Romano Pontifici eligendo

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Il Conclave e coloro che vi partecipano

Capo II

41 L'elezione del sommo pontefice deve avvenire nel conclave - allestito di solito nel palazzo vaticano o, per cause particolari, in altro luogo - dopo che è stato chiuso.

È tolta però la nullità dell'elezione stabilita a questo riguardo da Gregorio XV o da qualsiasi altro decreto pontificio.

42 Per conclave si intendono gli ambienti ben determinati, aventi quasi il carattere di sacro ritiro, dove, invocato lo Spirito santo, i cardinali elettori eleggono il sommo pontefice, e dove essi e gli altri officiali e addetti, nonché gli eventuali conclavisti, dimorano notte e giorno fino all'avvenuta elezione, senza alcun rapporto con persone o cose estranee, secondo le modalità e le norme che seguono.

43 Nel conclave, oltre i cardinali elettori, entreranno il segretario del sacro collegio, il quale funge da segretario del conclave; il vicario generale del vescovo di Roma per la Città del Vaticano, con uno o più aiutanti nell'ufficio di sacrestia, a giudizio del sacro collegio; il maestro delle cerimonie pontificie con i cerimonieri pontifici, per lo svolgimento delle mansioni loro proprie.

Inoltre, è permesso al cardinale decano o al cardinale che ne fa le veci di portare con sé un ecclesiastico che gli faccia da assistente.

44 Saranno, inoltre, presenti alcuni religiosi sacerdoti, in modo che ci sia la possibilità di confessarsi nelle principali lingue; due medici, uno chirurgo e l'altro generico, con uno o due infermieri; l'architetto del conclave e due periti tecnici ( nn. 55 e 61 ), scelti tutti a maggioranza dai cardinali, su proposta del camerlengo e dei tre cardinali assistenti; ad essi va aggiunto un conveniente numero di altre persone addette alle necessità del conclave, nominate dall'apposita commissione cardinalizia, di cui al n. 13 c.

45 Non è permesso ai cardinali elettori di portare con sé conclavisti o inservienti personali, né chierici né laici.

Ciò potrà essere concesso soltanto in casi particolari e in via eccezionale, per grave motivo di infermità.

In tal caso dovranno farne esplicita e motivata domanda al cardinale camerlengo, che la sottoporrà all'esame dell'apposita commissione cardinalizia, cui spetterà di decidere in merito e, in caso di favorevole accoglimento, di accertarsi con la massima diligenza circa le qualità delle persone proposte per tale ufficio.

46 Tutti gli officiali e gli altri addetti al conclave, sia ecclesiastici che laici, come pure gli eventuali conclavisti, dovranno, sotto la responsabilità del camerlengo di santa romana chiesa, prestare giuramento in latino o in altra lingua, dopo che ciascuno di essi avrà compreso la portata di tale giuramento e il senso della formula.

Perciò, un giorno o due prima dell'ingresso in conclave, essi giureranno davanti al segretario del conclave e al maestro delle cerimonie pontificie, a ciò delegati dallo stesso camerlengo - davanti al quale, a loro volta, anche questi avranno prima prestato giuramento - usando la seguente formula, tradotta secondo l'opportunità in varie lingue: Io N. N., prometto e giuro che osserverò inviolabile segreto su tutte e singole quelle cose che, circa l'elezione del nuovo pontefice, siano state trattate e definite nelle congregazioni dei cardinali, come pure su quanto avvenga nel conclave o nel luogo dell'elezione, concernente direttamente o indirettamente gli scrutini, e su ogni altra cosa che in qualunque modo venissi a sapere.

Non violerò in alcun modo questo segreto, né direttamente, né indirettamente, né con segni, né con parole, né con scritti, o in altra qualsiasi maniera.

Inoltre, prometto e giuro di non usare nel conclave qualunque tipo di strumenti trasmittenti o riceventi, e di non usare neppure macchine destinate, in qualunque modo, alla ripresa di immagini e ciò sotto pena di scomunica " latae sententiae " riservata " specialissimo modo " alla sede apostolica, qualora io abbia violato la suddetta norma.

Manterrò coscienziosamente e scrupolosamente questo segreto anche dopo avvenuta l'elezione del nuovo pontefice a meno che non me ne sia stata concessa dal medesimo pontefice una speciale facoltà o una esplicita autorizzazione.

Parimenti, prometto e giuro che non presterò mai aiuto o favore a qualsiasi interferenza opposizione o altra qualsiasi forma di intervento, con cui le autorità civili di qualsiasi ordine e grado, o qualunque gruppo umano o persone singole volessero ingerirsi nell'elezione del pontefice.

Così Dio mi aiuti e questi santi vangeli, che tocco con la mia mano.

47 Gli officiali e tutti gli altri addetti laici, che dovessero uscire dal conclave unicamente per manifesta e rilevante malattia, riconosciuta sotto giuramento dai medici, e col consenso dato sotto la loro responsabilità in coscienza dal cardinale camerlengo e dai tre cardinali assistenti, per nessun motivo potranno farvi ritorno: ma se sarà necessario, al momento stesso in cui i malati escono, altri potranno entrare al loro posto, purché siano legittimamente approvati ed accettati, ed abbiano fatto giuramento.

48 Qualora un cardinale elettore, che ha portato con sé un conclavista, morisse in conclave, il suo conclavista dovrà uscire immediatamente e non potrà essere assunto al servizio di un altro cardinale elettore durante lo stesso conclave.

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