I Convenzione di Ginevra

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Capitolo VII. - Segno distintivo

Art. 38

In omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa sul fondo bianco, formato con l'inversione dei colori federali, é mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti.

Tuttavia, per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna od il leone e il sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi nel caso della presente Convenzione.

Art. 39

Sotto il controllo dell'autorità militare competente, l'emblema figurerà sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale adoperato pel servizio.

Art. 40

Il personale indicato negli articoli 24, 26 e 27, porterà, fissato al braccio sinistro un bracciale resistente all'umidità e recante il segno distintivo, fornito e bollato dall'autorità militare.

Questo personale avrà, oltre alla targhetta d'identità prevista dall'art. 16, una speciale carta d'identità munita del segno distintivo.

Questa carta dovrà resistere all'umidità ed essere di formato tascabile.

Essa sarà redatta nella lingua nazionale, indicherà almeno il cognome e i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola dell'interessato.

Preciserà in quale qualità questi abbia diritto alla protezione della presente Convenzione.

La carta sarà provvista della fotografia del titolare e, inoltre, della sua firma o delle sue impronte digitali o di ambedue.

Porterà il bollo a secco dell'autorita militare.

La carta d'identità dovrà essere uniforme presso ogni esercito e, per quanto possibile, dello stesso modello negli eserciti delle Alte Parti contraenti.

Le Parti in conflitto potranno ispirarsi al modulo allegato, a titolo d'esempio, alla presente Convenzione.

Esse si comunicheranno, all'inizio delle ostilità, il modello che utilizzano.

Ogni carta d'identità sarà rilasciata, se possibile, almeno in due esemplari, di cui uno sarà conservato dalla Potenza d'origine.

Il personale sopra indicato non potrà, in nessun caso, essere privato dei suoi segni distintivi, né della sua carta d'identità, né del diritto di portare il suo bracciale.

In caso di perdita avrà il diritto di ottenere i duplicati della carta d'identità e la sostituzione dei segni distintivi.

Art. 41

Il personale indicato dall'art. 25 porterà, solo mentre esercita funzioni sanitarie, un bracciale bianco recante nel mezzo il segno distintivo, ma di dimensioni ridotte, fornito e bollato dall' autorità militare.

I certificati d'identità militare in possesso di questo personale preciseranno l'istruzione sanitaria ricevuta dal titolare, il carattere temporaneo delle sue funzioni e il suo diritto a portare il bracciale.

Art. 42

La bandiera distintiva della Convenzione potrà essere alzata soltanto sulle formazioni e sugli stabilimenti sanitari ch'essa ordina di rispettare, e soltanto con il consenso dell'autorità militare.

Nelle formazioni mobili come negli stabilimenti fissi, essa potrà essere accompagnata dalla bandiera nazionale della Parte in conflitto a cui appartiene la formazione o lo stabilimento.

Tuttavia, le formazioni sanitarie cadute in potere del nemico alzeranno soltanto la bandiera della Convenzione.

Le Parti in conflitto prenderanno, per quanto le esigenze militari lo permettano, le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche terrestri, aeree o marittime, gli emblemi distintivi che segnalano le formazioni e gli stabilimenti sanitari, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva.

Art. 43

Le formazioni sanitarie dei paesi neutrali che, conformemente a quanto prescrive l'art. 27, fossero state autorizzate a prestare i loro servigi a un belligerante, dovranno alzare, con la bandiera della Convenzione, la bandiera nazionale di questo belligerante, se questi fa uso della facoltà conferitagli dall'art. 42.

Salvo ordine contrario dell'autorità miltare competente, esse potranno, in ogni circostanza alzare la loro bandiera nazionale, anche se cadono in potere della parte avversaria.

Art. 44

L'emblema della croce rossa su fondo bianco e le parole "croce rossa" o "croce di Ginevra", fatta eccezione per i casi indicati nei successivi capoversi del presente articolo, potranno essere adoperati, sia in pace che in guerra, soltanto per designare o proteggere le formazioni e gli stabilimenti sanitari, il personale e il materiale protetti dalla presente Convenzione e dalle altre Convenzioni internazionali che regolano materia analoga.

Lo stesso vale per ciò che concerne gli emblemi indicati dall'art. 38, comma secondo, per i paesi che li impiegano.

Le Societa nazionali della Croce Rossa e le altre Società, indicate dall'art. 26 avranno diritto all' uso del segno distintivo che conferisce la protezione della Convenzione soltanto nei limiti delle disposizioni del presente comma.

Inoltre, le Società nazionali della Croce rossa ( Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi ) potranno in tempo di pace, conformemente alla legislazione nazionale, far uso del nome e dell'emblema della Croce Rossa per le altre loro attività conformi ai principi enunciati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa.

Nel caso in cui queste attività continuassero in tempo di guerra, le condizioni per l'uso dell'emblema dovranno essere tali che non possa essere considerato come inteso a conferire la protezione della Convenzione; l'emblema sarà di dimensioni relativamente piccole e non potrà essere apposto su un bracciale o su un tetto.

Le organizzazioni internazionali della Croce Rossa e il loro personate debitamente legittimato saranno autorizzati a servirsi in ogni tempo del segno della croce rossa su fondo bianco.

In via eccezionale, conformemente alla legislazione nazionale e con l'autorizzazione esplicita di una delle società nazionali della Croce Rossa ( Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi ) potrà essere fatto uso dell'emblema della Convenzione in tempo di pace, per segnalare i veicoli utilizzati come ambulanze e l'ubicazione dei posti di soccorso esclusivamente riservati a prestare cure gratuite a feriti ed a malati.

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