Regola di s. Chiara

II. Di coloro che vogliono abbracciare questa vita e come devono essere ricevute

[2754] Quando qualcuna, per divina ispirazione, verrà a noi con la determinazione di abbracciare questa vita, l'abbadessa sia tenuta a chiedere il consenso di tutte le sorelle e se la maggioranza acconsentirà, la possa accettare, dopo aver ottenuto licenza dal signor cardinale nostro protettore.

[2755] Se le sembrerà idonea ad essere accettata, la esamini con diligenza, o la faccia esaminare intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa.

[2756] E se crede tutte queste cose, ed è risoluta a confessarle fedelmente e ad osservarle con fermezza sino alla fine; e non ha marito, o se l'ha, ha già abbracciato la vita religiosa con l'autorità del vescovo diocesano ed ha già fatto voto di continenza; e se, inoltre non è impedita dall'osservare questa vita da età avanzata o da qualche infermità o deficienza mentale, le si esponga diligentemente il tenore della nostra vita.

[2757] E se sarà idonea, le si dica la parola del santo Vangelo: che vada e venda tutte le sue sostanze e procuri di distribuirle ai poveri.

Se ciò non potesse fare, basta ad essa la buona volontà.

[2758] Si guardino però l'abbadessa e le sue sorelle dal preoccuparsi per le cose temporali di lei, affinché ne disponga liberamente, come le verrà ispirato dal Signore.

Se tuttavia domandasse consiglio, la indirizzino a persone prudenti e timorate di Dio, col consiglio delle quali vengano distribuiti i suoi beni.

[2759] Poi, tosati i capelli in tondo e deposto l'abito secolare, le conceda tre tonache e il mantello.

Da quel momento non le è più lecito uscire fuori di monastero, senza un utile, ragionevole, manifesto e approvato motivo.

[2760] Finito poi l'anno della prova, sia ricevuta all'obbedienza, promettendo d'osservare sempre la vita e la forma della nostra povertà.

[2761] Non si conceda a nessuna il velo durante il tempo della prova.

Le sorelle possono avere anche le mantellette per comodità e convenienza del servizio e del lavoro.

L'abbadessa poi le provveda di vestimenti con discrezione, secondo la qualità delle persone, i luoghi e i tempi e i paesi freddi, conforme vedrà essere richiesto dalla necessità.

[2762] Le giovanette, accolte in monastero prima della legittima età, siano tosate in tondo e, deposto l'abito secolare, indossino un abito da religiosa, come parrà all'abbadessa.

Raggiunta poi l'età legittima, vestite alla maniera delle altre, facciano la loro professione.

[2763] Ad esse, come alle altre novizie, l'abbadessa assegni con sollecitudine una maestra tra le più assennate del monastero, la quale le istruisca con cura intorno al modo di vivere santamente da religiose e alle oneste costumanze secondo la forma della nostra professione.

Le medesime norme si osservino nell'esame e nell'accettazione delle sorelle che presteranno il loro servizio fuori del monastero; esse però potranno usare calzature.

[2764] Non si ammetta nessuna a dimorare con noi in monastero se non sia stata ricevuta secondo la forma della nostra professione.

[2765] E per amore del santissimo Bambino, ravvolto in poveri pannicelli e adagiato nel presepio , e della sua santissima Madre, ammonisco, prego caldamente ed esorto le mie sorelle a vestire sempre indumenti vili.

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