III Convenzione di Ginevra

Indice

Capitolo II

Rappresentanti dei prigionieri di guerra

Art. 79 In ogni località dove siano prigionieri di guerra, eccettuate quelle dove si trovano gli ufficiali, i prigionieri nomineranno liberamente e a scrutinio segreto, ogni sei mesi, come pure in caso di vacanza, delle persone di fiducia incaricate di rappresentarli davanti alle autorità militari, alle Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad ogni altro ente che li soccorresse.

Queste persone di fiducia saranno rieleggibili.

Nei campi di ufficiali ed assimilati o nei campi misti, l'ufficiale prigioniero di guerra più anziano nel grado più alto sarà riconosciuto come persona di fiducia.

Nei campi di ufficiali, sarà assistito da uno o più consiglieri scelti fra gli ufficiali; nei campi misti, i suoi assistenti saranno scelti fra i prigionieri di guerra che non siano ufficiali e nominati da essi.

Nei campi di lavoro per prigionieri di guerra, ufficiali prigionieri di guerra della stessa nazionalità saranno incaricati di assolvere le funzioni amministrative del campo incombenti ai prigionieri di guerra.

Questi ufficiali potranno inoltre essere nominati ai posti di persone di fiducia conformemente alle disposizioni del primo capoverso del presente articolo.

In tal caso, gli assistenti della persona di fiducia saranno scelti fra i prigionieri di guerra che non siano ufficiali.

Prima di poter entrare in funzione, ogni persona di fiducia nominata dovrà avere il gradimento della Potenza detentrice.

Se questa rifiuta il gradimento ad un prigioniero di guerra eletto dai suoi compagni di cattività, essa dovrà comunicare i motivi del suo rifiuto alla Potenza protettrice.

In ogni caso la persona di fiducia dovrà possedere la stessa nazionalità, parlare la stessa lingua ed essere degli stessi costumi dei prigionieri di guerra che rappresenta.

In tal modo, i prigionieri di guerra ripartiti nelle diverse sezioni di un campo secondo la loro nazionalità, la loro lingua o i loro costumi, avranno, per ogni sezione, la loro propria persona di fiducia, conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti.

Art. 80 Le persone di fiducia dovranno contribuire al benessere fisico, morale e intellettuale dei prigionieri di guerra.

In particolare, nel caso in cui i prigionieri decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizzazione stessa competerebbe alle persone di fiducia, indipendentemente dai compiti speciali loro affidati da altre disposizioni della presente Convenzione.

Le persone di fiducia non saranno responsabili, per il solo fatto delle loro funzioni, delle infrazioni commesse dai prigionieri di guerra.

Art. 81 Le persone di fiducia non saranno costrette ad alcun altro lavoro, se l'adempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso più difficile.

Le persone di fiducia potranno designare fra i prigionieri gli assistenti che fossero loro necessari.

Sarà loro concessa ogni facilitazione materiale e, in particolare, una certa libertà di movimento necessaria all'adempimento dei loro compiti ( visite di distaccamenti di lavoro, presa in consegna degli invii di soccorso, ecc. ).

Le persone di fiducia saranno autorizzate a visitare i locali dove sono internati i prigionieri di guerra e questi avranno il diritto di consultare liberamente la loro persona di fiducia.

Ogni facilitazione sarà parimente concessa alle persone di fiducia per la loro corrispondenza postale e telegrafica con le autorità detentrici, con le Potenze protettrici, con il Comitato internazionale della Croce Rossa e i loro delegati, con le Commissioni sanitarie miste, nonchè con gli enti che soccorressero i prigionieri di guerra.

Le persone di fiducia dei distaccamenti di lavoro fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro corrispondenza con la persona di fiducia del campo principale.

Queste corrispondenze non saranno limitate nè entreranno in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline indicato nell'articolo 71.

Nessuna persona di fiducia potrà essere trasferita senza che gli si sia lasciato il tempo ragionevolmente necessario per mettere il suo successore al corrente degli affari pendenti.

In caso di destituzione, i motivi di questa decisione saranno comunicati alla Potenza protettrice.

Indice