati, di soggiornare in case private.

(31) Essi assicureranno che lo status delle persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano nei propri territori sia uguale a quello degli altri cittadini per quanto riguarda i contatti fra persone ai sensi dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE, compresi l'instaurazione e il mantenimento di tali contatti, mediante viaggi e altri mezzi di comunicazione, anche con cittadini di altri Stati aventi una comune origine nazionale o un retaggio culturale comune.

(32) Essi consentiranno ai credenti, ai culti religiosi e ai loro rappresentanti, in gruppi o individualmente, di stabilire e mantenere contatti personali diretti e comunicazioni gli uni con gli altri nel proprio paese e in altri paesi, fra l'altro con viaggi, pellegrinaggi e con la partecipazione a riunioni e ad altri avvenimenti religiosi.

In tale contesto, e nella misura adeguata a tali contatti ed avvenimenti, sarà consentito agli interessati di acquistare, ricevere e portare con sé pubblicazioni e oggetti connessi con la pratica della loro religione o convinzione.

(33) Essi hanno preso conoscenza dei resoconti della Riunione di Esperti sui Contatti Umani, tenutasi a Berna dal 15 aprile al 26 maggio 1986.

Rilevando che in tale Riunione non sono state raggiunte conclusioni, essi hanno considerato che sia la franchezza dei dibattiti sia il maggior grado di apertura nello scambio di punti di vista rappresentano un'evoluzione positiva.

A tale riguardo è apparso particolarmente importante che le proposte presentate nella Riunione abbiano ricevuto ulteriore considerazione in seno alla Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE.

Informazione

(34) Essi continueranno ad impegnarsi per contribuire a una sempre più ampia conoscenza e com-prensione della vita nei loro Stati, promuovendo in tal modo la fiducia fra i popoli.

(35) Essi compiranno ulteriori sforzi per facilitare una più libera ed ampia diffusione di ogni tipo di informazione, per incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione e per migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti.

A tale riguardo e conformemente al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ai pertinenti impegni internazionali assunti relativamente alla ricerca, alla ricezione e alla comunicazione di informazioni di ogni tipo, essi assicureranno che le persone possano scegliere liberamente le proprie fonti di informazione.

In tale contesto:

- essi assicureranno che i servizi radiofonici che operano in conformità con le Regolamentazioni radiofoniche dell'UIT siano direttamente e normalmente ricevuti nei propri Stati e

- permetteranno alle persone, alle istituzioni e alle organizzazioni, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti d'autore, di ottenere, possedere, riprodurre e distribuire materiale informativo di ogni genere.

A tal fine essi elimineranno qualsiasi restrizione incompatibile con i suddetti obblighi ed impegni.

(36) Essi coglieranno ogni occasione offerta dai moderni mezzi di comunicazione, compresi quelli via cavo e via satellite, per una sempre più libera ed ampia diffusione di ogni genere di informazioni.

Incoraggeranno anche la cooperazione e gli scambi fra le proprie istituzioni e organizzazioni competenti e gli esperti del settore tecnico e opereranno per l'armonizzazione di norme e regolamenti tecnici.

Essi terranno presenti gli effetti di tali mezzi di comunicazione moderni sui propri mezzi di informazione di massa.

Essi assicureranno concretamente che bollettini ufficiali di informazione possano essere distribuiti liberamente nei propri territori dalle missioni diplomatiche e da altre missioni ufficiali nonché dagli uffici consolari degli altri Stati partecipanti.

(37) Essi incoraggeranno le organizzazioni radiotelevisive, in base ad accordi fra loro, a trasmettere in diretta, in particolare nei paesi che li organizzano, programmi e dibattiti con partecipanti di diversi Stati e a trasmettere dichiarazioni e interviste di personalità politiche e di altro genere degli Stati partecipanti.

(38) Essi incoraggeranno le organizzazioni radiotelevisive a realizzare servizi su diversi aspetti della vita negli altri Stati partecipanti e incoraggeranno un incremento del numero dei ponti televisivi fra i rispettivi paesi.

(39) Ricordando che per il legittimo esercizio della propria attività professionale i giornalisti non sono passibili di espulsione né devono essere soggetti ad altri pregiudizi, essi si asterranno dal prendere misure restrittive quali la revoca dell'accreditamento di un giornalista o la sua espulsione a causa del contenuto di un servizio del giornalista o dell'organo di informazione cui appartiene.

(40) Essi assicureranno che i giornalisti, compresi quelli che rappresentano i mezzi di informazione di altri Stati partecipanti, nell'esercizio di tale attività, siano liberi di cercare l'accesso e di mantenere contatti con fonti di informazione pubbliche e private e che venga rispettata la loro esigenza del segreto professionale.

(41) Essi rispetteranno il diritto d'autore dei giornalisti.

