Quartus supra

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10 Tutto questo non può minimamente giovare ai Neoscismatici che, seguendo le vestigia degli eretici più recenti, giunsero al punto di protestare che era ingiusta e quindi di nessun conto e valore quella sentenza di scisma e di scomunica comminata contro di essi in Nostro nome dal Venerabile Fratello l'Arcivescovo di Tiane, Delegato Apostolico nella città di Costantinopoli; dissero che non potevano accettarla per evitare che i fedeli, rimasti privi del loro ministero, passassero agli eretici.

Queste ragioni sono del tutto nuove e sconosciute agli antichi Padri della Chiesa, e inaudite.

Infatti, "tutta la Chiesa diffusa per il mondo – in quanto legata alle decisioni di qualsiasi Pontefice – sa che la Sede del Beato Apostolo Pietro ha il diritto di sciogliere, così come ha il diritto di giudicare su qualsiasi chiesa, mentre a nessuno è lecito intervenire su una sua decisione" .

Per questo avendo gli eretici giansenisti osato insegnare simili affermazioni, cioè che non si deve tenere conto di una scomunica inflitta da un legittimo Prelato con il pretesto che è ingiusta, certi di adempiere, nonostante quella il proprio dovere – come dicevano –, il Nostro Predecessore Clemente XI di felice memoria, nella Costituzione Unigenitus pubblicata contro gli errori di Quesnel, proscrisse e condannò tali proposizioni, per niente diverse da alcuni articoli di Giovanni Wicleff, già condannati in precedenza dal Concilio di Costanza e da Martino V.

Infatti, sebbene possa avvenire che per l'umana incapacità qualcuno possa essere colpito ingiustamente di censure dal proprio Prelato, è tuttavia necessario – come ha ammonito il Nostro Predecessore San Gregorio Magno – "che colui che è sotto la guida del proprio Pastore abbia il salutare timore di essere sempre vincolato, anche se ingiustamente colpito, e non riprenda temerariamente il giudizio del proprio Superiore, affinché la colpa che non esisteva non diventi arroganza a causa dello scottante richiamo".

Se poi ci si deve preoccupare di uno condannato ingiustamente dal suo Pastore, che cosa non dovremo dire, però, di coloro che, ribelli al loro Pastore e a questa Sede Apostolica, lacerarono e fanno a pezzi con il nuovo scisma l'inconsutile veste di Cristo, cioè la Chiesa?

11 La carità, che specialmente i sacerdoti devono avere verso i fedeli, deve provenire "da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sicura", come ammonisce l'Apostolo ( 1 Tm 1,5 ) che, richiamando le qualità per le quali dobbiamo mostrarci come ministri di Dio, aggiungeva: "in carità sincera, nella parola della verità" ( 2 Cor 6,6 ).

Anzi, lo stesso Cristo, il Dio che è amore ( 1 Gv 4,8 ), dichiarò apertamente di considerare come un pagano o un pubblicano chi non avrà ascoltato la Chiesa ( Mt 18,17 ).

D'altronde il Nostro Predecessore San Gelasio così rispondeva ad Eufemio, Vescovo di Costantinopoli, che proponeva tesi analoghe: "Il gregge deve seguire il Pastore, quando lo richiama a pascoli salutari, e non il Pastore il gregge, quando questo va errando fuori strada".

Infatti "il popolo deve essere istruito non seguito: e noi, se quelli non sono informati, dobbiamo istruirli su ciò che è lecito o non lecito, e non dare loro il nostro consenso" .

12 Ma, affermano i Neoscismatici, non si è trattato di dogmi, ma di disciplina a questa infatti si riferisce la Nostra Costituzione Reversurus pubblicata il 12 luglio 1867; quindi a coloro che la contestano non possono non essere negati il nome e le prerogative di cattolici: e Noi non dubitiamo che a voi non sfuggirà quanto sia futile e vano questo sotterfugio.

Infatti, tutti coloro che ostinatamente resistono ai legittimi Prelati della Chiesa, specialmente al sommo Pastore di tutti, e si rifiutano di eseguire i loro ordini, non riconoscendo la loro dignità, dalla Chiesa Cattolica sono sempre stati ritenuti scismatici.

