Cost. della Org. Intern. del lavoro

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Capo I - Organizzazione

Art. 1

1. È istituita un'organizzazione permanente per promuovere l'attuazione del programma esposto nel preambolo della presente Costituzione e nella Dichiarazione sugli scopi dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, adottata a Filadelfia il 10 maggio 1944, il testo della quale si trova allegato alla presente Costituzione.

2. Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro sono gli Stati che erano Membri dell'Organizzazione il 1 novembre 1945 e tutti gli altri Stati che lo diventeranno conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Qualsiasi Membro originario delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato ammesso in qualità di membro delle Nazioni Unite con decisione dell'Assemblea generale, conformemente alle disposizioni della Carta può diventare Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro comunicando al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro la sua accettazione formale degli obblighi derivanti dalla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

4. La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro può parimente ammettere dei Membri nell'Organizzazione a maggioranza dei due terzi dei delegati presenti alla sessione, compresi i due terzi dei delegati governativi presenti e volanti.

Questa ammissione diventerà effettiva quando il governo del nuovo Membro avrà comunicato al Direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro la sua accettazione formale degli obblighi derivanti dalla Costituzione dell'Organizzazione.

5. Nessun Membro potrà uscire dall'Organizzazione internazionale del Lavoro senza avere preventivamente comunicato la sua intenzione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

Siffatta dichiarazione avrà effetto due anni dopo la data del suo ricevimento da parte del Direttore generale con la riserva che il Membro a questa data abbia adempito tutti gli obblighi finanziari risultanti dalla sua qualità di Membro.

Nel caso in cui un Membro abbia ratificato una convenzione internazionale del lavoro, o questa uscita non infirmerà in modo alcuno la validità, per il periodo previsto dalla convenzione, degli obblighi risultanti dalla convenzione stessa o che ad essa si riferiscono.

6. Nel caso in cui uno Stato avesse cessato di essere Membro dell'Organizzazione, la sua riammissione come Membro sarà disciplinata dalle norme dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo.

Art. 2

L'Organizzazione permanente comprende:

a) una Conferenza generale di rappresentanti dei Membri;

b) un Consiglio d'amministrazione composto conformemente all'articolo 7;

c) un Ufficio internazionale del Lavoro sotto la direzione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 3

1. La Conferenza generale si riunisce ogni volta che sia necessario e almeno una volta l'anno.

È composta di quattro rappresentanti per ciascuno dei Membri; due saranno delegati del governo e gli altri due rappresenteranno, rispettivamente, i datori di lavoro e i lavoratori che appartengono a ciascuno dei Membri.

2. Ogni delegato può essere accompagnato da consiglieri tecnici, in numero non maggiore di due per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno della sessione.

Quando devono essere esaminate questioni che interessano specialmente le donne, almeno uno dei consiglieri tecnici deve essere una donna.

3. Ogni Membro responsabile della condotta delle relazioni internazionali di territori non metropolitani può designare come consiglieri tecnici supplementari per accompagnare i suoi delegati:

a) persone da esso nominate rappresentanti di siffatto territorio per certe questioni che sono di competenza propria delle autorità di detto territorio;

b) persone da esso designate per assistere i suoi delegati quando si tratta di questioni che concernono territori che non si governano da sè.

4. Se il territorio si trova sotto l'autorità congiunta di due o più Membri, potranno essere designate persone per assistere i delegati di questi Membri.

5. I Membri si impegnano a designare i delegati e i consiglieri tecnici non governativi d'accordo con le organizzazioni professionali più rappresentative, se ve ne sono, sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori del rispettivo paese.

6. I consiglieri tecnici possono prendere la parola soltanto a richiesta del delegato al quale sono aggiunti e con la speciale autorizzazione del Presidente della Conferenza; non possono prendere parte alle votazioni.

7. Un delegato, rivolgendosi per iscritto al Presidente, può designare come suo supplente uno dei suoi consiglieri tecnici e questi potrà prendere parte, in tale qualità, alle discussioni ed alle votazioni.

8. I nomi dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno comunicati all'Ufficio internazionale del Lavoro a cura del governo di ciascuno dei Membri.

9. Le credenziali dei delegati e dei loro consiglieri tecnici sono soggette a verifica da parte della Conferenza, che può, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, rifiutare di ammettere quei delegati o consiglieri tecnici che reputa non designati conformemente al presente articolo.

