Romano Pontifici eligendo

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Ciò che si deve osservare o evitare

Capo VI - … nell'elezione del Vescovo di Roma

79 Anche noi, come i nostri predecessori, riproviamo e condanniamo il detestabile crimine della simonia nell'elezione del vescovo di Roma, e infliggiamo la scomunica "latae sententiae" a tutti coloro che se ne rendessero colpevoli; ma, in pari tempo, confermiamo la disposizione del nostro predecessore san Pio X, con la quale è stata tolta la nullità dell'elezione simoniaca stabilita da Giulio II o da qualunque altro decreto pontificio, affinché per tale motivo non venga impugnata la validità dell'elezione del vescovo di Roma.

80 Confermando pure le prescrizioni dei nostri predecessori, proibiamo a chiunque, anche se insignito della dignità cardinalizia, di trattare, mentre il vescovo di Roma è in vita e senza averlo consultato, circa l'elezione del suo successore, di promettere voti, o di prendere decisioni a questo riguardo in conventicole private.

81 Allo stesso modo, vogliamo ribadire ciò che fu sancito dai nostri predecessori, allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell'elezione del sommo pontefice.

Perciò nuovamente, in virtù di santa obbedienza e sotto pena di scomunica " latae sententiae ", proibiamo a tutti e singoli i cardinali elettori, presenti e futuri, come pure al segretario del conclave e a tutti gli altri aventi parte al conclave, di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile l'incarico di proporre il veto, o la cosiddetta esclusiva, anche sotto forma di semplice desiderio, oppure di palesare tale veto sia all'intero corpo elettorale riunito insieme, sia a singoli elettori, per iscritto o a voce, sia direttamente e immediatamente sia indirettamente o a mezzo di altri, sia prima che durante il conclave.

Tale proibizione intendiamo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell'elezione del pontefice.

82 I cardinali elettori si astengano, inoltre, da ogni forma di patteggiamenti, accordi, promesse o altri impegni di qualsiasi genere, che li possano costringere a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni.

Se ciò in realtà fosse fatto, sia pure sotto giuramento, decretiamo che sia nullo e invalido e che nessuno sia tenuto ad osservarlo; e fin d'ora infliggiamo la scomunica " latae sententiae " ai trasgressori di tale divieto.

Non intendiamo, tuttavia, proibire che durante la sede vacante ci possano essere scambi di idee circa l'elezione.

83 Parimenti, vietiamo ai cardinali di fare, prima dell'elezione, capitolazioni, ossia di prendere impegni di comune accordo, obbligandosi ad attuarli nel caso che uno di loro sia elevato al pontificato.

Anche queste promesse, qualora in realtà fossero fatte, sia pure sotto giuramento, le dichiariamo nulle e invalide.

84 Con la stessa insistenza dei nostri predecessori, esortiamo vivamente i cardinali elettori a non lasciarsi guidare, nell'eleggere il pontefice, da simpatia o avversione, o influenzare dal favore o dal rispetto verso qualcuno, o spingere dall'intervento di persone autorevoli o di gruppi di pressione, o dalla suggestione dei mezzi di comunicazione sociale, da violenza, da timore o da ricerca della popolarità.

Ma, avendo dinanzi agli occhi unicamente la gloria di Dio e il bene della chiesa, dopo aver implorato il divino aiuto, diano il loro voto a colui che avranno giudicato idoneo più degli altri a reggere con frutto e utilità la chiesa universale.

85 Durante la celebrazione del conclave la chiesa è unita in modo del tutto particolare con i sacri pastori e specialmente con i cardinali elettori del sommo pontefice, e implora da Dio il nuovo capo come un dono della sua bontà e provvidenza.

Infatti, sull'esempio della prima comunità cristiana, di cui si parla negli Atti degli apostoli, la chiesa universale, spiritualmente unita con Maria, madre di Gesù, deve "perseverare unanimemente nell'orazione"; così l'elezione del nuovo pontefice non sarà un fatto isolato dal popolo di Dio e riguardante il solo collegio degli elettori, ma, in un certo senso, un'azione di tutta la chiesa.

Pertanto, stabiliamo che in tutte le città e negli altri luoghi, almeno nei più importanti, dopo la notizia della morte del pontefice e dopo la celebrazione di solenni esequie per lui si elevino umili e insistenti preghiere al Signore, affinché illumini l'animo degli elettori e li renda così concordi nel loro compito, che si ottenga una sollecita, unanime e fruttuosa elezione, come esige la salute delle anime ed il bene di tutto il mondo cattolico.

86 Preghiamo, poi, colui che sarà eletto di non sottrarsi all'ufficio, cui è chiamato, per il timore del suo peso, ma di sottomettersi umilmente al disegno della volontà divina.

Dio, infatti, nell'imporgli l'onere, lo sostiene con la sua mano, affinché egli non sia impari a portarlo; nel conferirgli il gravoso incarico, gli dà anche l'aiuto per compierlo, e, nel donargli la dignità, gli concede la forza, affinché egli non venga meno sotto il peso dell'ufficio.

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