IV Convenzione di Ginevra

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Capitolo V - Religione, attività intellettuali e fisiche

Art. 93

Gli internati godranno della più ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni di culto, a condizione che si uniformino alle norme correnti di disciplina prescritte dalle autorità detentrici.

Gli internati che sono ministri di un culto saranno autorizzati ad esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligionari.

A questo fine, la Potenza detentrice vigilerà che essi siano equamente ripartiti tra i vari luoghi d'internamento dove si trovano gli internati che parlano la stessa lingua e appartengono alla medesima religione.

Se essi non sono in numero sufficiente, essa concederà loro le facilitazioni necessarie, tra l'altro mezzi di trasporto per recarsi da un luogo d'internamento all'altro; essi saranno autorizzati anche a visitare gli internati che si trovano negli ospedali.

I ministri del culto fruiranno, per gli atti del loro ministero, della libertà di corrispondenza con le autorità religiose del paese di detenzione e, nella misura del possibile, con le organizzazioni religiose internazionali della loro confessione.

Questa corrispondenza non entrerà in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline indicato nell'art. 107; ad essa saranno applicabili le disposizioni dell'art. 112.

Se degli internati non dispongono dell'assistenza di ministri del loro culto o se questi ultimi sono in numero insufficiente, l'autorità religiosa locale della stessa confessione potrà designare, d'intesa con la Potenza detentrice, un ministro dello stesso culto di quello degli internati, oppure, qualora ciò sia possibile dal lato confessionale, un ministro di un culto affine o un laico qualificato.

Quest'ultimo fruirà dei vantaggi inerenti alla funzione assunta.

Le persone in tal modo designate dovranno uniformarsi a tutti i regolamenti stabiliti dalla Potenza detentrice, nell'interesse della disciplina e della sicurezza.

Art. 94

La Potenza detentrice incoraggerà le attività intellettuali educative, ricreative e sportive degli internati, pur lasciandoli liberi di parteciparvi o no.

Essa prenderà tutte le misure possibili per assicurare l'esercizio di queste attività e, in particolare, metterà a disposizione locali adatti.

Tutte le facilitazioni possibili saranno concesse agli internati per permetter loro di proseguire i loro studi o di iniziarne dei nuovi.

Si provvederà all'istruzione dei fanciulli e degli adolescenti; essi potranno frequentare delle scuole, sia nel luogo d'internamento; sia fuori dl esso.

Gli internati dovranno avere la possibilità di fare esercizi fisici e di partecipare a sport e giuochi all'aperto.

Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i luoghi di internamento.

Spazi speciali saranno riservati ai fanciulli e agli adolescenti.

Art. 95

La Potenza detentrice potrà impiegare degli internati come lavoratori solo se essi lo desiderano.

In ogni caso sono vietati: l'impiego che, imposto ad una persona protetta non internata, costituirebbe una infrazione degli articoli 40 o 51 della presente Convenzione, come pure i lavori di carattere degradante o umiliante.

Dopo un periodo di lavoro di sei settimane, gli internati potranno rinunciare a lavorare in qualunque momento, con preavviso di otto giorni.

Queste disposizioni non limitano il diritto della Potenza detentrice

di costringere gli internati medici, dentisti o altri membri del personale sanitario ad esercitare la loro professione in favore dei loro cointernati;

di impiegare internati in lavori d'amministrazione e di manutenzione del luogo d'internamento;

di incaricare queste persone di lavori di cucina o di altri lavori domestici;

infine, di adibirle a lavori destinati a proteggere gli internati contro i bombardamenti aerei o altri pericoli risultanti dalla guerra.

Tuttavia, nessun internato potrà essere costretto a compiere lavori per i quali un medico dell'amministrazione l'abbia dichiarato fisicamente inabile.

La Potenza detentrice assumerà l'intera responsabilità di tutte le condizioni di lavoro, delle cure mediche, del pagamento dei salari e del risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali.

Le condizioni di lavoro, come pure il risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali, saranno conformi alla legislazione nazionale e all'uso; in nessun caso saranno inferiori a quelle applicate per un lavoro della stessa natura nella medesima regione.

I salari saranno fissati in modo equo mediante accordo tra la Potenza detentrice, gli internati e, ove occorra, i datori di lavoro che non siano la Potenza detentrice, tenendo conto dell'obbligo della Potenza detentrice di provvedere gratuitamente al sostentamento dell'internato e di accordargli le cure mediche richieste dal suo stato di salute.

Gli internati adibiti in modo permanente ai lavori indicati nel terzo capoverso riceveranno dalla Potenza detentrice un equo salario; le condizioni di lavoro e le indennità versate a titolo di risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali non saranno inferiori a quelle applicate per un lavoro della stessa natura nella medesima regione.

Art. 96

Ogni distaccamento di lavoro dipenderà da un luogo di internamento.

Le autorità competenti della Potenza detentrice e il comandante di questo luogo d'internamento saranno responsabili dell'osservanza, nei distaccamenti di lavoro, delle disposizioni della presente Convenzione.

Il comandante terrà un elenco aggiornato dei distaccamenti di lavoro che gli sono sottoposti e lo comunicherà ai delegati della Potenza protettrice del Comitato internazionale della Croce Rossa o delle altre organizzazioni umanitarie che visitassero i luoghi di internamento.

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