Regola bollata ( 1223 )

Capitolo IX

Dei predicatori

[98] I frati non predichino nella diocesi di alcun vescovo qualora dallo stesso vescovo sia stato loro proibito.

E nessun frate osi affatto predicare al popolo, se prima non sia stato esaminato ed approvato dal ministro generale di questa fraternità e non abbia ricevuto dal medesimo l'ufficio della predicazione.

[99] Ammonisco anche ed esorto gli stessi frati che, nella loro predicazione, le loro parole siano ponderate e caste ( Cfr. Sal 12,7 e Sal 18,31 ), a utilità e a edificazione del popolo, annunciando ai fedeli i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di discorso, poiché il Signore sulla terra parlò con parole brevi ( Cfr. Rm 9,22 ).

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