Sul diritto dei trattati

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Parte IV - Emendamento e modificazione dei trattati

Articolo 39 Regola generale relativa all'emendamento dei trattati

Un trattato può essere emendato per accordo fra le parti.

Salvo quanto possa essere diversamente disposto dal trattato, le regole enunciate nella parte II si applicano a un tale accordo.

Articolo 40 Emendamento dei trattati multilaterali

1. Salvo che il trattato disponga diversamente, l'emendamento dei trattati multilaterali è disciplinato dai paragrafi seguenti.

2. Ogni proposta tendente ad emendare un trattato multilaterale nei rapporti fra tutte le parti deve essere notificata a tutti gli Stati contraenti, e ciascuno di essi ha il diritto di partecipare:

a. alla decisione sul seguito da dare a questa proposta;

b. alla negozíazione e alla conclusione di ogni accordo che abbia per oggetto di emendare il trattato.

3. Ogni Stato che abbia titolo per divenire parte al trattato ha anche titolo per divenire parte al trattato tale quale risulta dall'emendamento.

4. L'accordo che ha per oggetto l'emendamento non vincola gli Stati che sono già parti al trattato e che non divengono parti di detto accordo; si applica a detti Stati il paragrafo 4, lettera b) dell'articolo 30.

5. Ogni Stato che divenga parte di un trattato dopo l'entrata in vigore dell'accordo contenente l'emendamento, se non abbia espresso un'intenzione contraria è considerato come:

a. parte al trattato tale quale risulta dall'emendamento; e

b. parte al trattato non emendato nei confronti di qualsiasi parte al trattato che non sia vincolata dall'accordo contenente l'emendamento.

Articolo 41 Accordi che modificano trattati multilaterali limitatamente ai rapporti fra alcune parti

1. Due o più parti a un trattato multilaterale possono concludere un accordo avente per oggetto di modificare il trattato nelle loro relazioni reciproche soltanto se:

a. la possibilità di una tale modifica è prevista dal trattato; o

b. la modifica in questione non è proibita dal trattato, a condizione che essa:

i) non pregiudichi il godimento da parte delle altre parti dei diritti che esse ricavano dal trattato né l'adempimento dei loro obblighi; e

ii) non riguardi una disposizione alla quale non si possa derogare senza che vi sia incompatibilità con la realizzazione dell'oggetto e dello scopo del trattato considerato nel suo complesso.

2. A meno che, nel caso previsto dal paragrafo 1, lettera a) il trattato non disponga diversamente, le parti in questione devono notificare alle altre parti la loro intenzione di concludere l'accordo e le modifiche che quest'ultimo apporta al trattato.

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