Convenzione 169 - Popoli indigeni e tribali

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Parte VI - Istruzione e mezzi di comunicazione

Art. 26

Devono prendersi misure per garantire ai membri dei popoli interessati la possibilità di ricevere un'educazione ad ogni livello, almeno in condizioni d'uguaglianza con il resto della comunità nazionale.

Art. 27

1. I programmi e i servizi educativi per i popoli interessati devono essere sviluppati e attuati con la loro collaborazione, per corrispondere alle loro particolari esigenze e devono trattare la loro storia, le loro conoscenze e tecniche, i loro sistemi di valori e le altre loro aspirazioni sociali, economiche e culturali.

2. Le autorità competenti devono fare in modo che siano garantite la formazione dei membri dei popoli interessati e la loro partecipazione alla formulazione ed esecuzione dei programmi d'educazione; affinché, se occorra, la responsabilità della conduzione di detti programmi possa essere progressivamente trasferita a detti popoli.

3. Inoltre, i Governi devono riconoscere il diritto di tali popoli a creare le proprie istituzioni e modi d'educazione, a condizione che tali istituzioni rispondano alle norme minime stabilite dall'autorità competente in consultazione coi detti popoli.

A questo fine si devono fornire loro adeguate risorse.

Art. 28

1. Quando ciò sia realizzabile, si deve insegnare ai bambini dei popoli interessati a leggere e scrivere nella loro lingua indigena o nella lingua più comunemente utilizzata dal gruppo cui appartengono.

Qualora ciò non sia realizzabile, le autorità competenti devono intraprendere consultazioni con tali popoli in vista dell'adozione di misure atte a raggiungere tale scopo.

2. Devono assumersi misure adeguate per garantire a questi popoli la conoscenza della lingua nazionale o di una delle lingue ufficiali del Paese.

3. Devono adottarsi disposizioni per la salvaguardia delle lingue indigene dei popoli interessati e per promuoverne l'uso e lo sviluppo.

Art. 29

L'educazione deve mirare a dare ai bambini dei popoli interessati le conoscenze generali e le attitudini che li aiutino a partecipare pienamente ed in modo paritario alla vita della propria comunità, come pure a quella della comunità nazionale.

Art. 30

1. I Governi devono adottare misure adattate alle tradizioni ed alle culture dei popoli interessati, al fine di far conoscere loro i propri obblighi e diritti, specialmente per quanto riguarda il lavoro, le possibilità economiche, le questioni educative e sanitarie, i servizi sociali ed i diritti risultanti dalla presente convenzione.

2. A tal fine si ricorrerà, se necessario, a traduzioni scritte ed all'uso dei mezzi di comunicazioni di massa nella lingua di detti popoli.

Art. 31

Devono adottarsi misure di carattere educativo in tutti i settori della comunità nazionale, e particolarmente in quelli più direttamente in contatto con i popoli interessati, al dine di eliminare i pregiudizi che essi potrebbero nutrire al riguardo di detti popoli.

A tal fine, ci si deve sforzare di garantire che i libri di storia e gli altri materiali pedagogici diano una descrizione equa, esatta e documentata di società e culture dei popoli interessati.

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