III Convenzione di Ginevra

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Capitolo VIII

Trasferimento dei prigionieri di guerra dopo il loro arrivo in un campo

Art. 46 La Potenza detentrice, decidendo di trasferire i prigionieri di guerra, dovrà tener conto degli interessi dei prigionieri stessi, specialmente per non accrescere le difficoltà del loro rimpatrio.

Il trasferimento dei prigionieri di guerra si farà sempre con umanità e in condizioni che non siano meno favorevoli di quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrice per i loro spostamenti.

arà sempre tenuto conto delle condizioni climatiche alle quali i prigionieri di guerra sono abituati e le condizioni del trasferimento non dovranno in nessun caso essere pregiudizievoli alla loro salute.

La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra, durante il trasferimento, acqua potabile e vitto in sufficienza per mantenerli in buona salute, come pure gli effetti di vestiario, l'alloggio e le cure mediche necessarie.

Essa prenderà tutte le precauzioni utili, specie in caso di viaggio per mare o per via aerea, per garantire la loro sicurezza durante il trasferimento e allestirà, prima della loro partenza, l'elenco completo dei prigionieri trasferiti.

Art. 47 I prigionieri di guerra malati o feriti non saranno trasferiti fintanto che la loro guarigione può essere compromessa dal viaggio, a meno che la loro sicurezza non l'esiga imperiosamente.

Se il fronte si avvicina ad un campo, i prigionieri di guerra che vi si trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferimento può compiersi in condizioni sufficienti di sicurezza o se, corrono maggiori rischi rimanendo sul posto che ad essere trasferiti.

Art. 48 In caso di trasferimento, i prigionieri di guerra saranno preavvertiti ufficialmente della loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale; quest'avviso dovrà essere dato loro in tempo utile perchè possano preparare i loro bagagli e avvertire la loro famiglia.

Essi saranno autorizzati a portare con sè i loro effetti personali, la loro corrispondenza e i colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi effetti potrà essere limitato, se le circostanze del trasferimento lo esigono, a quanto il prigioniero può ragionevolmente portare, ma il peso autorizzato non oltrepasserà in nessun caso i venticinque chilogrammi.

La corrispondenza ed i colli mandati al loro campo precedente saranno loro recapitati immediatamente.

Il comandante del campo prenderà, d'intesa con la persona di fiducia, i provvedimenti necessari per assicurare il trasferimento dei beni collettivi dei prigionieri di guerra e dei bagagli che i prigionieri non potessero portare con sè in seguito ad una limitazione decisa in virtù del secondo capoverso del presente articolo.

Le spese causate dal trasferimento saranno a carico della Potenza detentrice.

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