Cost. della Org. Intern. del lavoro |
( Nuovo testo giusta l'Istrumento per l'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 9 ottobre 1946 )
Firmato a Montréal il 9 ottobre 1946
Approvato dall'Assemblea federale il 26 marzo 1947
Entrata in vigore il 20 aprile 1948 ( Stato 8 ottobre 2015 )
Considerando che una pace universale e durevole può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale;
Considerando che vi sono condizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone ingiustizia, miseria e privazioni, generando tale malcontento da mettere in pericolo la pace e l'armonia del mondo, e che urge prendere provvedimenti per migliorare simili condizioni:
come, per esempio,
il regolamento delle ore di lavoro,
la fissazione della durata massima della giornata e della settimana di lavoro,
il reclutamento della mano d'opera,
la lotta contro la disoccupazione,
la garanzia di un salario sufficiente ad assicurare convenienti condizioni di vita,
la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e contro gli infortuni del lavoro,
la protezione dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne,
le pensioni di vecchiaia e d'invalidità,
la difesa degli interessi dei lavoratori occupati all'estero,
il riconoscimento del principio « a lavoro eguale, retribuzione eguale »,
il riconoscimento del principio della libertà sindacale,
l'organizzazione dell'insegnamento professionale e tecnico,
e altri provvedimenti analoghi;
Considerando che la mancata adozione, da parte di uno Stato qualsiasi, di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi degli altri, che desiderano migliorare la sorte dei lavoratori nei propri paesi;
Le Alte Parti Contraenti, mosse da sentimenti di giustizia e di umanità, e dal desiderio di assicurare una pace mondiale durevole, nell'intento di raggiungere i fini enunciati nel preambolo, approvano la presente Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro:
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