Ecclesae sanctae

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III. Norme per l'applicazione del Decreto « Ad Gentes Divinitus »

Poiché il Decreto del Sacro Concilio Vaticano II Ad gentes divinitus ( sull'attività missionaria della Chiesa ) deve essere fedelmente osservato da tutti, in modo che tutta la Chiesa si faccia realmente missionaria e tutto il Popolo di Dio sia cosciente del suo dovere missionario, gli Ordinari del luogo facciano in modo che tutti i fedeli cristiani conoscano il Decreto: si tengano conferenze al clero sullo stesso e lo si predichi al popolo al fine di illustrare e inculcare la comune responsabilità di coscienza sull'attività missionaria.

Al fine di facilitare e rendere più fedele l'applicazione del Decreto, si stabilisce quanto segue:

1. La teologia della Missione sia inserita nell'insegnamento della dottrina teologica in modo tale che nella sua progressiva evoluzione di forma appaia in piena luce la natura missionaria della Chiesa.

Si faccia inoltre attenzione alle vie del Signore le quali preparano l'evangelizzazione e la possibilità di salvezza dei non evangelizzati, inculcando la necessità dell'evangelizzazione e dell'incorporazione alla Chiesa ( Ad gentes divinitus, cap. 1 ).

Quanto è stato detto deve essere tenuto nel debito conto per organizzare rettamente e ordinatamente gli studi nei Seminari e nelle Università ( n. 39 ).

2. Si invitano le Conferenze Episcopali a proporre al più presto alla Santa Sede i quesiti più generali relativi alle Missioni, affinché possano essere studiati nella prossima assemblea del Sinodo dei Vescovi ( n. 29 ).

3. Al fine di intensificare lo spirito missionario nel popolo cristiano, si raccomandino orazioni e sacrifici quotidiani, in modo che la celebrazione dell'annuale giornata missionaria sia una spontanea manifestazione di quello spirito ( n. 36 ).

I Vescovi e le Conferenze Episcopali redigeranno diverse invocazioni a favore delle Missioni per poi inserirle nell'Orazione dei Fedeli durante la Messa.

4. In ciascuna diocesi sia designato un sacerdote per promuovere efficacemente l'attività in favore delle missioni; questi dovrà anche far parte del Consiglio pastorale della diocesi ( n. 38 ).

5. Al fine di promuovere lo spirito missionario, si devono stimolare gli alunni dei Seminari e i giovani delle associazioni cattoliche affinché stabiliscano e mantengano contatti con gli alunni dei Seminari e di associazioni similari delle missioni, in modo che la mutua conoscenza accresca la coscienza missionaria ed ecclesiale nel popolo cristiano ( n. 38 ).

6. I Vescovi, compenetrati della grande urgenza dell'evangelizzazione del mondo, favoriscano le vocazioni missionarie tra i propri chierici e giovani, e procurino di dar mezzi e opportunità agli Istituti che lavorano nelle missioni affinché facciano conoscere nella diocesi le necessità delle missioni e suscitino vocazioni ( n. 38 ).

Nello stimolare le vocazioni per le missioni deve proporsi diligentemente tanto la missione della Chiesa verso tutte le nazioni come i modi nei quali gli uni e gli altri ( Istituti, sacerdoti, religiosi e laici di ambo i sessi ) si sforzano di realizzarla.

Va sottolineata e illustrata con esempi soprattutto la speciale vocazione missionaria a vita ( nn. 23 e 24 ).

7. Siano promosse in tutte le diocesi le Pontificie Opere Missionarie, osservandone fedelmente gli statuti, in particolare per quanto si riferisce all'invio dei sussidi ( n. 38 ).

8. Poiché le offerte date spontaneamente dai fedeli per le missioni non bastano in alcun modo, si raccomanda di fissare quanto prima per ciascuna diocesi, parrocchia e ogni altra comunità diocesana la consegna di una determinata quota annuale, secondo le rispettive disponibilità, la quale dovrà essere distribuita dalla Santa Sede, senza pregiudizio per l'integrità delle altre offerte dei fedeli ( n. 38 ).

