IV Convenzione di Ginevra

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Capitolo VI - Proprietà personali e risorse pecuniarie

Art. 97

Gli internati saranno autorizzati a conservare i loro oggetti ed effetti d'uso personale.

Le somme in denaro contante, gli assegni, i titoli, ecc., come pure gli oggetti di valore di cui sono portatori, non potranno esser loro tolti se non secondo le procedure stabilite.

Sarà loro rilasciata una ricevuta particolareggiata.

Le somme dovranno essere iscritte a credito del conto di ogni singolo internato, come previsto dall'art. 98; esse non potranno essere convertite in un'altra valuta, a meno che lo esiga la legislazione del territorio nel quale il proprietario é internato, o che l'internato vi consenta.

Non potranno esser tolti agli internati gli oggetti aventi prevalentemente valore personale o sentimentale.

La visita personale di donne internate potrà essere eseguita soltanto da donne.

Al momento della loro liberazione o del loro rimpatrio, gli internati riceveranno in contanti il saldo creditore del conto tenuto in conformità dell'art. 98, come pure tutti gli oggetti, somme, assegni, titoli, ecc., che fossero loro stati tolti durante l'internamento, eccettuati oggetti o valori che la Potenza detentrice dovesse trattenere in virtù della sua legislazione in vigore.

Qualora un bene appartenente ad un internato fosse trattenuto in virtù di questa legislazione, l'internato riceverà un certificato particolareggiato.

I documenti di famiglia e d'identità in possesso degli internati potranno esser loro tolti solo verso ricevuta.

Gli internati non dovranno mai rimanere senza documenti d'identità.

Se non ne possiedono, riceveranno documenti speciali rilasciati dalle autorità detentrici e che serviranno loro di documenti d'identità sino alla fine dell'internamento.

Gli internati potranno conservare presso di sè una determinata somma in contanti o in forma di buoni, per poter fare acquisti.

Art. 98

Tutti gli internati riceveranno regolarmente degli assegni per poter acquistare derrate e oggetti come tabacco, articoli di toeletta, ecc.

Questi assegni potranno assumere la forma di crediti o di buoni d'acquisto.

Inoltre, gli internati potranno ricevere sussidi dalla Potenza di cui sono attinenti, dalle Potenze protettrici, da qualunque ente che potesse soccorrerli, o dalle loro famiglie, come i redditi dei loro beni, conformemente alla legislazione della Potenza detentrice.

Gli importi dei sussidi concessi dalla Potenza d'origine, saranno uguali per ogni categoria d'internati ( infermi, malati, donne incinte, ecc. ) e non potranno essere fissati da questa Potenza nè essere distribuiti dalla Potenza detentrice in base a discriminazioni vietate dall'art. 27 della presente Convenzione.

La Potenza detentrice terrà, per ogni internato, un conto regolare a credito del quale saranno iscritti gli assegni menzionati nel presente articolo, i salari guadagnati dall'internato, nonchè gli invii di denaro che gli fossero fatti.

Saranno parimenti iscritti a credito di questo conto le somme che gli sono state tolte e che potessero essere disponibili in vitù della legislazione vigente nel territorio in cui si trova l'internato.

Gli sarà concessa ogni facilitazione compatibile con la legislazione vigente nel territorio interessato per inviare sussidi alla sua famiglia e alle persone che dipendono economicamente da lui.

L'internato potrà prelevare da questo conto nei limiti stabiliti dalla Potenza detentrice, le somme necessarie per le sue spese personali.

Gli saranno concesse in ogni tempo facilitazioni ragionevoli per esaminare il suo conto o procurarsene degli estratti.

Questo conto sarà comunicato, a richiesta, alla Potenza protettrice e seguirà l'internato che fosse trasferito.

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