Summa Teologica - I-II

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Articolo 4 - Se la legge nuova sia più gravosa dell'antica

In 3 Sent., d. 40, q. 1, a. 4, sol. 3; Quodl., 4, q. 8, a. 2; In Matth., c. 11

Pare che la legge nuova sia più gravosa dell'antica.

Infatti:

1. Il Crisostomo [ Op. imp. in Mt, hom. 10 ] così commenta quel passo di S. Matteo [ Mt 5,19 ]: « Chi trasgredirà uno solo di questi precetti »: « I precetti di Mosè: "Non uccidere, Non commettere adulterio", nella pratica sono facili.

Invece i precetti di Cristo: "Non ti adirare, Non desiderare", in pratica sono difficili ».

Quindi la legge nuova è più gravosa dell'antica.

2. È più facile godere la prosperità che sopportare le tribolazioni.

Ora, nell'antico Testamento l'osservanza della legge era accompagnata dalla prosperità terrena, come appare dal Deuteronomio [ Dt 28,1ss ].

Invece quelli che osservano la legge nuova sono perseguitati da molteplici avversità, come appare dall'esortazione di S. Paolo [ 2 Cor 6,4ss ]: « Ci presentiamo come ministri di Dio, con molta fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce », ecc.

Quindi la legge nuova è più gravosa dell'antica.

3. Ciò che perfeziona e completa una norma è più difficile di essa.

Ma la legge nuova perfeziona e completa l'antica.

Infatti l'antica legge proibiva lo spergiuro, e la legge nuova proibisce anche il giuramento; l'antica legge proibiva il divorzio fatto senza il libello di ripudio, e la legge nuova lo proibisce del tutto, come appare dal testo di S. Matteo [ Mt 5,31ss ], secondo le spiegazioni di S. Agostino [ De serm. Dom. in monte 1, cc. 14,17; Contra Faustum 19, cc. 23,26 ].

Quindi la legge nuova è più gravosa dell'antica.

In contrario:

Nel Vangelo [ Mt 11,28 ] si legge: « Venite a me voi tutti, che siete affaticati e oppressi ».

E S. Ilario [ In Mt 11 ] spiega: « Egli chiama a sé coloro che sono affaticati per la obiezioni della legge, e oppressi dai peccati del mondo ».

Alla legge evangelica si riferiscono poi le parole che seguono [ Mt 11,30 ]: « Il mio giogo è dolce e il mio carico leggero ».

Perciò la legge nuova è più leggera dell'antica.

Dimostrazione:

Nelle azioni virtuose, che sono l'oggetto delle norme della legge, si possono considerare due tipi di obiezioni.

Il primo deriva dalle opere esterne, che in se stesse presentano una certa obiezioni e gravezza.

E quanto a ciò la legge antica è molto più gravosa della nuova: poiché l'antica legge obbligava a un maggior numero di atti esterni nelle molteplici cerimonie, a differenza della legge nuova la quale, nell'insegnamento di Cristo e degli Apostoli, aggiunge ben poche cose ai precetti della legge naturale; sebbene in seguito siano state aggiunte alcune prescrizioni per iniziativa dei Santi Padri.

Nelle quali aggiunte però, dice S. Agostino, va usata moderazione, affinché la vita dei fedeli non risulti penosa.

Infatti [ Epist. 55,19.35 ] egli critica certuni i quali « aggravano di pesi servili anche la nostra religione - che la misericordia di Dio ha invece voluto rendere libera con la pratica di pochi ed evidentissimi sacramenti -, così da rendere addirittura più tollerabile la condizione dei Giudei, i quali nell'osservanza dei sacramenti legali non sono soggetti a presuntuose invenzioni umane ».

Il secondo tipo di obiezioni nelle opere virtuose deriva invece dalle disposizioni interiori: è difficile, p. es., compiere un atto di virtù prontamente e con piacere.

Ed è a questa obiezioni che sopperiscono le virtù: infatti per chi non ha la virtù ciò è molto difficile, mentre la virtù lo rende facile.

E quanto a ciò i precetti della legge nuova sono più gravosi dei precetti della legge antica: poiché nella legge nuova vengono proibiti i moti interiori dell'animo, che invece non erano proibiti dalla legge antica se non in materie particolari, e senza comunque una pena che rafforzasse tale proibizione.

Ora, questa è una cosa difficilissima per chi non ha la virtù: e il Filosofo stesso [ Ethic. 5,9 ] afferma che compiere le opere del giusto è cosa facile, ma compierle nel modo in cui le compie il giusto, cioè con piacere e prontezza, è difficile per chi non possiede l'abito della giustizia.

E così anche S. Giovanni [ 1 Gv 5,3 ] poteva affermare che « i suoi comandamenti non sono gravosi ».

E S. Agostino [ De nat. et gratia 69.83 ] spiega: « Non sono gravosi per chi ama, ma sono tali per chi non ama ».

Analisi delle obiezioni:

1. In quel passo si parla espressamente della obiezioni della legge nuova quanto alla repressione diretta dei moti interiori.

2. Le tribolazioni che soffrono quanti osservano la legge nuova non sono imposte dalla legge stessa.

E tuttavia mediante l'amore, in cui tale legge consiste, sono facilmente sopportate: poiché, come dice S. Agostino [ Serm. 70,3 ], « l'amore riduce quasi a nulla ogni crudeltà e ogni barbarie ».

3. Le aggiunte fatte ai precetti della legge antica sono ordinate a renderne più facile l'adempimento, come nota S. Agostino [ De serm. Dom. in monte 1, cc. 14,17; Contra Faustum 19, cc. 23,26 ].

E così ciò non dimostra che la legge nuova è più gravosa, ma piuttosto che è più facile.

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