Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea

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Titolo II - Disposizioni finanziarie

Art. 199

Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative - al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.

Art. 200

1. Le entrate del bilancio comprendono, a prescindere da altre entrate, i contributi finanziari degli Stati membri, stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio 7,9

Germania 28

Francia 28

Italia 28

Lussemburgo 0,2

Paesi Bassi 7,9

2. Tuttavia, i contributi finanziari degli Stati membri destinati a far fronte alle spese del Fondo sociale europeo sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio 8,8

Germania 32

Francia 32

Italia 20

Lussemburgo 0,2

Paesi Bassi 7

3. I criteri di ripartizione possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Art. 201

La Commissione studierà a quali condizioni i contributi finanziari degli Stati membri di cui all'articolo 200 potrebbero essere sostituiti con risorse proprie, e in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di quest'ultima.

A tal fine, la Commissione presenterà proposte al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, dopo aver consultato l'Assemblea in merito a tali proposte, potrà stabilire le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.

Art. 202

Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209.

Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 209, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209.

Le spese dell'Assemblea, del Consiglio, della Commissione e della Corte di Giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

Art. 203

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre

2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora uno Stato di previsione delle proprie spese.

La Commissione raggruppa tali Stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può importare previsioni divergenti.

La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 30 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.

3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette successivamente all'Assemblea.

Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio.

4. Qualora, entro un mese dalla comunicazione del progetto il bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, il progetto di bilancio si considera definitivamente stabilito.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio così modificato viene trasmesso al Consiglio.

Quest'ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente il bilancio, deliberando a maggioranza qualificata.

5. Ai fini dell'approvazione della parte del bilancio relativa al Fondo sociale europeo, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio 8

Germania 32

Francia 32

Italia 20

Lussemburgo 1

Paesi Bassi 7

Le deliberazioni si reputano valide quando abbiano ottenuto almeno 67 voti.

Art. 204

Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

Il Consiglio con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, semprechè siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.

Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, in conformità ai criteri di ripartizione adottati nell'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.

Art. 205

La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati.

Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.

Art. 206

I conti relativi alla totalità delle entrate e delle spese del bilancio sono esaminati da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa il numero dei revisori.

I revisori e il presidente della Commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni.

La loro retribuzione è fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessità, sul posto, ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria.

Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono.

Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo.

Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità.

Il Consiglio dà atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell'esecuzione del bilancio e comunica la sua decisione all'Assemblea.

Art. 207

Il bilancio è stabilito nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 209.

I contributi finanziari previsti dall'articolo 200, paragrafo 1, sono messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri nella loro moneta nazionale.

I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le Tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati.

Per la durata di questi depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all'unità di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito.

Le disponibilità di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato.

Il regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 209 stabilisce le modalità tecniche dell'esecuzione delle operazioni finanziarie relative al Fondo sociale europeo.

Art. 208

La Commissione, con riserva d'informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato.

La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata.

Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

Art. 209

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione:

a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti,

b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione della Commissione,

c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili.

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