Convenzione 169 - Popoli indigeni e tribali

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Parte V - Previdenza sociale e sanità

Art. 24

I regimi di sicurezza sociale devono essere progressivamente estesi ai popoli interessati, ed essere applicati nei loro confronti senza discriminazioni.

Art. 25

1. I Governi devono fare in modo che servizi sanitari adeguati siano messi a disposizione dei popoli interessati, o devono dar loro i mezzi che permettano loro di organizzare e somministrare tali servizi sotto la loro responsabilità e controllo, in modo che essi possano godere il più alto livello possibile di salute fisica e mentale.

2. I servizi di sanità devono per quanto possibile essere organizzati a livello comunitario.

Questi servizi devono essere pianificati ed amministrati in collaborazione con i popoli interessati e tener conto delle loro condizioni economiche, geografiche, sociali e colturali, come anche dei loro metodi di prevenzione e cura, delle loro pratiche di guarigione e rimedi tradizionali.

3. Il sistema sanitario deve dare la preferenza alla formazione ed impiego di personale sanitario delle comunità locali e deve concentrarsi sulle cure sanitarie primarie, sempre in stretto rapporto con gli altri livelli del servizio sanitario.

4. La prestazione di tali servizi deve essere coordinata con le altre misure sociali, economiche e culturali adottate sul luogo.

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