III Convenzione di Ginevra

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Capitolo VII

Gradi dei prigionieri di guerra

Art. 43 Fin dall'inizio delle ostilità, le Parti belligeranti si comunicheranno reciprocamente i titoli ed i gradi di tutte le persone indicate nell'articolo 4 della presente Convenzione, per assicurare l'eguaglianza di trattamento tra i prigionieri di grado equivalente; se dei titoli e gradi fossero istituiti posteriormente, essi formeranno oggetto di una comunicazione analoga.

La Potenza detentrice riconoscerà le promozioni di grado ricevute dai prigionieri di guerra e che le saranno regolarmente notificate dalla Potenza dalla quale dipendono.

Art. 44 Gli ufficiali ed assimilati prigionieri di guerra saranno trattati coi riguardi dovuti al loro grado ed alla loro età.

All'intento di assicurare il servizio dei campi di ufficiali, vi saranno dislocati soldati prigionieri di guerra delle stesse forze armate e, in quanto possibile, della medesima lingua, e ciò in numero sufficiente, avuto riguardo al grado degli ufficiali ed assimilati; essi non potranno essere obbligati a nessun altro lavoro.

La gestione ordinaria da parte degli ufficiali stessi dovrà essere favorita in ogni modo.

Art. 45 I prigionieri di guerra che non siano ufficiali ed assimilati saranno trattati con i riguardi dovuti al loro grado e alla loro età.

La gestione ordinaria da parte dei prigionieri stessi sarà favorita in ogni modo.

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