Romano Pontifici eligendo

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Le congregazioni dei cardinali

Capo II

7 In periodo di sede vacante, fino all'ingresso in conclave, si avranno due specie di congregazioni dei cardinali, e di essi soltanto: una generale, cioè dell'intero sacro collegio, e l'altra particolare.

Alle congregazioni generali devono partecipare tutti i cardinali non legittimamente impediti, non appena sono informati della vacanza della sede apostolica.

Tuttavia, ai cardinali che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età è concessa la facoltà di prendervi parte o no.

La congregazione particolare è costituita dal cardinale camerlengo di santa romana chiesa; da tre cardinali, uno per ciascun ordine, estratti a sorte fra tutti coloro che hanno il diritto di eleggere il pontefice a norma del n. 33 di questa costituzione.

L'ufficio di questi tre cardinali, detti assistenti, cessa del tutto il terzo giorno dopo l'ingresso in conclave e al loro posto succedono, sempre mediante sorteggio, altri tre ogni tre giorni.

Durante il conclave, poi, le questioni più importanti, se necessario, sono trattate dall'assemblea dei cardinali lettori, mentre gli affari ordinari continuano ad essere trattati dalla congregazione particolare dei cardinali.

Nelle congregazioni generali e particolari, in periodo di sede vacante, i cardinali indossino la consueta veste talare nera filettata e la fascia rossa.

8 Nelle congregazioni particolari devono trattarsi solamente le questioni di minore importanza, che si presenteranno giorno per giorno o momento per momento.

Ma se sorgessero questioni più gravi e meritevoli di un più profondo esame, devono essere sottoposte alla congregazione generale.

Inoltre, ciò che è stato deciso, risolto o negato in una congregazione particolare non può essere revocato, mutato o concesso in un'altra; ma il diritto di fare ciò appartiene soltanto alla congregazione generale, e con la maggioranza dei voti.

9 Le congregazioni generali dei cardinali si terranno nel palazzo apostolico vaticano o, se le circostanze lo richiedano, in altro luogo più opportuno a giudizio degli stessi cardinali.

Ad esse presiede il decano del sacro collegio o, in sua assenza, il sottodecano, che se uno di essi o ambedue non dovessero entrare in conclave per aver compiuto gli 80 anni, all'assemblea dei cardinali elettori che eventualmente vi si svolgesse in base al n. 7, presiederà il cardinale più anziano, secondo l'ordine consueto di precedenza.

10 Il voto nelle congregazioni dei cardinali, quando si tratta di cose di maggiore importanza, non deve essere dato a voce, ma in forma segreta.

11 Le congregazioni generali che precedono l'ingresso in conclave, dette perciò " preparatorie ", devono tenersi quotidianamente, a cominciare dal giorno che sarà stabilito dal camerlengo di santa romana chiesa e dai tre cardinali primi in ciascun ordine, anche nei giorni, in cui si celebrano le esequie del pontefice.

Ciò dovrà farsi per rendere possibile al cardinale camerlengo di sentire il parere del sacro collegio e dargli le comunicazioni ritenute necessarie o opportune; nonché per permettere ai singoli cardinali di esprimere il loro avviso sui problemi che si presentano, di domandare spiegazioni in casi di dubbio, e di fare delle proposte.

12 Nelle prime congregazioni generali sarà letta la prima parte di questa costituzione, quella concernente la " Vacanza della sede apostolica " e, alla fine della lettura, tutti i cardinali presenti presteranno giuramento circa l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute e circa il mantenimento del segreto.

Tale giuramento, che dovrà essere emesso anche dai cardinali i quali, arrivando in ritardo, partecipano a queste congregazioni in un secondo momento, sia letto dal cardinale decano, alla presenza degli altri cardinali, secondo la seguente formula: "Noi cardinali di santa romana chiesa, vescovi, preti e diaconi, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo, tutti e singoli, di osservare esattamente e fedelmente tutte le norme, contenute nella costituzione apostolica Romano pontifici eligendo del sommo pontefice Paolo VI, e di mantenere scrupolosamente il segreto su tutto ciò che sarà trattato o deciso nelle congregazioni dei cardinali, sia prima che durante il conclave, e su qualunque cosa che in qualsiasi modo abbia attinenza con l'elezione del romano pontefice".

Quindi, ciascun cardinale dirà: Ed io N. cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro.

E, ponendo la mano sopra il vangelo, aggiungerà: Così Dio mi aiuti e questi santi evangeli, che tocco con la mia mano.

13 In una delle congregazioni immediatamente successive, i cardinali dovranno, sulla base di un prestabilito ordine del giorno, prendere le decisioni più urgenti per l'inizio del conclave, vale a dire:

a) stabilire il giorno, l'ora e il modo in cui la salma del defunto pontefice sarà portata nella basilica vaticana, per essere esposta all'omaggio dei fedeli;

b) predisporre tutto il necessario per le esequie del defunto pontefice, che dovranno essere celebrate per nove giorni consecutivi, e fissare l'inizio di esse;

c) nominare due distinte commissioni di tre cardinali ciascuna; la prima designi coloro che entreranno in conclave per i vari servizi e chi dovrà presiedere ad essi; deliberi accuratamente se sia il caso di ammettere qualche conclavista, a norma del n. 45 di questa costituzione; e faccia diligenti accertamenti sulla qualità di tutti costoro.

L'altra abbia cura dell'allestimento e della chiusura del conclave, nonché della preparazione delle celle;

d) preventivare ed approvare le spese per il conclave;

e) leggere, qualora vi fossero, i documenti lasciati dal defunto pontefice per il sacro collegio dei cardinali;

f) provvedere a fare spezzare l'anello del Pescatore e il sigillo di piombo, con i quali sono spedite le relative lettere apostoliche;

g) distribuire a sorte agli elettori le celle del conclave, a meno che la malferma salute di qualche elettore non consigli diversamente;

h) stabilire il giorno e l'ora dell'ingresso in conclave.

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