Officiorum ac munerum

Indice

Decreti generali sulla proibizione e la censura dei libri

Titolo I Sulla proibizione dei libri

Capitolo I. Sui libri proibiti degli apostati, degli eretici, degli scismatici e di altri scrittori

1. Tutti i libri condannati dai Sommi Pontefici o dai Concilii ecumenici, prima dell'anno 1600, rimangono proibiti nello stesso modo, tranne quelli permessi da questi decreti generali.

2. Sono assolutamente proibiti i libri degli apostati, degli eretici, degli scismatici e di qualsiasi scrittore propugnanti l'eresia o lo scisma, o tendenti a scalzare in qualsiasi modo gli stessi fondamenti della religione.

3. Sono proibiti i libri degli acattolici che trattano ex professo di religione, a meno che consti che in essi non è contenuto alcunché di contrario alla fede cattolica.

4. I libri dei medesimi autori, che non trattano di proposito di religione, ma solo occasionalmente toccano le verità della fede, per diritto ecclesiastico non s'intendono proibiti, a meno che non lo siano per decreto speciale.

Capitolo II. Delle edizioni del testo originale e delle versioni della Sacra Scrittura in lingue non volgari

5. Le edizioni del testo originale e delle antiche versioni cattoliche della Sacra Scrittura, comprese quelle della Chiesa Orientale, pubblicate da qualsiasi acattolico, benché appaiano fedelmente ed integralmente riprodotte, sono permesse soltanto a coloro che attendono agli studi teologi o biblici, purché però nei prolegomeni o nelle note non s'impugnino i dogmi della fede cattolica.

6. Nel medesimo modo e alle medesime condizioni si permettono le altre versioni della Bibbia in latino o in altra lingua non volgare, pubblicate dagli acattolici.

Capitolo III. Delle versioni volgari della Sacra Scrittura

7. Poiché l'esperienza insegna che se la Sacra Bibbia viene permessa indistintamente in lingua volgare ne deriva, a causa della imprudenza degli uomini, più danno che utilità; conseguentemente tutte le versioni in lingua volgare, anche pubblicate da persone cattoliche, sono assolutamente proibite, a meno che non siano approvate dalla Santa Sede, o pubblicate sotto la vigilanza dei Vescovi con note desunte dai Santi Padri della Chiesa e da dotti scrittori cattolici.

8. Sono proibite tutte le versioni dei Sacri Libri in qualsiasi lingua volgare fatte dagli acattolici, quali che siano, e principalmente quelle divulgate dalle Società Bibliche più volte condannate dai Romani Pontefici, perché in esse vengono completamente trascurate le saluberrime leggi della Chiesa intorno alla pubblicazione dei sacri libri.

Tuttavia tali versioni si permettono a coloro che attendono agli studi teologici o biblici, osservando però ciò che di sopra ( n. 5 ) è stabilito.

Capitolo IV. Dei libri osceni

9. Sono assolutamente proibiti i libri che di proposito trattano, narrano, o insegnano cose lascive, ossia oscene, poiché non solo è necessario preservare la fede ma anche i costumi, che facilmente sogliono corrompersi con la lettura di tali libri.

10. I libri di autori, sia antichi sia moderni, che chiamano classici, qualora siano infetti da questa stessa macchia di turpitudine, sono permessi, a motivo dell'eleganza o proprietà della lingua, soltanto a coloro che ne abbisognano per ragione del loro ufficio o magistero; però per nessun motivo potranno darsi o spiegarsi ai fanciulli o ai giovani, se non siano con solerte cura purgati.

Capitolo V. Di alcuni libri di argomento

11. Sono condannati i libri nei quali si dice male di Dio o della Beata Vergine Maria o dei Santi o della Chiesa Cattolica e del suo culto, o dei Sacramenti, o della Sede Apostolica.

Alla medesima proibizione soggiacciono quelle opere, nelle quali il concetto dell'ispirazione della Sacra Scrittura viene pervertito e la sua estensione troppo ristretta.

Parimenti sono proibiti i libri che di proposito vituperano la Gerarchia ecclesiastica o lo stato clericale oppure quello religioso.

12. È proibito pubblicare, leggere o conservare i libri in cui s'insegnano o si raccomandano i sortilegi, la divinazione, la magia, l'evocazione degli spiriti e altre simili superstizioni.

13. Sono proibiti i libri o gli scritti che narrano nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie, miracoli, o che introducono nuove devozioni, anche sotto il pretesto che siano private, qualora siano pubblicati senza legittima licenza dei Superiori della Chiesa.

14. Sono proibiti i libri che affermano essere lecito il duello, il suicidio o il divorzio; quelli che trattano delle sette massoniche e di altre simili società e sostengono che esse sono utili e niente affatto perniciose alla Chiesa e alla civile società; e quelli che difendono gli errori condannati dalla Sede Apostolica.

Capitolo VI. Delle Sacre Immagini e delle Indulgenze

15. Sono assolutamente proibite le immagini, comunque impresse, di Nostro Signore Gesù Cristo, della Beata Vergine Maria, degli Angeli e dei Santi o di altri Servi di Dio, difformi dal sentimento e dai decreti della Chiesa.