(42) Al fine di realizzare servizi giornalistici regolari, essi concederanno, se del caso in base ad accordi fra loro, l'accreditamento, quando è richiesto, e visti d'ingresso multipli a giornalisti di altri Stati partecipanti, indipendentemente dal loro domicilio.

Su tale base essi ridurranno ad un massimo di due mesi il periodo necessario per la concessione ai giornalisti sia dell'accreditamento sia di visti di ingresso multipli.

(43) Essi faciliteranno il lavoro dei giornalisti stranieri fornendo, su richiesta, le informazioni pertinenti su questioni di interesse pratico, quali regolamenti di importazione, tasse e alloggio.

(44) Essi garantiranno anche ai giornalisti stranieri l'accesso alle conferenze stampa ufficiali, previo accreditamento, quando questo sia richiesto, nonché, se del caso, la partecipazione ad altri simili incontri stampa ufficiali.

(45) Essi assicureranno concretamente che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali, che si trovano nei propri territori, possano diffondere, ricevere e scambiare informazioni nella loro madrelingua.

(46) Essi concordano di convocare un Forum sull'Informazione per discutere il miglioramento della circolazione, dell'accesso e dello scambio di informazioni, la cooperazione nel campo dell'informazione e il miglioramento delle condizioni di lavoro per i giornalisti.

Il Forum si terrà a Londra dal 18 aprile al 12 maggio 1989.

Vi parteciperanno personalità nel campo dell'informazione degli Stati partecipanti.

Ordine del giorno, calendario ed altre modalità organizzative per il Forum sull'informazione sono definiti nell'Allegato VIII

Cooperazione e scambi nel campo della cultura

(47) Essi promuoveranno e daranno pieno effetto alla cooperazione culturale reciproca mediante, fra l'altro, l'esecuzione degli accordi bilaterali e multilaterali pertinenti, conclusi fra loro nei vari campi della cultura.

(48) Essi incoraggeranno le organizzazioni non governative attive nel campo della cultura a partecipare, unitamente alle istituzioni statali, all'elaborazione e all'esecuzione di tali accordi e progetti specifici, nonché all'elaborazione di misure pratiche concernenti gli scambi e la cooperazione culturali.

(49) Essi favoriranno la creazione, nel proprio territorio, mediante reciproco accordo, di istituti o centri culturali di altri Stati partecipanti.

Saranno assicurati il libero accesso da parte del pubblico a tali istituti o centri nonché il loro normale funzionamento.

(50) Essi assicureranno il libero accesso del pubblico a manifestazioni culturali organizzate nel loro territorio da persone o istituzioni di altri Stati partecipanti ed assicureranno che gli organizzatori possano utilizzare tutti i mezzi disponibili nel paese ospite per pubblicizzarle.

(51) Essi faciliteranno ed incoraggeranno contatti personali diretti nel campo della cultura, su base sia individuale sia collettiva, come anche fra istituzioni culturali, associazioni di artisti e del mondo dello spettacolo ed altre organizzazioni per offrire maggiori possibilità ai loro cittadini di conoscere direttamente la produzione culturale sia negli altri Stati partecipanti sia proveniente dagli altri Stati partecipanti.

(52) Essi assicureranno la libera circolazione di opere d'arte e di altri beni culturali, fatte salve le sole limitazioni che mirano a preservare il proprio patrimonio culturale, sono basate sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed artistica oppure che derivano dai loro impegni internazionali concernenti la circolazione di beni culturali.

(53) Essi incoraggeranno la cooperazione e l'impegno artistico congiunto di persone di diversi Stati partecipanti che svolgono attività culturali; faciliteranno, nel modo appropriato, le iniziative specifiche a tale scopo di dette persone, istituzioni e organizzazioni, e incoraggeranno la partecipazione di giovani a tali iniziative.

In tale contesto essi incoraggeranno la realizzazione di riunioni e simposi, esposizioni, festival e tournées di complessi o compagnie, nonché i programmi di ricerca e formazione cui possano liberamente partecipare ed apportare contributi anche persone di altri Stati partecipanti.

(54) La sostituzione di persone o gruppi invitati a partecipare ad un'attività culturale avrà carattere eccezionale e sarà soggetta a preventiva approvazione della parte invitante.

(55) Essi incoraggeranno lo svolgimento di settimane del cinema, ivi compresi , se del caso, incontri di artisti ed esperti e conferenze sull'arte cinematografica; faciliteranno ed incoraggeranno contatti diretti fra registi cinematografici e produttori per la coproduzione di film, incoraggeranno la cooperazione nel campo della tutela del materiale cinematografico e lo scambio di informazioni e pubblicazioni tecniche sul cinema.

(56) Essi esamineranno le possibilità di informatizzare in una forma standardizzata e di diffondere bibliografie e cataloghi di opere e produzioni culturali.

