IV Convenzione di Ginevra

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Capitolo III - Vitto e vestiario

Art. 89

La razione alimentare quotidiana degli internati sarà di quantità, qualità e varietà sufficiente per assicurar loro condizioni normali di salute e per impedire perturbamenti dovuti a denutrizione; sarà pure tenuto conto del regime cui gli internati sono abituati.

Gli internati riceveranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da sè i viveri supplementari di cui disponessero.

L'acqua potabile sarà loro fornita in misura sufficiente.

L'uso del tabacco sarà permesso.

I lavoratori riceveranno un supplemento di vitto proporzionato al genere del lavoro che compiono.

Le donne incinte e le puerpere, come pure i fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, riceveranno supplementi di vitto proporzionati ai loro bisogni fisiologici.

Art. 90

Agli internati sarà concessa ogni facilitazione per provvedersi di vestiario, di calzature e di biancheria di ricambio, al momento dell'arresto, e per procurarsene, ove occorra, ulteriormente.

Se gli internati non possiedono vestiario sufficiente per proteggersi dai rigori del clima e non possono procurarsene, la Potenza detentrice ne fornirà loro gratuitamente.

Il vestiario che la Potenza detentrice fornirà agli internati e i segni distintivi esterni che essa potrebbe applicare sul loro vestiario, non dovranno avere carattere infamante nè esporre a ridicolo chi li porta.

I lavoratori dovranno ricevere un abito di fatica, compresi gli indumenti di protezione adeguati, ovunque la natura del lavoro lo esiga.

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