III Convenzione di Ginevra

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Capitolo III

Sanzioni penali e disciplinari

I. Disposizioni generali

Art. 82 I prigionieri di guerra saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti ed ordini generali vigenti presso le forze armate della Potenza detentrice.

Questa sarà autorizzata a prendere misure giudiziarie o disciplinari in confronto di ogni prigioniero di guerra che abbia commesso una infrazione di queste leggi, regolamenti od ordini generali.

Tuttavia non saranno autorizzati alcun perseguimento o sanzione contraria alle disposizioni del presente capitolo.

Se le leggi, i regolamenti e gli ordini generali della Potenza detentrice dichiarano punibili degli atti commessi da un prigioniero di guerra, mentre questi stessi atti non lo sono se commessi da un membro delle forze armate della Potenza detentrice, questi atti potranno implicare soltanto sanzioni disciplinari.

Art. 83 Trattandosi di sapere se un'infrazione commessa da un prigioniero di guerra debba essere punita disciplinarmente o giudiziariamente, la Potenza detentrice vigilerà a che le autorità competenti usino la maggior indulgenza nell'apprezzare la questione e ricorrano a misure disciplinari anzichè a procedimenti giudiziari, ogniqualvolta ciò sarà possibile.

Art. 84 Soltanto i tribunali militari potranno giudicare un prigioniero di guerra, salvo che la legislazione della Potenza detentrice autorizzi esplicitamente dei tribunali civili a giudicare un membro delle forze armate di questa Potenza per un'infrazione analoga a quella per la quale il prigioniero di guerra è perseguito.

In nessun caso un prigioniero di guerra sarà deferito a un tribunale che non offra garanzie essenziali d'indipendenza e d'imparzialità generalmente riconosciute e, in particolare, la cui procedura non gli garantisca i diritti e i mezzi di difesa previsti dall'articolo 105.

Art. 85 I prigionieri di guerra perseguiti in virtù della legislazione della Potenza detentrice per atti commessi prima d'essere stati catturati resteranno, quand'anche fossero condannati, al beneficio della presente Convenzione.

Art. 86 Un prigioniero di guerra non potrà essere punito che una sola volta per lo stesso fatto o per lo stesso capo d'accusa.

Art. 87 I prigionieri di guerra non potranno essere colpiti da parte delle autorità militari o dei tribunali della Potenza detentrice da pene che non siano previste per gli stessi fatti nei confronti dei membri delle forze armate di questa Potenza.

Nel determinare la pena, i tribunali o le autorità della Potenza detentrice terranno conto, nella più ampia misura possibile, del fatto che l'imputato, non essendo cittadino della Potenza detentrice, non è legato ad essa da alcun dovere di fedeltà e ch'egli si trova in suo potere per circostanze che non dipendono dalla sua propria volontà.

Essi avranno la facoltà di mitigare liberamente la pena prevista per l'infrazione imputata al prigioniero e non saranno, pertanto, tenuti ad applicare il minimo di questa pena.

Sono vietate le pene collettive per atti individuali, come pure qualsiasi pena corporale, qualsiasi incarcerazione in locali privi di luce naturale e, in via generale, qualsiasi forma di tortura e di crudeltà.

Nessun prigioniero di guerra può, inoltre, essere privato del proprio grado dalla Potenza detentrice, nè essere impedito di portarne le insegne.

Art. 88 A parità di grado, gli ufficiali, sottufficiali o soldati prigionieri di guerra che subiscono una pena disciplinare o giudiziaria, non saranno soggetti ad un trattamento più rigoroso di quello previsto, per quanto concerne la medesima pena, per i membri delle forze armate della Potenza protettrice.

Le prigioniere di guerra non saranno condannate a una pena più severa o, mentre scontano la loro pena, non saranno trattate più severamente delle donne appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice punite per un'infrazione analoga.

Le prigioniere di guerra non potranno, in nessun caso, essere condannate a una pena più severa o, mentre scontano la loro pena, essere trattate più severamente di un uomo membro delle forze armate della Potenza detentrice, punito per un'infrazione analoga.

I prigionieri di guerra che abbiano subìto pene disciplinari o giudiziarie non potranno in seguito essere trattati in modo diverso dagli altri prigionieri.

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