Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea

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Insediamento delle istituzioni

Art. 241

Il Consiglio si riunisce entro un mese dall'entrata in vigore del Trattato.

Art. 242

Il Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale entro tre mesi dalla sua prima riunione.

Art. 243

L'Assemblea si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione del presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza ed elaborare il suo regolamento interno.

Fino all'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea è presieduta dal decano.

Art. 244

La Corte di Giustizia entra in funzione dal momento della nomina dai suoi membri.

La prima designazione del presidente è fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i membri.

La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla sua entrata in funzione.

La Corte di Giustizia non può essere adita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento.

I termini per lai presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data.

Fin dalla nomina, il presidente della Corte di Giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Trattato.

Art. 245

La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente Trattato dal momento della nomina dei suoi membri.

Non appena entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione economica della Comunità.

Art. 246

1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del Trattato e termina al 31 dicembre successivo.

Tuttavia, l'esercizio si protrae al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del Trattato quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre.

2. Fino all'elaborazione del bilancio per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunità delle anticipazioni senza interessi che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione del bilancio stesso.

3. Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità, di cui all'articolo 212, ciascuna istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata.

Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.

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