Convenzione sullo statuto degli apolidi |
1. Gli Stati contraenti concedono agli apolidi residenti regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per ciò che concerne l'esercizio di una attività professionale dipendente.
2. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di prendere misure intese a parificare i diritti degli apolidi a quelli dei loro cittadini per quanto concerne l'esercizio delle professioni dipendenti, segnatamente se si tratta di apolidi entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di assunzione di mano d'opera oppure di un piano d'immigrazione.
Gli Stati contraenti concedono agli apolidi che si trovano regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile, e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere, per ciò che concerne l'esercizio di una professione indipendente nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, come pure la costituzione di società commerciali ed industriali.
Ciascuno Stato contraente concede agli apolidi che risiedono regolarmente sul suo territorio, se sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e desiderano esercitare una professione liberale, un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.
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