I Convenzione di Ginevra

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Capitolo VIII. - Esecuzione della Convenzione

Art. 45

Ogni Parte in conflitto dovrà provvedere, per il tramite dei suoi comandanti in capo, ai particolari dell'esecuzione degli articoli precedenti, come pure ai casi non previsti, conformemente ai principi generali della presente Convenzione.

Art. 46

Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei malati, del personale, degli edifici o del materiale protetti dalla Convenzione.

Art. 47

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere, nel più largo modo possibile in tempo di pace e in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile in guisa che i principi ne siano conosciuti da tutta la popolazione, e particolarmente dalle forze armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari

Art. 48

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protrettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonché le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottate per assicurarne l'applicazione.

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