Officiorum ac munerum  

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Titolo II - Della censura dei libri

Capitolo I. Dei Prelati preposti alla censura dei libri

30. Da ciò che sopra è stato detto ( n. 7 ), appare chiaro chi abbia la potestà di approvare e permettere le edizioni e le versioni dei libri sacri.

31. Nessuno osi dare nuovamente alla luce i libri proscritti dalla Sede Apostolica.

Se, per grave e ragionevole motivo, sembri doversi fare in ciò qualche singolare eccezione, ciò però non si farà mai se non dopo avere ottenuto licenza dalla Sacra Congregazione dell'Indice, ed osservando le condizioni da essa prescritte.

32. Non si possono pubblicare, senza il permesso della Sacra Congregazione dei Riti, quelle cose che, comunque sia, appartengono alle cause delle beatificazioni e canonizzazioni dei Servi di Dio.

33. Lo stesso deve dirsi delle Collezioni dei decreti delle singole Congregazioni Romane; queste Collezioni, cioè, non possono pubblicarsi, se non dopo averne ottenuto la licenza, e osservando le condizioni prescritte dai moderatori di ciascuna Congregazione.

34. I Vicari ed i Missionari Apostolici osservino fedelmente i decreti della Sacra Congregazione di propaganda intorno ai libri da pubblicarsi.

35. L'approvazione dei libri, la censura dei quali in forza dei presenti decreti non è riservata alla Sede Apostolica od alle Romane Congregazioni, appartiene all'Ordinario del luogo dove si pubblicano.

36. I Regolari ricordino che, oltre la licenza del Vescovo, sono obbligati, per decreto del Sacro Concilio di Trento, ad ottenere la facoltà di pubblicare un libro dal Superiore, da cui dipendono.

L'una e l'altra concessione dovranno essere stampate al principio o alla fine dell'opera.

37. Se un autore dimorante in Roma voglia stampare un libro non quivi ma altrove, oltre l'approvazione del Cardinale Vicario di Roma e del Maestro del Sacro Palazzo Apostolico, non ne deve richiedere un'altra.

Capitolo II. Dell'ufficio dei censori nel preventivo esame dei libri

38. I Vescovi, a cui spetta di concedere la facoltà d'imprimere i libri, per l'esame di questi cerchino di servirsi di uomini di riconosciuta pietà e dottrina, dalla cui fede e integrità possano ripromettersi che nulla faranno per favore o per odio, ma che, messa da parte ogni umana considerazione, non mireranno che alla gloria di Dio e all'utilità del popolo fedele.

39. Sappiano i censori che essi debbono giudicare delle varie opinioni e sentenze ( giusta il precetto di Benedetto XIV ) con animo scevro da qualsiasi pregiudizio.

Pertanto allontanino da sé ogni affetto di nazione, di famiglia, di scuola, d'istituto, e depongano ogni spirito di parte.

Abbiano unicamente dinanzi agli occhi i dogmi della santa Chiesa, e la dottrina comune dei cattolici, la quale è contenuta nei decreti dei Concilii generali, nelle Costituzioni dei Romani Pontefici e nel consenso dei Dottori.

40. Compiuto l'esame, se niente sembri ostare alla pubblicazione del libro, l'Ordinario conceda all'autore, per iscritto e affatto gratuitamente, la licenza di pubblicarlo; tale licenza dovrà essere stampata al principio od alla fine del libro.

Capitolo III. Dei libri da sottoporre alla preventiva censura

41. Tutti i fedeli sono tenuti a sottomettere alla preventiva censura ecclesistica almeno quei libri che riguardano le divine Scritture, la sacra Teologia, la Storia ecclesiastica, il Diritto canonico, la Teologia naturale, l'Etica, ed altre simili discipline religiose o morali, e in generale tutti gli scritti che s'interessano specialmente della religione e dell'onestà dei costumi.

42. Le persone del clero secolare non pubblichino, senza consultare i loro Ordinari, neanche i libri che trattano delle arti o delle scienze meramente naturali, onde dare esempio di animo ossequente verso di loro.

Agli stessi è proibito accettare la direzione di giornali e fogli periodici, senza il previo permesso dell'Ordinario.

Capitolo IV. Dei tipografi e degli editori di libri

43. Non si stampi alcun libro sottoposto alla censura ecclesistica, senza che esso porti nel frontispizio sia il nome e cognome dell'autore, sia quelli dell'editore, nonché il luogo e l'anno della stampa e dell'edizione.

Se in qualche caso, per giusti motivi, sembri opportuno doversi tacere il nome dell'autore, sia in facoltà dell'Ordinario il permetterlo.

44. Sappiano i tipografi e gli editori che le nuove edizioni di un'opera già approvata richiedono una nuova approvazione, e che l'approvazione data all'opera originale non basta per le versioni in altra lingua.

45. I libri condannati dalla Sede Apostolica si abbiano per proibiti dovunque, ed in qualunque idioma si traducano.

46. I venditori di libri, massime quelli che si gloriano del nome di cattolici, non vendano, né prestino, né conservino libri trattanti di proposito di cose oscene; gli altri libri proibiti non li vendano, se non dopo aver ottenuto la licenza della Sacra Congregazione dell'Indice impetrata per mezzo dell'Ordinario, e soltanto a coloro che prudentemente ritengano essere in possesso del diritto di acquistarli.

Capitolo V. Delle pene stabilite contro i trasgressori dei decreti generali

47. Tutti e singoli coloro che scientemente leggono, senza autorizzazione della Sede Apostolica, i libri degli apostati e degli eretici propugnanti l'eresia, nonché i libri di qualsiasi autore nominantamente proibiti con Lettere Apostoliche, e coloro che conservano, imprimono e comunque difendono i medesimi libri, incorrono ipso facto nella scomunica riservata al Romano Pontefice in modo speciale.

48. Coloro che senza l'approvazione dell'Ordinario stampano o fanno stampare libri delle Sacre Scritture, o annotazioni o commentari delle medesime, incorrono ipso facto nella scomunica non riservata ad alcuno.

49. Chi poi trasgredirà alle rimanenti disposizioni stabilite da questi Decreti Generali, secondo la diversa gravità della colpa sia seriamente ammonito dal Vescovo e, qualora sembri opportuno, venga altresì punito con le pene canoniche.

Decretiamo poi che le presenti lettere e tutte quelle cose che in esse sono contenute, in nessun tempo possano venir tacciate o impugnate di surrezione o di orrezione, sia per vizio di Nostra intenzione, sia per qualsiasi altro difetto; ma che sempre siano valide e rimangano in vigore, e da tutti, di qualunque grado e dignità, siano, in giudizio e fuori giudizio, osservate senza violazione; dichiariamo inoltre ìrrito e falso qualunque attentato che chiunque, con qualsivoglia autorità o pretesto, scientemente o non, potrà commettere a pregiudizio delle medesime, nonostante qualsiasi contraria consuetudine.

Vogliamo pure che alle copie di questo documento, ancorché stampate, ma sottoscritte per mano di un Notaio e munite del sigillo di persona insignita di dignità ecclesiastica, si presti la stessa fede, quale espressione della Nostra volontà, come se venisse mostrato il presente.

Nessuno dunque si faccia lecito d'alterare questa pagina della Nostra Costituzione, ordinazione, limitazione, derogazione, volontà, né temerariamente ad essa si opponga.

Se qualcuno avrà la presunzione di far ciò, sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio Onnipotente e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma, presso San Pietro, nell'anno dell'Incarnazione del Signore 1897, il 25 gennaio, decimonono del Nostro Pontificato.

Leone PP. XIII

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