Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea  

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Disposizioni finali

Art. 247

Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del Trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

Art. 248

Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvedere a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

In Fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantaçette.

P. H. Spaak. --- J. Ch. Snoy et d'Oppuers.

Adenauer. --- Hallstein.

Pineau. --- M. Faure.

Antonio Segni. --- Gaetano Martino.

Bech. --- Lamhert Schaus.

J. Luns. --- J. Linthorst Ηaman.

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