Per quanto hanno fatto i sostenitori della fazione Armena di Costantinopoli, nessuno potrà ritenerli immuni dal reato di scisma, anche se non sono stati condannati come tali dall'autorità apostolica.

La Chiesa, come hanno insegnato di Padri è un popolo riunito con un sacerdote; è un gregge che aderisce al suo Pastore: perciò il Vescovo è nella Chiesa, e la Chiesa nel Vescovo, e chi non è con il Vescovo, non è nella Chiesa.

Del resto, come ammoniva il Nostro Predecessore Pio VI nella lettera Apostolica con cui condannò in Francia la costituzione civile del Clero, spesso la disciplina aderisce talmente al dogma e influisce a tal punto sulla conservazione della sua purezza che i sacri Concilii in moltissimi casi non hanno dubitato di separare con anatemi dalla comunione della Chiesa i violatori della disciplina.

13 Questi Neoscismatici sono andati veramente oltre dal momento che vanno dicendo che "nessuno scisma è per se stesso un'eresia, tale da essere visto rettamente come allontanamento dalla Chiesa" .

Infatti non si sono fatti scrupolo di accusare la Sede Apostolica come se, oltrepassando i limiti della Nostra potestà, avessimo avuto la presunzione di porre mano alla falce in campo altrui, pubblicando alcune norme di disciplina da osservarsi nel patriarcato Armeno; come se le Chiese degli Orientali dovessero osservare con Noi la sola comunione e unità di fede, e non fossero sottomesse alla potestà apostolica del Beato Pietro in tutte le materie che riguardano la disciplina.

Inoltre, siffatta dottrina non solo è eretica dopo che sono state deliberate dal Concilio Ecumenico Vaticano la definizione e la proclamazione del potere e della natura del primato pontificio, ma anche perché come tale l'ha sempre ritenuta e condannata la Chiesa Cattolica.

Fin d'allora i Vescovi del Concilio Ecumenico di Calcedonia professarono chiaramente nei loro Atti la suprema autorità della Sede Apostolica, e richiedevano umilmente dal Nostro Predecessore San Leone la conferma e la validità dei loro decreti, anche di quelli che riguardavano la disciplina.

14 E in realtà il successore del Beato Pietro, per il fatto stesso che per successione tiene il posto di Pietro, vede assegnato a sé per diritto divino tutto il gregge di Cristo, avendo ricevuto assieme all'Episcopato il potere del governo universale, mentre agli altri Vescovi viene assegnata una particolare porzione del gregge, non per diritto divino, ma per diritto ecclesiastico, non per bocca di Cristo, ma per l'ordinamento gerarchico onde poter esercitare in esso una ordinaria potestà di governo.

Se la suprema autorità dell'assegnazione venisse tolta a San Pietro e ai suoi successori, prima di tutto vacillerebbero le stesse fondamenta delle principali Chiese e le loro prerogative.

"Se Cristo volle che ci fosse qualcosa in comune fra Pietro e gli altri pastori, non concesse mai alcunché se non per mezzo di lui".

"Infatti fu lui che onorò la sede di Alessandria, inviandovi [ Marco ] l'Evangelista, suo discepolo; fu lui che affermò la sede di Antiochia, dove rimase per sette anni prima di partire per Roma".

E per tutto ciò che fu decretato nel Concilio di Calcedonia a proposito della sede di Costantinopoli, fu assolutamente necessaria l'approvazione della Sede Apostolica.

Lo dichiararono apertamente lo stesso Anatolio, Vescovo di Costantinopoli , e anche l'Imperatore Marciano.

[ Gli Atti di Pio IX omettono il paragrafo 15 che, secondo la successione aritmetica, dovrebbe trovarsi a questo punto della presente Enciclica ].

16 Senza dubbio, dunque, i Neoscismatici, anche se a parole proclamano di essere cattolici – a meno che non si receda del tutto dalla costante e ininterrotta tradizione della Chiesa, confermata largamente dalla testimonianza dei Padri – non potranno mai persuadersi di esserlo realmente.

E se non fosse abbastanza nota e provata la sottigliezza astuta delle falsità ereticali, non si potrebbe comprendere come il Governo Ottomano li possa ancora considerare cattolici, pur sapendo che essi sono già separati dalla Chiesa Cattolica per Nostro giudizio e con la Nostra autorità.

