Convenzione sullo statuto degli apolidi

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Capitolo II Condizione giuridica

Art. 12 Statuto personale

1. Lo statuto personale di un apolide è determinato in base alla legge del paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del paese di residenza.

2. I diritti precedentemente acquisiti dall'apolide e derivanti dal suo statuto personale, in particolare quelli risultanti dal matrimonio, saranno rispettati da tutti gli Stati contraenti, con riserva, se è il caso, dell'adempimento delle formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato avrebbe riconosciuto quand'anche l'interessato non fosse divenuto un apolide.

Art. 13 Proprietà mobiliare ed immobiliare

Gli Stati contraenti concedono a ciascun apolide un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per quanto concerne l'acquisto della proprietà mobiliare ed immobiliare ed i diritti a ciò relativi, nonché i contratti di locazione e gli altri contratti concernenti la proprietà mobiliare ed immobiliare.

Art. 14 Proprietà intellettuale ed industriale

In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, ed in materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun apolide fruisce, nello Stato in cui ha la sua residenza abituale, della protezione concessa ai cittadini di detto paese.

Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati contraenti, egli fruisce della protezione concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato in cui ha la sua residenza abituale.

Art. 15 Diritto d'associazione

Per quanto concerne le associazioni a scopo apolitico e non lucrativo e i sindacati professionali, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Art. 16 Diritto di adire i tribunali

1. Ciascun apolide può adire liberamente i tribunali sul territorio degli Stati contraenti.

2. Nello Stato contraente in cui ha la sua residenza abituale, l'apolide fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il diritto di adire i tribunali, comprese l'assistenza giudiziaria e l'esenzione dalla cautio judicatum solvi.

3. Negli Stati contraenti in cui non ha la sua residenza abituale, l'apolide fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento concesso ai cittadini del paese in cui ha la sua residenza abituale.

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