Direttorio ecumenico

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IV. Comunicazione nelle cose spirituali con i fratelli separati

A) Introduzione

25. Per promuovere il ristabilimento dell'unità fra tutti i cristiani, non basta che questi esercitino tra loro la fraterna carità nella vita di ogni giorno.

È pure opportuno che sia ammessa una certa comunicazione nelle cose spirituali, vale a dire che i cristiani partecipino insieme a quei beni spirituali che sono loro comuni nel modo e nel grado che possono essere considerati leciti nel presente stato di divisione.

Infatti tra gli elementi o beni "dal complesso dei quali la stessa Chiesa è edificata e vivificata, alcuni, anzi parecchi e segnalati, possono trovarsi fuori dei confini visibili della Chiesa cattolica" ( UR 3 ).

Questi elementi "che provengono da Cristo e a lui conducono, giustamente appartengono all'unita Chiesa di Cristo" ( UR 3 ); essi possono molto bene contribuire a impetrare la grazia dell'unità e a manifestare e rafforzare quei vincoli con cui i cattolici sono ancora in comunione con i fratelli separati.

26. Siccome questi beni spirituali si trovano in modi diversi fra i vari gruppi di cristiani, la comunicazione nelle cose spirituali fra essi molto dipende da questa diversità e bisogna esaminare la questione secondo la diversità delle persone, delle chiese e delle comunità.

Proprio per regolare questa situazione nelle attuali circostanze, si danno le seguenti direttive.

27. È bene tener conto di una legittima reciprocità, cosicché questa comunicazione nelle cose spirituali, in uno spirito di mutua benevolenza e carità, anche se circoscritta in limiti alquanto ristretti, porti a un sano progresso della concordia il dialogo e le consultazioni su questo argomento fra le autorità cattoliche locali e territoriali e quelle delle altre comunità.

28. Dove poi questa reciprocità e collaborazione sono rese piú difficili, perché in alcuni luoghi o nei riguardi di certe comunità, sette e persone, l'ecumenismo e il desiderio di pace con la Chiesa cattolica non si è ancora fatto strada, allora l'ordinario, o la conferenza episcopale, se sarà opportuno, indichi norme atte a evitare in queste circostanze il pericolo di indifferentismo o di proselitismo fra i propri fedeli.

È da augurarsi comunque che il senso ecumenico e la vicendevole stima tanto fra i fedeli cattolici quanto tra i fratelli separati, per grazia dello Spirito Santo e la prudente cura pastorale degli ordinari, abbiano a svilupparsi cosí bene che queste norme peculiari diventino un po' per volta inutili.

29. Per comunicazione nelle cose spirituali si intendono tutte le preghiere fatte in comune, l'uso in comune di cose e luoghi sacri e tutto ciò che propriamente e veramente si chiami comunicazione nelle cose sacre.

30. Si ha comunicazione nelle cose sacre quando qualcuno partecipa a un qualsiasi culto liturgico o anche a sacramenti di qualche Chiesa o comunità ecclesiale.

31. Per "culto liturgico" si intende un atto di culto fatto secondo i libri, le prescrizioni o le consuetudini di una qualsiasi Chiesa o comunità, atto di culto celebrato in virtú del suo ufficio da un ministro o da un delegato di una di queste chiese o comunità.

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