Le nuove immagini poi, abbiano o no annesse delle preghiere, non si pubblichino senza licenza dell'autorità ecclesiastica.

16. È proibito a chiunque di divulgare indulgenze apocrife e dalla Santa Sede condannate, o comunque revocate.

Quelle che fossero già divulgate, si tolgano di mano dei fedeli.

17. È vietato pubblicare qualsiasi libro, sommario, libretto, foglietto e simili, in cui siano contenute concessioni di indulgenze, senza il permesso della legittima autorità.

Capitolo VII. Dei libri di liturgia e di preghiera

18. Nessuno presuma di mutare alcunché nelle edizioni autentiche del Messale, del Breviario, del Rituale, del Cerimoniale dei Vescovi, del Pontificale Romano, e degli altri libri liturgici approvati dalla Santa Sede Apostolica; se ciò avvenisse, queste nuove edizioni sono proibite.

19. Non si pubblichino litanie senza revisione ed approvazione dell'Ordinario, che di solito si cantano, tranne le antichissime e comuni che si trovano nei Breviari, Messali, Pontificali e Rituali, e quelle della Beata Vergine nella sacra Casa di Loreto, nonché quelle del nome Santissimo di Gesù già approvate dalla Santa Sede.

20. Nessuno, senza il permesso della legittima autorità, pubblichi libri o libretti di preghiere, di devozione, o di dottrina e d'istruzione religiosa, di morale, di ascetica, di mistica o altri simili, quantunque sembrino fatti per fomentare la pietà del popolo cristiano; altrimenti si abbiano per proibiti.

Capitolo VIII. Dei giornali, fogli e libretti periodici

21. I giornali, i fogli e i libretti periodici che di proposito combattono la religione o i buoni costumi, si tengano per proibiti non solo per diritto naturale ma anche per l'ecclesiastico.

Attendano gli Ordinari, ove occorra, ad avvisare opportunamente i fedeli del pericolo e del danno di tali letture.

22. Nessun cattolico, specialmente se ecclesiastico, pubblichi alcunché in siffatti diari o fogli o libretti periodici, a meno che lo richieda un giusto e ragionevole motivo.

Capitolo IX. Della facoltà di leggere e conservare libri proibiti

23. Potranno leggere e conservare libri che siano stati proibiti o da decreti speciali o da decreti generali soltanto coloro che ne avranno avuto opportuna facoltà dalla Santa Sede o da quelli cui questa avrà delegato le sue veci.

24. I Romani Pontefici preposero la Sacra Congregazione dell'Indice a concedere la facoltà di leggere e conservare qualsiasi libro proibito.

Però della medesima facoltà godono sia la Suprema Congregazione del Santo Uffizio, sia la Santa Congregazione di Propaganda Fide per le regioni soggete al suo regime.

Questa facoltà compete anche al Maestro del Sacro Palazzo Apostolico, ma per Roma soltanto.

25. I Vescovi e gli altri Prelati aventi giurisdizione quasi episcopale possono concedere licenza per qualche libro in particolare, e soltanto nei casi urgenti.

Se i medesimi abbiano ottenuto dalla Sede Apostolica facoltà generale di dar licenza ai fedeli di leggere e di conservare i libri proibiti, non l'accordino però che con discerimento e per giusto e ragionevole motivo.

26. Nessuno di coloro che abbia avuto dalla Santa Sede la facoltà di leggere e conservare libri proibiti, può, per ciò stesso, leggere e conservare qualsiasi libro o effemeride proibiti dagli Ordinari dei luoghi, a meno che nell'indulto apostolico sia espressa la potestà di leggere e conservare libri proibiti.

Coloro che hanno ottenuto licenza di leggere i libri proibiti si rammentino inoltre che sono legati dal grave precetto di custodire talmente siffatti libri, che non capitino in mano di altri.

Capitolo X. Della denuncia dei libri cattivi

27. Quantunque sia dovere di ogni cattolico, massime di quelli che eccellono per dottrina, denunciare i libri perniciosi ai Vescovi od alla Sede Apostolica, ciò però appartiene per titolo speciale ai Nunzi, ai Delegati Apostolici, agli Ordinari dei luoghi ed ai Rettori delle Università fiorenti per lode di dottrina.

28. È bene che nel denunciare i libri cattivi non solo s'indichi il titolo del libro, ma altresì, per quanto è possibile, si espongano i motivi per cui si crede che il libro sia degno di censura.

Quelli poi che riceveranno la denuncia abbiano per sacro dovere di mantenere segreti i nomi dei denuncianti.

29. Gli Ordinari, anche come Delegati della Sede Apostolica, si studino di proibire e togliere dalle mani dei fedeli i libri ed altri scritti nocivi stampati o diffusi nella loro diocesi.

Rimettano al giudizio Apostolico quelle opere o quegli scritti che richiedono un più minuto esame, per i quali, al fine di ottenere un salutare effetto, sembri richiedersi la sentenza della suprema autorità.

Indice