Art. 4

1. Ogni delegato ha diritto di votare individualmente su tutte le questioni sottoposte alle deliberazioni della Conferenza.

2. Qualora uno dei Membri non avesse designato uno dei delegati non governativi cui ha diritto, l'altro delegato non governativo avrà facoltà di prendere parte alle discussioni della Conferenza, ma non di votare.

3. Qualora la Conferenza, in virtù dei poteri ad essa attribuiti dall'art. 3, rifiutasse di ammettere un delegato di uno dei Membri, si applicheranno le disposizioni del presente articolo come se quel delegato non fosse stato designato.

Art. 5

Le sessioni della Conferenza sono tenute, con riserva di qualsiasi decisione che la Conferenza stessa potesse prendere durante una sessione precedente, al luogo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 6

Qualsiasi trasferimento della sede dell'Ufficio internazionale del Lavoro è deciso dalla Conferenza alla maggioranza di due terzi dei voti emessi dai delegati presenti.

Art. 7

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto di cinquantasei persone: Ventotto rappresentano i Governi, quattordici rappresentano i datori di lavoro, quattordici rappresentano i lavoratori.

2. Delle ventotto persone rappresentanti i Governi, dieci sono nominate dai Membri che hanno maggiore importanza industriale e diciotto dai Membri designati a questo fine dai delegati governativi alla Conferenza, esclusi i delegati degli dieci Membri menzionati. …

3. Il Consiglio d'amministrazione stabilisce, ogni volta che occorre, quali sono i Membri che hanno maggiore importanza industriale e fissa la procedura per l'esame, da parte di un comitato imparziale, di tutte le questioni concernenti la designazione dei Membri che hanno maggiore importanza industriale, prima che il Consiglio di amministrazione decida in merito.

I ricorsi di un Membro contro la designazione, da parte del Consiglio d'amministrazione, dei Membri che hanno maggiore importanza sono decisi dalla Conferenza, ma un ricorso rivolto alla Conferenza non sospende l'applicazione della dichiarazione fino a quando la Conferenza non si è pronunciata.

4. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono eletti rispettivamente dai delegati dei datori di lavoro e dai delegati dei lavoratori alla Conferenza. …

5. Il Consiglio è rinnovato ogni tre anni.

Se per una ragione o per l'altra le elezioni al Consiglio di amministrazione non hanno luogo allo spirare di questo periodo, il Consiglio d'amministrazione resta in funzione fino ad elezioni avvenute.

6. Il modo di provvedere ai seggi vacanti, la designazione dei supplenti e le altre questioni dello stesso genere possono essere regolati dal Consiglio con riserva dell'approvazione della Conferenza.

7. Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti.

Di queste tre persone una rappresenterà un governo e le altre due rappresenteranno rispettivamente i datori di lavoro ed i lavoratori.

8. Il Consiglio d'amministrazione stabilisce il suo regolamento e si riunisce alle date che esso fissa.

Una sessione speciale deve essere tenuta ogni qualvolta sedici persone che fanno parte del Consiglio presentano una domanda scritta in questo senso.

Art. 8

1. A capo dell'Ufficio internazionale del Lavoro è posto un Direttore generale, designato dal Consiglio d'amministrazione, dal quale riceve le istruzioni e di fronte al quale è responsabile del buon andamento dell'Ufficio e della esecuzione di tutti gli altri compiti che possono essergli affidati.

2. Il Direttore generale o il suo supplente assistono a tutte le sedute del Consiglio d'amministrazione.

Art. 9

1. Il personale dell'Ufficio internazionale del Lavoro è nominato dal Direttore generale, conformemente alle norme approvate dal Consiglio d'amministrazione.

2. Per quanto lo consente il migliore rendimento del lavoro d'ufficio, il Direttore generale deve scegliere persone di cittadinanza diversa.

3. Un certo numero di queste persone deve essere di sesso femminile.

4. Le funzioni del Direttore generale e del personale hanno un carattere esclusivamente internazionale.

Nell'esercizio delle loro funzione, il Direttore generale ed il personale non devono domandare nè ricevere istruzioni da nessun governo od autorità straniera alla Organizzazione.

Essi devono astenersi da qualsiasi azione incompatibile con la loro qualità di funzionari internazionali, responsabili soltanto di fronte all'Organizzazione.

