IV Convenzione di Ginevra

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Capitolo II - Luoghi d'internamento

Art. 83

La Potenza detentrice non potrà organizzare i luoghi di internamento in regioni particolarmente esposte ai pericoli di guerra.

La Potenza detentrice comunicherà, per il tramite delle Potenze protettrici, alle Potenze nemiche ogni indicazione utile sulla ubicazione geografica dei luoghi d'internamento.

Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere militare, i campi d'internamento saranno segnalati colle lettere I C, collocate in modo da essere distintamente visibili di giorno dall'alto dello spazio aereo; tuttavia le Potenze interessate potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione.

Nessun altro luogo all'infuori di un campo d'internamento potrà essere segnalato in tal modo.

Art. 84

Gli internati dovranno essere alloggiati e amministrati separatamente dai prigionieri di guerra e dalle persone private della libertà per qualsiasi altro motivo.

Art. 85

La Potenza detentrice ha il dovere di prendere tutte le misure necessarie e attuabili affinché le persone protette siano, sin dall'inizio del loro internamento, alloggiate in edifici o accantonamenti che diano ogni garanzia d'igiene e di salubrità e assicurino una protezione efficace contro i rigori del clima e gli effetti della guerra.

I luoghi d'internamento non saranno, in nessun caso, situati in regioni malsane o il cui clima sia pernicioso per gli internati.

In tutti i casi in cui le persone protette fossero temporaneamente internate in una regione malsana o il cui clima fosse dannoso alla salute, esse dovranno essere trasferite, non appena le circostanze lo permettano, in un luogo d'internamento dove non siano da temere tali rischi.

I locali dovranno essere interamente al riparo dell'umidità, sufficientemente riscaldati e illuminati, specie tra l'imbrunire e lo spegnimento delle luci.

I dormitori dovranno essere sufficientemente spaziosi e ben arieggiati: gli internati disporranno di un materiale da letto conveniente e di un numero sufficiente di coperte, con riguardo al clima e all'età, al sesso e alle condizioni di salute degli internati.

Gli internati disporranno, giorno e notte, d'impianti sanitari conformi alle regole dell'igiene e mantenuti in condizione di costante pulizia.

Sarà loro fornito un quantitativo d'acqua e di sapone sufficiente per le cure quotidiane della pulizia corporale e per lavare la loro biancheria: saranno loro accordati a questo scopo gli impianti e le facilitazioni necessari.

Essi disporranno inoltre di docce e di bagni.

Sarà concesso il tempo necessario per le loro cure igieniche e i lavori di pulizia. d'internamento degli uomini, dovranno esser messi obbligatoriamente a loro disposizione dei dormitori e degli impianti sanitari separati.

Art. 86

La Potenza detentrice metterà a disposizione degli internati, qualunque sia la loro confessione, dei locali adeguati per la pratica dei loro culti.

Art. 87

Salvo che gli internati possano disporre di altre agevolazioni analoghe, saranno aperti in tutti i campi degli spacci, cosicchè gli internati possano procurarsi, a prezzi che non supereranno in nessun caso quelli del commercio locale, derrate alimentari e oggetti d'uso, compresi sapone e tabacco, al fine di accrescere il loro benessere e il loro agio personale.

Gli utili conseguiti dagli spacci saranno versati a credito di un fondo speciale d'assistenza da istituirsi in ogni luogo d'internamento e da amministrarsi a favore degli internati del luogo d'internamento interessato.

Il comitato d'internati, previsto dall'art. 102, avrà un diritto di controllo sull'amministrazione degli spacci e sulla gestione di detto fondo.

Nel caso della soppressione di un luogo d'internamento, il saldo creditore del fondo d'assistenza sarà trasferito al fondo di assistenza di un altro luogo d'internamento per internati della stessa nazionalità o, se un tal luogo non esistesse, a un fondo centrale d'assistenza che sarà amministrato a favore di tutti gli internati che rimangono in potere della Potenza detentrice.

In caso di liberazione generale, detti utili saranno conservati dalla Potenza detentrice, salvo accordo contrario conchiuso tra le Potenze interessate.

Art. 88

In tutti i luoghi d'internamento esposti ai bombardamenti aerei e ad altri pericoli di guerra, saranno sistemati dei rifugi adeguati e in numero sufficiente per garantire la protezione necessaria.

In caso di allarme, gli internati potranno recarvisi il più rapidamente possibile, eccettuati quelli che partecipano alla protezione dei loro accantonamenti contro detti pericoli.

Qualsiasi misura di protezione, che fosse presa a favore della popolazione, sarà applicata anche agli internati.

Precauzioni sufficienti dovranno essere prese nei luoghi d'internamento contro i pericoli d'incendio.

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