E come la religione cattolica gode di sicurezza e libertà nell'Impero Ottomano, come è stato garantito dai decreti dell'eccelso Imperatore, così è necessario che le siano accordati tutti quei riconoscimenti che spettano all'essenza della religione stessa, quale il primato di giurisdizione del Romano Pontefice, e che sia lasciato al suo giudizio di universale e supremo Capo e Pastore lo stabilire chi siano i cattolici e chi no; il che è accettato dovunque e da tutte le genti, presso qualsiasi umana e privata società.

17 Questi Neoscismatici asseriscono di non opporsi per nulla alle istituzioni della Chiesa, ma soltanto che essi combattono per difendere i diritti delle loro Chiese e della loro nazione, anzi del loro stesso Sovrano, che fantasiosamente dichiarano essere stati da Noi violati.

E su questo punto non esitano a rigettare su di Noi e sulla Sede Apostolica ogni causa dell'odierno turbamento, come già accadde da parte degli Scismatici Acaciani contro San Gelasio, Nostro Predecessore , e prima ancora da parte degli Ariani che calunniavano il Papa Liberio, pure Nostro Predecessore, presso l'Imperatore Costantino, perché egli si rifiutava di condannare Sant'Atanasio, Vescovo di Alessandria, e di mettersi in comunione con quegli eretici.

E di questo ognuno può dolersi, ma non meravigliarsi!

Così infatti scriveva in proposito il santissimo Pontefice Gelasio all'Imperatore Anastasio: "Spesso questa categoria di malati ha la pretesa di accusare i medici che li vogliono riportare alla salute con giuste prescrizioni, piuttosto che consentire di abbandonare e riprovare i propri nocivi appetiti".

Pertanto, essendo queste le principali argomentazioni con le quali i Neoscismatici si attirano il favore e si procurano il patrocinio dei potenti, anche se al servizio di una così pessima causa, è necessario da parte Nostra agire più energicamente della semplice ripulsa di codeste calunnie, affinché i fedeli non vengano indotti in errore.

18 Non vogliamo certamente ricordare qui a quale situazione erano giunte le condizioni delle Chiese Cattoliche che si erano formate in tutto l'Oriente dopo che era prevalso lo scisma e per castigo di Dio fu spezzata l'unità della sua Chiesa e fu abbattuto l'impero dei Greci.

Neppure osiamo ricordare quanto faticassero i Nostri Predecessori, appena fu loro permesso, per riportare le pecore disperse all'unico e vero gregge di Cristo Signore.

E sebbene i frutti nel loro complesso non abbiano corrisposto alla fatica compiuta, tuttavia, per misericordia di Dio, numerose Chiese di diversi riti sono ritornate alla verità e all'unità cattolica; e la Sede Apostolica accogliendole fra le braccia come bambini appena nati, provvide sollecitamente a riconfermarle nella vera fede cattolica e a conservarle immuni da ogni macchia ereticale.

19 Pertanto, quando fu riferito che in Oriente venivano sparsi falsi dogmi di qualche setta già condannata dalla Sede Apostolica, specialmente quelli che tendevano a deprimere il primato pontificio di giurisdizione, allora il Papa Pio VII, di felice memoria, molto turbato dalla gravità del pericolo, subito stabilì che si doveva provvedere affinché per sterili tortuosità e ambiguità di discussioni non venisse meno negli animi dei fedeli cristiani l'autentico significato delle parole trasmesso dagli antichi.

Per questa ragione ordinò di inviare ai Patriarchi e ai Vescovi Orientali l'antica formula del Nostro Predecessore Sant'Ormisda, e contemporaneamente ordinò che i singoli Vescovi, su tutto il territorio della loro giurisdizione, come pure il clero, sia secolare, sia regolare in cura d'anime, sottoscrivessero la professione di fede prescritta da Urbano VIII per gli Orientali qualora non vi avessero provveduto prima, e che la stessa professione di fede fosse sottoscritta da coloro che venivano iniziati agli ordini ecclesiastici, oppure che venivano promossi a qualunque sacro ministero.

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