5. Ogni Membro dell'Organizzazione si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale del Direttore generale e del personale, e rinuncia ad esercitare qualsiasi influenza sugli stessi.

Art. 10

1. I compiti dell'Ufficio internazionale del Lavoro comprendono la raccolta e la distribuzione di ogni informazione concernente la disciplina internazionale delle condizioni dei lavoratori e del regime del lavoro, in particolare lo studio delle questioni da sottoporre alla Conferenza per la conclusione di convenzioni internazionali e l'esecuzione di inchieste speciali ordinate dalla Conferenza o dal Consiglio di amministrazione.

2. Con riserva delle direttive che potrebbero essergli impartite dal Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio:

a) prepara la documentazione concernente i diversi oggetti all'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza;

b) fornisce ai governi, se richiesto e nel limite dei mezzi a sua disposizione, un adeguato aiuto per l'elaborazione delle leggi in base alle decisioni della Conferenza, come pure per il miglioramento della pratica amministrativa e dei sistemi d'ispezione;

c) adempie, secondo le disposizioni della presente Costituzione, gli obblighi che gli incombono per quanto concerne l'osservanza effettiva delle convenzioni;

d) redige e pubblica nelle lingue che il Consiglio d'amministrazione reputa opportuno scritti concernenti questioni d'interesse internazionale relative all'industria ed al lavoro.

3. In generale esercita tutti gli altri poteri e funzioni che la Conferenza od il Consiglio d'amministrazione stima opportuno di assegnarli.

Art. 11

I dicasteri di ciascun Membro, competenti per le questioni operaie, possono comunicare con il Direttore generale per mezzo del rappresentante del proprio governo nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, o, in mancanza di questo rappresentante, per mezzo di un altro funzionario competente, designato a questo fine dal governo.

Art. 12

1. L'Organizzazione internazionale del Lavoro collabora, nell'ambito della presente Costituzione, con ogni organizzazione internazionale generale incaricata di coordinare le attività d'organizzazione di diritto internazionale pubblico che assolvono compiti speciali e con le organizzazioni di diritto internazionale pubblico che hanno un compito speciale in campi affini.

2. L'Organizzazione internazionale del Lavoro può prendere i provvedimenti adeguati concernenti la partecipazione, senza diritto di voto, dei rappresentanti delle organizzazioni di diritto internazionale pubblico alle sue deliberazioni.

3. L'Organizzazione internazionale del Lavoro può prendere qualsiasi misura utile per la consultazione, secondo il suo libero apprezzamento, di organizzazioni internazionali non governative riconosciute, comprese le organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di agricoltori e di cooperatori.

Art. 13

1. L'Organizzazione internazionale del Lavoro può concludere con le Nazioni Unite quegli accordi finanziari e di bilancio che meglio sembrano appropriati.

2. Nell'attesa della conclusione di siffatti accordi o se, ad un dato momento, nessun accordo è in vigore:

a) ciascun Membro pagherà le spese di viaggio e di soggiorno dei suoi delegati e dei loro consiglieri tecnici, come pure dei suoi rappresentanti che prendono parte alle sessioni della Conferenza e del Consiglio d'amministrazione, secondo i casi;

b) tutte le altre spese dell'Ufficio internazionale del Lavoro, delle sessioni della Conferenza o quelle del Consiglio d'amministrazione saranno pagate dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che le mette a carico del bilancio generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro;

c) le disposizioni concernenti l'approvazione del bilancio dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, come pure la fissazione e l'esazione dei contributi, saranno prese dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti e stabiliranno che il bilancio e gli accordi concernenti la ripartizione delle spese tra i Membri dell'Organizzazione saranno approvati da una commissione di rappresentanti dei governi.

3. Le spese dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno messe a carico dei Membri, conformemente agli accordi vigenti in virtù del paragrafo 1 o del paragrafo 2, c) del presente articolo.

4. Un Membro in arretrato col pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione non può partecipare al voto nella Conferenza, nel Consiglio d'amministrazione o in qualsiasi commissione, nè all'elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione, se l'ammontare dei suoi arretrati è uguale o superiore al contributo da esso dovuto per gl'interi due anni trascorsi.

La Conferenza può tuttavia, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei voti emessi dai delegati presenti, autorizzare questo Membro a partecipare al voto, qualora accerti che il ritardo è dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

5. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro risponde al Consiglio d'amministrazione circa l'uso dei fondi dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

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