Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea

Indice

Parte quinta - Le istituzioni della Comunità

Titolo I - Disposizioni istituzionali

Capo 1 - Le istituzioni

Sezione prima - L'Assemblea

Art. 137

L'Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri deliberativi e di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.

Art. 138

1. L'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro,

2. Il numero dei delegati è fissato come segue:

Belgio 14

Germania 36

Francia 36

Italia 36

Lussemburgo 6

Paesi Bassi 14

3. L'Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri

Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Art. 139

L'Assemblea tiene una sessione annuale.

Essa si riunisce di diritto il terzi martedì di ottobre.

L'Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.

Art. 140

L'Assemblea designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.

La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dall'Assemblea o dai membri di questa.

Il Consiglio è udito dall'Assemblea, secondo le modalità che esso stessa definisce nel suo regolamento interno.

Art. 141

Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.

Il regolamento interno fissa il numero legale.

Art. 142

L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la compongono.

Gli atti dell'Assemblea sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.

Art. 143

L'Assemblea, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che le è sottoposta dalla Commissione.

Art. 144

L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni.

Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 158.

Sezione seconda - Il Consiglio

Art. 145

Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente Trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio:

- provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri,

- dispone di un potere di decisione.

Art. 146

Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri.

Ogni governo vi delega uno dei suoi membri.

La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi seguendo l'ordine alfabetico degli Stati membri.

Art. 147

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

Art. 148

1. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.

2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio 2

Germania 4

Francia 4

Italia 4

Lussemburgo 1

Paesi Bassi 2

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

- dodici voti quando, in virtù del presente Trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,

- dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri, negli altri casi.

3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Art. 149

Quando, in virtù delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa, soltanto con deliberazione unanime.

Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione può modificare la sua proposta iniziale, specie quando l'Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta.

Art. 150

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Art. 151

Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.

Il regolamento può prevedere la costituzione di un comitato formato di rappresentanti degli Stati membri.

Il Consiglio definisce i compiti e la competenza di tale comitato.

Art. 152

Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni, e di sottoporgli tutte le proposte del caso.

Art. 153

Il Consiglio stabilisce, previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dal presente Trattato.

Art. 154

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia.

Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

Sezione terza - La Commissione

Art. 155

Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:

- vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del Trattato stesso,

- formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario,

- dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e della Assemblea, alle condizioni previste dal presente Trattato,

- esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.

Art. 156

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione dell'Assemblea, una relazione generale sull'attività della Comunità.

Art. 157

1. La Commissione è composta di nove membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

La Commissione non può comprendere più di due membri aventi la cittadinanza di uno stesso Stato.

2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano ne accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo.

Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno.

Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 160 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Art. 158

I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri.

Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.

Art. 159

A parte i rinnovamenti regolari e i decessi le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 160, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.

Art. 160

Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.

In tal caso, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può, a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni e procedere alla sua sostituzione, fino a quando la Corte di Giustizia si sia pronunciata.

La Corte di Giustizia, a titolo provvisorio, può sospenderlo dalle sue funzioni, su istanza del Consiglio o della Commissione.

Art. 161

Il presidente e i due vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione.

Il loro mandato può essere rinnovato.

Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta dopo consultazione della Commissione.

In caso di dimissioni o di decesso, il presidente e i vicepresidenti sono sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate dal primo comma.

Art. 162

Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.

La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi, alle condizioni previste dal presente Trattato.

Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.

Art. 163

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 157.

La Commissione può tener una seduta valida solo se è presente il numero di membri stabilito nel suo regolamento interno.

Sezione quarta - La Corte di Giustizia

Art. 164

La Corte di Giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato.

Art. 165

La Corte di Giustizia è composta di sette giudici.

La Corte di Giustizia si riunisce in seduta plenaria.

Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.

La Corte di Giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunità, e così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'articolo 177.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di Giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'articolo 167, secondo comma.

Art. 166

La Corte di Giustizia è assistita da due avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di Giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, quale è definita dall'articolo 164.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di Giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'articolo 167, terzo comma.

Art. 167

I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici.

Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici.

I tre giudici la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali.

L'avvocato generale, la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, è designato a sorte.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di Giustizia.

Il suo mandato è rinnovabile.

Art. 168

La Corte di Giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.

Art. 169

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nei termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia.

Art. 170

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di Giustizia, quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente Trattato, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di Giustizia.

Art 171

Quando la Corte di Giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente Trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia importa.

Art. 172

I regolamenti stabiliti dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente Trattato possono attribuire alla Corte di Giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.

Art. 173

La Corte di Giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri.

A tal fine, essa è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Art. 174

Se il ricorso è fondato, la Corte di Giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di Giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.

Art. 175

Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di Giustizia per far constatare tale violazione.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire.

Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di Giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

Art. 176

L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia importa.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell'articolo 215, secondo comma.

Art. 177

La Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale,

a) sull'interpretazione del presente Trattato,

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità,

c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

Quando una questione del genere è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di Giustizia.

Art. 178

La Corte di Giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 215, secondo comma.

Art. 179

La Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.

Art. 180

La Corte di Giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo Statuto della Banca europea per gli investimenti.

Il Consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 169,

b) deliberazioni del Consiglio dei governatori della Banca.

Ciascuno Stato membro, la Commissione e il Consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'articolo 173,

c) deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca.

I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'articolo 173, soltanto dagli Stati membri o dalia Commissione, e unicamente per violazione delle forme di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 3 7 inclusi, dello Statuto della Banca.

Art. 181

La Corte di Giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa.

Art. 182

La Corte di Giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del presente Trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

Art. 183

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di Giustizia dal presente Trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza dello giurisdizioni nazionali.

Art. 184

Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 173, terzo comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 173, primo comma, per invocare davanti alla Corte di Giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso.

Art. 185

I ricorsi proposti alla Corte di Giustizia non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 186

La Corte di Giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

Art. 187

Le sentenze della Corte di Giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'articolo 192.

Art. 188

Lo Statuto della Corte di Giustizia è stabilito con un Protocollo separato.

La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura.

Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio

Capo 2 - Disposizioni comuni a più Istituzioni

Art. 189

Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate da presente Trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Art. 190

I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato.

Art. 191

I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità; essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione

Le direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

Art. 192

Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di Giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di Giustizia.

Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

Capo 3 - Il Comitato Economico e Sociale

Art. 193

È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo

Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi generali.

Art. 194

Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

Belgio 12

Germania 24

Francia 24

Italia 24

Lussemburgo 5

Paesi Bassi 12

I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Il loro mandato è rinnovabile.

I membri del Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.

Art. 195

1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.

La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.

2. Il Consiglio consulta la Commissione.

Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attività della Comunità.

Art. 196

Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.

Art. 197

Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente Trattato.

Il Comitato annovera in particolare una sezione per l'agricoltura e una sezione per i trasporti, che formano oggetto delle disposizioni particolari previste dai titoli relativi all'agricoltura e ai trasporti.

L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato.

Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.

Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.

Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.

Art. 198

Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente Trattato.

Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.

Quando lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente.

Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

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