9. In seno alle Conferenze Episcopali ci sia una Commissione episcopale per le missioni, incaricata di incrementare l'attività e la coscienza missionaria e una coerente disponibilità alla cooperazione tra le diocesi; di mantenere rapporti con le altre Conferenze Episcopali e di escogitare il modo di procurare diligentemente l'equità nell'aiuto alle missioni ( n. 38 ).

10. Gli Istituti missionari rimangono quanto mai necessari, poiché si deve riconoscere che ad essi è affidato dalle Autorità ecclesiastiche il compito di assolvere il dovere missionario di tutto il Popolo di Dio ( n. 27 ).

11. I Vescovi devono servirsi anche degli Istituti missionari per accendere nei fedeli lo zelo per le missioni, offrendo inoltre loro la possibilità, nei limiti di un giusto ordine, di suscitare e coltivare vocazioni di giovani per le missioni e di organizzare questue ( n. 23, n. 37 e 38 ).

Al fine di conseguire maggiore unità ed efficacia, i Vescovi si servano del Consiglio Nazionale o Regionale delle Missioni, del quale faranno parte i Direttori delle Pontificie Opere missionarie e degli Istituti missionari esistenti nella Nazione o Regione.

12. Ogni Istituto missionario deve provvedere al più presto possibile ad un suo opportuno rinnovamento tanto per ciò che riguarda i metodi di evangelizzazione e di iniziazione cristiana ( nn. 13 e 14 ), quanto per ciò che riguarda la norma di vita delle comunità ( Decr. Perfectae caritatis, n. 3 ).

13. § 1. È necessario che per tutte le missioni vi sia un solo dicastero competente, e cioè la Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede.

Però, poiché alcune missioni per particolari ragioni dipendono temporaneamente da altri Dicasteri, si deve nel frattempo istituire in tali Dicasteri una sezione missionaria, la quale sia in stretti rapporti con la Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede affinché possa darsi una condotta e norma del tutto costante e uniforme nell'ordinamento e direzione di tutte le missioni ( n. 29 ).

§ 2. Dalla Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede dipendono le Pontificie Opere Missionarie, e precisamente la Pontificia Opera della Propagazione della Fede, l'Opera di san Pietro apostolo per il clero indigeno, l'Unione del clero per le missioni e l'Opera della santa Infanzia.

14. Il Presidente del Segretariato per l'unità dei Cristiani, in virtù del suo ufficio, è membro della Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede; il segretario dello stesso Segretariato fa parte del gruppo dei consultori della Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede ( n. 29 ).

Similmente, la Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede deve essere rappresentata in seno al Segretariato per l'Unità dei Cristiani.

15. Parteciperanno con voto deliberativo alla direzione della Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede ventiquattro rappresentanti, salvo che il Sommo Pontefice determini altrimenti caso per caso; precisamente: dodici Prelati delle missioni, quattro delle altre regioni; quattro Superiori Generali di Istituti; quattro delle Opere Pontificie, i quali dovranno essere tutti convocati due volte all'anno.

I membri di tale commissione sono nominati per un quinquennio, e ogni anno si rinnoverà quasi la quinta parte degli stessi.

Terminato il mandato potranno essere nominati per un altro quinquennio.

Le Conferenze Episcopali, gli Istituti e le Opere Pontificie, seguendo le norme che la Santa Sede comunicherà quanto prima, debbono proporre al Sommo Pontefice i nomi dei candidati, tra i quali lo stesso Sommo Pontefice eleggerà i menzionati rappresentanti, come pure i nomi di quelli, anche se vivono nelle missioni, tra i quali possono scegliersi i consultori.

16. I rappresentanti degli Istituti religiosi nelle missioni e delle Opere regionali al servizio delle missioni, come pure delle Organizzazioni dei laici, soprattutto internazionali, parteciperanno alle sessioni di questo Dicastero con voto consultivo ( n. 29 ).

17. La Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede, dopo aver consultato le Conferenze Episcopali e gli Istituti missionari, fissi al più presto i principi generali in base ai quali stabilire le convenzioni tra gli Ordinari del luogo e gli Istituti missionari, per regolare i loro mutui rapporti ( n. 32 ).

In tali convenzioni si tenga presente tanto la continuazione dell'opera missionaria come le necessità degli Istituti ( n. 32 ).

