Romano Pontifici eligendo

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Svolgimento dell'elezione

Capo V

62 La mattina seguente alla chiusura del conclave, dopo il segnale, i cardinali elettori non impediti da infermità si riuniscono nella cappella designata, ove concelebrano la santa messa o vi assistono.

Terminata la celebrazione e invocato lo Spirito santo, si procede immediatamente alla elezione, la quale deve essere fatta soltanto in uno dei tre modi o forme, qui sotto descritti: altrimenti deve ritenersi invalida e nulla, fermo restando quanto è stabilito nel n. 76.

63 Il primo modo, che si può chiamare per acclamazione o per ispirazione, si ha quando i cardinali elettori, come ispirati dallo Spirito santo, liberamente e spontaneamente proclamano uno, all'unanimità e a viva voce, sommo pontefice.

Questa forma di elezione, però, può essere usata soltanto in conclave e dopo la sua chiusura, e deve esser fatta mediante la parola eleggo, pronunciata in modo intelligibile o espressa per iscritto, se qualcuno non può proferirla.

Si richiede, inoltre, che tale forma di elezione sia accettata unanimemente da tutti e singoli i cardinali elettori presenti in conclave, compresi gli infermi che fossero degenti nelle loro celle, senza il dissenso di alcuno e con la precauzione, altresì, che non ci sia stata in precedenza nessuna speciale trattativa sul nome della persona da eleggere.

Così, ad esempio, se qualcuno dei cardinali elettori, spontaneamente e senza precedenti e speciali trattative, dicesse: " Eminentissimi Padri, attesa la singolare virtù e probità del reverendissimo N. N., lo giudico degno di essere eletto vescovo di Roma e fin d'ora lo eleggo papa ", e tutti gli altri padri, nessuno escluso, accedessero al suo parere, ripetendo in modo intelligibile la parola eleggo o, nell'impossibilità, esprimendola per iscritto, la persona, unanimemente così indicata senza precedente trattativa, sarebbe il papa canonicamente eletto secondo questa forma di elezione.

64 Il secondo modo è quello che si chiama per compromesso, quando cioè, in certe circostanze particolari, i cardinali elettori affidano ad un gruppo di loro il potere di eleggere, al posto di tutti, il pastore della chiesa cattolica.

Anche in questo caso, tutti e singoli i cardinali elettori presenti nel conclave già chiuso, decisi - nessuno dissenziente - a procedere per compromesso, affidano l'elezione ad altri padri, che siano in numero dispari, da un minimo di nove a un massimo di quindici, sottoscrivendo, ad esempio, la seguente formula: "Nel nome e Signore. Amen. Nell'anno… mese… giorno…, noi tutti e singoli cardinali elettori presenti in questo conclave ( seguono i nomi di ciascun cardinale elettore ) abbiamo deciso e decidiamo di procedere all'elezione per compromesso; e pertanto concordemente, unanimemente, senza alcun dissenso, eleggiamo compromissari gli em.mi padri…, ai quali attribuiamo la piena facoltà e potestà di provvedere la santa romana chiesa del suo pastore, sotto questa forma, vale a dire… ".

E qui bisogna che i cardinali elettori, i quali hanno il compromesso, indichino chiaramente il modo e la forma, secondo cui i compromissari debbano procedere all'elezione e che cosa si richieda affinché essa sia valida, come ad esempio se debbano prima proporre all'intero corpo elettorale la persona che intendono eleggere, o se debbano compiere direttamente l'elezione; se tutti i compromissari debbano convenire sulla stessa persona o se sia sufficiente che si trovino d'accordo i due terzi; se debbano nominare soltanto uno del corpo elettorale o anche qualcuno al di fuori di esso, ecc.

Occorrerà, inoltre, precisare per quanto tempo i cardinali elettori intendano lasciare ai compromissari la potestà di eleggere; quindi si aggiungeranno le seguenti parole o altre simili: " E noi promettiamo di ritenere vescovo di Roma colui che i compromissari avranno giudicato di eleggere secondo la forma predetta ".

Ricevuto tale mandato con le dette prescrizioni, i compromissari si recano in un luogo separato e chiuso, premettendo chiaramente, per essere più liberi nel parlare, che non intendono dare il loro consenso per mezzo di qualunque pronunciamento a parole se non lo pongono espressamente anche in iscritto.