(57) Essi incoraggeranno musei e gallerie d'arte a sviluppare contatti diretti al fine, fra l'altro, di organizzare esposizioni, compreso il prestito di opere d'arte, e di effettuare scambi di cataloghi.

(58) Essi rinnoveranno i propri sforzi per dare effetto a tutte le disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid relative alle lingue meno parlate.

Essi incoraggeranno inoltre le iniziative destinate ad aumentare il numero delle traduzioni di opere letterarie da e in tali lingue e a migliorarne la qualità, in particolare svolgendo seminari con la partecipazione di traduttori, autori ed editori, con la pubblicazione di dizionari e, ove appropriato, con lo scambio di traduttori sulla base di borse di studio.

(59) Essi assicureranno che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano nel loro territorio abbiano ogni opportunità di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, comprese la lingua, la letteratura, la religione, e che possano preservare i propri monumenti e oggetti culturali e storici.

(60) Essi hanno preso conoscenza dei resoconti del lavoro svolto e delle idee esposte durante il Forum Culturale tenutosi a Budapest dal 15 ottobre al 25 novembre 1985.

Rilevando che in tale Forum non sono state raggiunte conclusioni, essi hanno accolto favorevolmente il fatto che molte idee e proposte utili esposte in quell'occasione siano state oggetto di rinnovata considerazione nella Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE e che le istituzioni e le organizzazioni degli Stati partecipanti abbiano basato molte attività su tali idee.

Essi hanno espresso il loro apprezzamento per gli importanti contributi apportati all'avvenimento da parte di personalità eminenti nel campo della cultura e hanno rilevato, alla luce dell'esperienza acquisita, l'importanza di assicurare, sia in future riunioni di tale genere sia al di fuori di queste, condizioni che permettano una maggiore libertà e spontaneità di espressione.

(61) Essi incoraggeranno ogni sforzo mirante a individuare le caratteristiche culturali comuni e a favorire una maggiore consapevolezza del loro retaggio culturale, tenendo debitamente conto dell'originalità e delle diversità delle loro rispettive culture.

Conseguentemente essi incoraggeranno le iniziative che possono contribuire ad una migliore conoscenza del retaggio culturale degli altri Stati partecipanti in tutte le sue forme, compresi gli aspetti regionali e l'arte popolare.

(62) Essi concordano di convocare un Simposio sul Retaggio Culturale degli Stati partecipanti alla CSCE.

Il Simposio si terrà a Cracovia dal 28 maggio al 7 giugno 1991.

Vi parteciperanno studiosi e altre personalità degli Stati partecipanti impegnate in attività culturali.

Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative del Simposio sono definiti nell'Allegato IX.

Cooperazione e scambi nel campo dell'educazione

(63) Essi assicureranno l'accesso ai vari tipi e livelli di educazione a tutti senza discriminazione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o altre, origine nazionale o sociale, censo, nascita o altra situazione.

(64) Al fine di incoraggiare una cooperazione più ampia nel campo della scienza e dell'educazione essi faciliteranno libere comunicazioni fra università e altre istituzioni di istruzione superiore e ricerca.

Essi inoltre faciliteranno contatti personali diretti, fra l'altro mediante viaggi, fra studiosi, scienziati e altre persone attive in questi campi.

(65) Essi assicureranno anche la libertà di accesso da parte di studiosi, insegnanti e studenti di altri Stati partecipanti a materiale informativo accessibile, disponibile in archivi pubblici, biblioteche, istituti di ricerca e organismi analoghi.

(66) Essi faciliteranno scambi di scolari fra i propri paesi, sulla base di accordi bilaterali, ove necessario, inclusi gli incontri con le famiglie del paese ospite e il soggiorno nelle loro case, allo scopo di far conoscere agli scolari la vita, le tradizioni e l'educazione negli altri Stati partecipanti.

(67) Essi incoraggeranno i propri enti governativi o le istituzioni educative competenti ad inserire, nel modo appropriato, il testo integrale dell'Atto Finale nei programmi delle scuole e delle università.

(68) Essi assicureranno che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano possano impartire o ricevere un'istruzione sulla propria cultura, fra l'altro, tramite la trasmissione dai genitori ai figli della lingua, della religione e dell'identità culturale.

(69) Essi incoraggeranno le proprie organizzazioni radiotelevisive ad informarsi reciprocamente sulla loro produzione di programmi educativi e ad esaminare la possibilità dello scambio di tali programmi.

(70) Essi incoraggeranno i contatti diretti e la cooperazione fra le competenti istituzioni e organizzazioni governative nel campo dell'educazione e della scienza.

(71) Essi incoraggeranno ulteriori contatti e la cooperazione fra istituzioni specializzate ed esperti nel campo dell'educazione e della riabilitazione dei minori handicappati.

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