Decreto generale sul Matrimonio Canonico

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I. Obbligo di celebrare il matrimonio canonico con effetti civili

1. I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica ( cfr can. 1108 ), con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato.1

L'Ordinario del luogo può dispensare dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato soltanto per gravi motivi pastorali, stabilendo se nel caso l'atto civile, che per i cattolici non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l'impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.

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1 Cfr S. Congr. Disciplina dei Sacramenti, Lettera del 21 settembre 1970,
in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 20 ottobre 1970, p. 197;
C.E.I., Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, 1975, nn. 99-101