Dopo che i compromissari avranno proceduto all'elezione secondo la forma loro prescritta, ed essa sarà stata promulgata in conclave, colui che è stato così eletto, è canonicamente e veramente papa.

65 il terzo e ordinario modo di eleggere il vescovo di Roma è quello per scrutinio.

A questo riguardo confermiamo in pieno la legge anticamente sancita e da allora osservata scrupolosamente, la quale stabilisce che per la valida elezione del vescovo di Roma sono necessari due terzi dei voti.

Parimenti, vogliamo mantenere in vigore la norma, stabilita dal nostro predecessore Pio XII, la quale prescrive che ai due terzi dei voti deve aggiungersi sempre un altro voto.

66 L'elezione per scrutinio si svolge in tre fasi la prima delle quali, che si può chiamare pre-scrutinio, comprende:

1) la preparazione e la distribuzione delle schede da parte dei cerimonieri, i quali ne consegnano almeno due o tre a ciascun cardinale elettore;

2) l'estrazione a sorte, fra tutti i cardinali elettori, di tre scrutatori, di tre incaricati a raccogliere i voti degli infermi, denominati per brevità infermieri, e di tre revisori; tale sorteggio viene fatto pubblicamente dall'ultimo cardinale diacono, il quale estrae di seguito nove nomi di coloro che dovranno svolgere tali mansioni;

3) la compilazione delle schede, che deve essere fatta segretamente da ciascun cardinale elettore, il quale scriverà, con grafia quanto più possibile non riconoscibile, il nome di chi elegge, evitando di scrivere più nomi, poiché il voto sarebbe nullo;

4) la piegatura delle schede, che va fatta al centro di ciascuna scheda, in modo che essa si riduca alla larghezza di circa un pollice.

67 Per questa fase dell'elezione per scrutinio, occorre tenere presenti le seguenti disposizioni:

a) la scheda deve avere la forma rettangolare, e recare scritte nella metà superiore, possibilmente a stampa, le parole: "Eleggo come sommo pontefice…", mentre nella metà inferiore si dovrà lasciare il posto per scrivere il nome dell'eletto; pertanto, la scheda è fatta in modo che possa essere piegata in due;

b) se nell'estrazione degli scrutatori, degli infermieri e dei revisori, escono i nomi di cardinali elettori che, per infermità o altro motivo, sono impediti di svolgere tali mansioni, al loro posto vengono estratti i nomi di altri non impediti.

I primi tre estratti fungeranno da scrutatori, i secondi tre da infermieri, gli altri tre da revisori;

c) durante le votazioni i cardinali elettori dovranno rimanere in cappella soli e perciò, subito dopo la distribuzione delle schede e prima che gli elettori incomincino a scrivere, il segretario del conclave, il maestro delle cerimonie pontificie e i cerimonieri devono uscire dall'aula e, dopo la loro uscita, l'ultimo cardinale diacono chiuda la porta, aprendola e richiudendola tutte le volte che sarà necessario, come ad esempio quando gli infermieri escono per raccogliere i voti degli infermi e fanno ritorno in cappella.

68 La seconda fase, detta scrutinio vero e proprio, comprende:

1) la deposizione delle schede nell'apposito recipiente;

2) il mescolamento e il conteggio delle stesse;

3) lo spoglio dei voti.

Ciascun cardinale elettore, in ordine di precedenza, dopo aver scritto e piegato la scheda, tenendola sollevata in modo che sia visibile, la porta all'altare, presso il quale stanno gli scrutatori e sul quale è posto un recipiente coperto da un piatto per raccogliere le schede.

Giunto colà, il cardinale elettore genuflette, prega alquanto e, alzatosi, pronuncia ad alta voce la seguente formula di giuramento: "Chiamo a testimone Cristo signore, il quale mi giudicherà, che il mio voto è dato a colui che secondo Dio ritengo debba essere eletto".

Depone, quindi, la scheda nel piatto e con questo la introduce nel recipiente.

Eseguito ciò, fa inchino all'altare e torna al suo posto.

Se qualcuno dei cardinali elettori presenti in cappella non può recarsi all'altare perché infermo, l'ultimo degli scrutatori gli si avvicina ed egli, premesso il suddetto giuramento, consegna la scheda piegata allo stesso scrutatore, il quale la porta ben visibile all'altare e, senza l'orazione e il giuramento; la depone sul piatto e con questo la introduce nel recipiente.