18. È desiderabile che le Conferenze Episcopali nelle Missioni si riuniscano in assemblee organiche corrispondenti alle citate zone socio-culturali ( cf il precedente n. 9 ) e pertanto la Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede ( n. 29 ) promuova questo coordinamento delle Conferenze Episcopali.

Spetta a tali Conferenze, congiuntamente alla Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede:

1°. Cercare i modi anche nuovi mediante i quali i fedeli cristiani e gli Istituti missionari, con unione di forze, devono inserirsi nei popoli o gruppi con i quali convivono o ai quali sono stati inviati ( nn. 10 e 11 ) e con i quali si deve attuare il colloquio della salvezza.

2°. Istituire gruppi di esperti che studino la concezione dei popoli sull'universo e sull'uomo, la loro mentalità verso Dio, e diano prospettiva teologica ( n. 22 ) a quanto vi è di buono e di vero.

Questo studio teologico servirà come necessario fondamento per realizzare gli adattamenti, compito anche questo al quale devono dedicarsi quei gruppi di esperti.

Tali adattamenti devono riguardare tra l'altro i metodi di evangelizzazione, le forme liturgiche, la vita religiosa e la legislazione ecclesiastica ( n. 19 ).

Al fine di perfezionare i metodi dell'evangelizzazione e della catechesi ( nn. 11, 13 e 14 ), la Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede promuova una stretta cooperazione tra i principali Istituti Pastorali.

In quanto alle forme liturgiche, i gruppi di esperti dovranno inviare documenti e suggerimenti al Consiglio incaricato di applicare la Costituzione sulla Liturgia.

E quanto allo stato religioso ( n. 18 ), ci si deve guardare dal prestare maggiore cura alla forma esteriore ( ad es. il gesto, il vestito, le arti, ecc. ) che non a far propria l'indole religiosa dei popoli e all'assimilare la perfezione evangelica.

3°. Promuovere nei Seminari, in determinati momenti, riunioni di Professori per adattare l'orientamento e il programma degli studi e per il reciproco scambio di informazioni, sentito il parere dei gruppi di esperti già citati, al fine di provvedere alle attuali necessità della formazione sacerdotale ( n. 16 ).

4°. Studiare il modo più adatto di distribuire le forze nel territorio ( sacerdoti, catechisti, Istituti, ecc. ), soprattutto per ovviare alla mancanza di forze nelle località ove esistono comunità più numerose.

19. Nella distribuzione dei sussidi dovrà essere riservata ogni anno una congrua parte alla formazione e al sostentamento tanto del clero locale, dei missionari e dei catechisti, come pure dei gruppi di esperti citati al n. 18.

I Vescovi invieranno relazioni di tutto ciò alla Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede ( n. 17, n. 29 ).

20. Si costituisca debitamente il Consiglio Pastorale; al quale spetta, secondo il n. 27 del Decreto Christus Dominus, « studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi proporre pratiche conclusioni », e anche cooperare alla preparazione del Sinodo diocesano e curare l'applicazione degli Statuti del Sinodo ( n. 30 ).

21. Nelle missioni si fondino Conferenze di Religiosi e Unioni di Religiose alle quali prendano parte i Superiori Maggiori di tutti gli Istituti della stessa nazione o regione, e mediante le quali si coordinino le loro attività ( n. 33 ).

22. Si moltiplichino nelle missioni, secondo la possibilità e la necessità, gli istituti scientifici i quali devono agire di comune accordo, per coordinare rettamente i lavori di indagine e di specializzazione, evitando così che nella stessa regione appariscano opere similari ( n. 34 ).

23. Perché i Vescovi delle nazioni di antica cristianità accolgano come si deve gli immigrati dai territori di missione e li aiutino con una conveniente cura pastorale, è necessaria la cooperazione con i Vescovi delle missioni ( n. 38 ).

24. Quanto ai laici nelle missioni:

§ 1. Si esiga la sincera intenzione di servire le missioni, maturità, preparazione idonea, specializzazione professionale e un conveniente periodo di permanenza in missione.

§ 2. Siano coordinate efficacemente tra loro le organizzazioni dei laici nelle missioni.

§ 3. Il Vescovo del luogo di missione si interessi con sollecitudine di questi laici.

§ 4. Si garantisca la sicurezza sociale di questi laici ( n. 41 ).

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