Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis

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VI - I Professori

32. Il numero dei professori deve essere sufficiente per rispondere adeguatamente alla natura delle materie da insegnarsi, alle condizioni dell'insegnamento ed al numero degli alunni.

In ogni seminario con i corsi filosofico-teologici, si dovrà avere un elenco dei docenti necessari per i diversi corsi e per le diverse discipline.

33. Per le discipline sacre i professori devono essere generalmente sacerdoti.

Tutti collaborino fraternamente e siano tali da poter dare agli alunni, secondo il loro stato, esempio di vita cristiana o sacerdotale.

I professori vengono nominati dal vescovo, a meno che non sia disposto diversamente; o, se si tratta di seminari regionali, dai vescovi che ne hanno la responsabilità, consultato però il rettore e il collegio dei professori, i quali possono proporre candidati idonei.99

34. I professori devono essere veramente competenti nelle loro specifiche discipline ed avere una conveniente conoscenza delle discipline affini.100

Devono pertanto possedere una preparazione appropriata ed essere forniti dei rispettivi gradi accademici: per insegnare le scienze sacre e la filosofia devono possedere almeno la licenza o una qualificazione equivalente; per le altre discipline devono avere i gradi accademici corrispondenti.101

35. Devono inoltre essere dotati di capacità pedagogiche, e a questo fine dovranno ricevere una preparazione conveniente; dovranno inoltre essere formati ai metodi didattici attivi, in modo da poter insegnare più efficacemente mediante la cooperazione e il dialogo con gli alunni.102

36. I professori abbiano cura di aggiornare continuamente la loro preparazione scientifica con la lettura dei periodici e di nuove pubblicazioni, con il frequente contatto con i dotti, e con la partecipazione a convegni scientifici.103

37. I professori non dovranno accettare impegni che impediscano il buon compimento del loro dovere; siano perciò anche equamente remunerati perché possano totalmente dedicarsi al loro grave impegno.

È auspicabile tuttavia che esercitino qualche ministero, ma con moderazione, per poter disporre d'un'esperienza pastorale al fine di conoscere meglio i problemi del nostro tempo, in particolare quelli dei giovani, e poter meglio insegnare le loro discipline e formare più convenientemente i futuri pastori d'anime.

38. Nell'espletamento del loro compito si considerino veri educatori, e perciò abbiano presenti le norme, più sotto indicate, che riguardano la dottrina da insegnare e il metodo d'insegnamento.

Coltivino l'istruzione e l'intera formazione sacerdotale dei singoli alunni in modo da farli realmente progredire nelle scienze e nella vita spirituale.

Si riuniscano spesso, per es., almeno una volta al mese, per esaminare assieme i problemi scolastici, e promuovere di comune accordo l'educazione e la formazione degli alunni.

Favoriscano anche una stretta e assidua collaborazione con i superiori del seminario, per poter contribuire più efficacemente non solo all'istruzione scientifica degli alunni, ma anche all'intera loro formazione sacerdotale.104

Infine i superiori e i professori costituiscano una sola comunità di educatori, così da offrire, insieme agli alunni, l'immagine di una sola famiglia, che adempia il desiderio del Signore: « Ut unum sint » ( Gv 17,11 ).105

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99 C.I.C.: Can. 253,§ 2;
Decr. Optatam totius, n. 5;
Decr. Perfectae caritatis, n. 18;
Paolo VI, Alloc. Questa nostra, ai delegati delle Facoltà degli studi accademici ecclesiastici, 1 dicembre 1976;
S. Congregazione per la dottrina della fede, Normae, sulle condizioni che devono osservare i sacerdoti ridotti allo stato secolare, 13 gennaio 1971;
S. Congregazione dei Vescovi, Directorium, sul ministero pastorale dei Vescovi, 22 febbraio 1973, n. 192
100 Pio XII, Cost. Apost. Sedes sapientiae, 31 maggio 1956: A.A.S. 48 (1956), p. 362
101 C.I.C.: Can. 253, §1;
S. Congregazione per l'educazione cattolica, La formazione teologica dei futuri sacerdoti, 22 febbraio 1976, nn. 117-119
102 Cfr. più sopra, nota 99
103 Cfr. Paolo VI, Motu proprio Ecclesiae sanctae, III, n. 3 ( 6 agosto 1966 )
104 C.I.C.: Can. 261, § 1
105 Decr. Optatam totius, n. 5;
cfr. Pio XII, Cost. Apost. Sedes sapientiae, 31 maggio 1956: A.A.S. 48 (1956), pp. 362-363;
Giovanni XXIII, Alloc. È grande, al I convegno italiano per le vocazioni, tenuto in Roma, 21 aprile 1961;
Giovanni Paolo II, Alloc. Dopo le recenti, alle autorità accademiche, ai professori e agli alunni della Pontificia Università Lateranense, 16 febbraio 1980