69 Se vi sono dei cardinali elettori infermi rimasti nelle loro celle, i tre infermieri si recano da essi con una cassetta, che abbia nella parte superiore un foro, per cui possa esservi inserita una scheda piegata.

Gli scrutatori, prima di consegnare tale cassetta agli infermieri, l'aprano pubblicamente, in modo che gli altri elettori possano costatare che è vuota, quindi la chiudano e depongano la chiave sull'altare.

Successivamente, gli infermieri, con la cassetta chiusa ed un congruo numero di schede su un piccolo vassoio, si recano da ciascun infermo il quale, presa una scheda, vota segretamente, la piega e, premesso il suddetto giuramento, la introduce nella cassetta attraverso il foro.

Se qualche infermo non è in grado di scrivere, uno dei tre infermieri o un altro cardinale elettore, scelto dall'infermo, dopo aver prestato giuramento nelle mani degli stessi infermieri circa il mantenimento del segreto, esegue le suddette operazioni.

Dopo di ciò, gli infermieri riportano la cassetta in cappella, e gli scrutatori, apertala, contino le schede che vi si trovano e, accertato che il loro numero corrisponde a quello degli infermi, le pongano una ad una sul piatto e con questo le introducano tutte insieme nel recipiente.

Per non protrarre troppo a lungo le operazioni di voto, gli infermieri potranno compilare e deporre le proprie schede nel recipiente subito dopo il primo dei cardinali, e recarsi, quindi, a raccogliere il voto degli infermi nel modo sopra indicato, mentre gli altri elettori depongono la loro scheda.

70 Dopo che tutti i cardinali avranno deposto la loro scheda nel recipiente, il primo scrutatore l'agita più volte per mescolare le schede e, subito dopo, l'ultimo scrutatore procede al conteggio di esse, prendendole in maniera visibile una ad una dal recipiente e riponendole in un altro recipiente vuoto, già preparato a tale scopo.

Se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, bisogna bruciarle tutte e procedere subito ad una seconda votazione; se invece corrisponde al numero degli elettori, segue lo spoglio delle schede, che avviene nel seguente modo.

71 Gli scrutatori siedono ad un tavolo posto davanti all'altare: il primo di essi prende una scheda, l'apre, osserva il nome dell'eletto, e la passa al secondo scrutatore che, accertato a sua volta il nome dell'eletto, la passa al terzo, il quale la legge a voce alta e intelligibile, in modo che tutti gli elettori presenti possano segnare il voto su un apposito foglio.

Egli stesso annota il nome letto nella scheda.

Qualora nello spoglio dei voti gli scrutatori trovassero due schede piegate in modo da sembrare compilate da un solo elettore, se esse portano lo stesso nome vanno conteggiate per un solo voto, se invece portano nomi diversi, nessuno dei due voti sarà valido; tuttavia, in nessuno dei due casi viene annullata la votazione.

Concluso lo spoglio delle schede, gli scrutatori fanno la somma dei voti ottenuti dai vari nomi, e li annotano su un foglio a parte.

L'ultimo degli scrutatori, man mano che legge le schede, le perfora con un ago nel punto in cui si trova la parola Eleggo, e le inserisce in un filo, affinché possano essere più sicuramente conservate.

Al termine della lettura dei nomi, i capi del filo vengono legati con un nodo, e le schede così unite vengono poste in un recipiente vuoto o ad un lato della mensa.

72 Segue quindi la terza e ultima fase, detta anche postscrutinio, che comprende:

1) il conteggio dei voti;

2) il loro controllo;

3) il bruciamento delle schede.

Gli scrutatori fanno la somma di tutti i voti, che ciascuno ha riportato, e se nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi più uno, il papa, in quella votazione, non è stato eletto; se invece risulterà che uno ha ottenuto due terzi dei voti più uno, si ha l'elezione del vescovo di Roma canonicamente valida.

In ambedue i casi, abbia cioè avuto luogo o no l'elezione, i revisori devono procedere al controllo sia delle schede sia delle annotazioni dei voti fatte dagli scrutatori, per accertare che questi abbiano eseguito esattamente e fedelmente il loro compito.

Subito dopo la revisione, prima che i cardinali elettori lascino l'aula, tutte le schede siano bruciate dagli scrutatori, con l'aiuto del segretario del conclave e dei cerimonieri, chiamati nel frattempo dall'ultimo cardinale diacono.

Se però si dovesse procedere immediatamente ad una seconda votazione, le schede della prima votazione saranno bruciate soltanto alla fine, insieme con quelle della seconda votazione.

73 Ordiniamo a tutti e singoli i cardinali elettori che al fine di conservare con maggiore sicurezza il segreto, consegnino al cardinale camerlengo o ad uno dei tre cardinali assistenti gli scritti di qualunque genere, che abbiano presso di sé, relativi all'esito di ciascuno scrutinio, affinché siano bruciati insieme con le schede.

Stabiliamo, inoltre, che alla fine del conclave il cardinale camerlengo di santa romana chiesa stenda una relazione, da approvarsi anche dai tre cardinali assistenti, nella quale dichiari l'esito delle votazioni di ciascuna sessione.

Questa relazione, da conservarsi in archivio, dovrà essere chiusa in una busta sigillata, che non potrà essere aperta da nessuno, se il sommo pontefice non l'avrà permesso esplicitamente.

74 Confermando le disposizioni dei nostri predecessori s. Pio Xl e Pio XII, prescriviamo che, sia al mattino sia nel pomeriggio, subito dopo una votazione in cui non abbia avuto luogo l'elezione, i cardinali elettori procedano immediatamente ad una seconda, in cui diano nuovamente il loro voto, senza computare i voti dati nel precedente scrutinio.

In questo secondo scrutinio devono essere osservate tutte le modalità del primo, con la differenza che gli elettori non sono tenuti ad emettere un nuovo giuramento, né ad eleggere nuovi scrutatori, infermieri e revisori, valendo a tale scopo anche per il secondo scrutinio ciò che è stato fatto nel primo, senza ripetizione.

75 Tutto ciò che è stato sopra stabilito circa lo svolgimento delle votazioni, deve essere diligentemente osservato dai cardinali elettori in tutti gli scrutini, che si dovranno fare ogni giorno, al mattino e nel pomeriggio, dopo la celebrazione delle sacre funzioni o preghiere, stabilite nel menzionato "Ordinamento dei sacri riti del conclave".

76 Nel caso che i cardinali elettori avessero difficoltà nell'accordarsi sulla persona da eleggere, allora, compiuti per tre giorni senza esito gli scrutini secondo la forma descritti ( nn. 65 ss. ), questi vengono sospesi al massimo per un giorno per una pausa di preghiera, di libero colloquio tra i votanti e di una breve esortazione spirituale, fatta dal cardinale primo dell'ordine dei diaconi.

Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma e dopo sette scrutini, se non è avvenuta l'elezione, si fa un'altra pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal cardinale primo dell'ordine dei preti.

Si procede poi ad una altra eventuale serie di sette scrutini, seguita, se ancora non s'è raggiunta l'esito, da una nuova pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal cardinale primo dell'ordine dei vescovi.

A questo punto il cardinale camerlengo di santa romana chiesa consulterà gli elettori circa il modo di procedere.

Non dovrà essere abbandonato il criterio di esigere, per una votazione efficace, i due terzi dei voti più uno: salvo che tutti i cardinali elettori, all'unanimità, cioè nessuno eccettuato, si pronuncino per un diverso criterio, che può consistere nel compromesso ( n. 64 ) o nella maggioranza assoluta dei voti, più uno, o nel ballottaggio fra i due, che nello scrutinio immediatamente precedente hanno riportato il maggior numero di suffragi.

77 Qualora l'elezione fosse fatta in modo diverso dai sopra descritti ( nn. 63 ss. ), o senza le condizioni stabilite per ciascuno di essi, è per ciò stesso nulla e invalida ( n. 62 ), senza bisogno di alcuna dichiarazione, e non dà alcun diritto a colui che fosse stato eletto in tal modo.

78 Stabiliamo che le disposizioni, concernenti tutto ciò che precede la elezione del vescovo di Roma e lo svolgimento della medesima, debbano essere osservate integralmente anche se la vacanza della sede apostolica dovesse avvenire per rinuncia del sommo pontefice.

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