Supplemento alla III parte

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Articolo 1 - Se l'impotenza sia un impedimento matrimoniale

Pare che l'impotenza non sia un impedimento matrimoniale.

Infatti:

1. Il rapporto sessuale non è essenziale al matrimonio, poiché i matrimoni accompagnati dal voto concorde di castità sono più perfetti.

Ma l'impotenza non toglie al matrimonio altro che il rapporto sessuale.

Quindi essa non è un impedimento dirimente del matrimonio.

2. Impedisce l'unione sessuale non solo l'impotenza, ma anche l'eccessiva passionalità.

Eppure quest'ultima non viene elencata tra gli impedimenti matrimoniali.

Quindi non lo è neppure l'impotenza.

3. Tutti i vecchi sono impotenti.

Ma i vecchi possono contrarre matrimonio.

Quindi l'impotenza non impedisce il matrimonio.

4. Se la donna quando contrae il matrimonio sa che il marito è impotente, il loro è un vero matrimonio.

Perciò l'impotenza di per sé non è un impedimento matrimoniale.

5. Capita che talora uno sia abile a compiere l'unione sessuale con una donna violata, e impotente rispetto a una vergine.

E in qualcuno si riscontra che è potente rispetto a una donna bella che ne infiamma la concupiscenza, e impotente verso una donna brutta.

Quindi l'impotenza, pur essendo un impedimento a contrarre [ il matrimonio ] con una data persona, non lo è tuttavia in un modo assoluto.

6. La donna comunemente è meno sensuale dell'uomo [ Aristotele, De gen. animal. 4,1 ].

Ma per questo le donne non sono escluse dal matrimonio.

Quindi neppure l'impotenza dell'uomo è un impedimento.

In contrario:

1. Nei sacri Canoni si legge [ Decretales 4,15,2 ]: « Come è inabile al matrimonio il bambino, che non è in grado di rendere il debito coniugale, così sono inabili a contrarre matrimonio gli impotenti ».

2. Nessuno può obbligarsi all'impossibile.

Ma nel matrimonio l'uomo si obbliga al rapporto sessuale: poiché è in rapporto a ciò che cede all'altro coniuge il potere sul proprio corpo.

Quindi l'impotente, che non è in grado di compiere quell'atto, non può contrarre matrimonio.

Dimostrazione:

Nel matrimonio si ha un contratto per cui i coniugi si obbligano reciprocamente a rendere il debito coniugale.

Come dunque negli altri contratti non è ammissibile che uno si obblighi a cose che non può dare o fare, così non è ammissibile che si impegni col contratto di matrimonio chi non è in grado di rendere il debito coniugale.

E tale impedimento è denominato genericamente « di impotenza ».

Ma questa può essere di origine interna e naturale; oppure di origine esterna e accidentale: può derivare, ad es., da un maleficio, come vedremo nell'articolo seguente.

- Quella poi di origine naturale può essere di due specie: temporanea, se è possibile porvi rimedio con la medicina o con lo sviluppo dell'età, e allora non dirime il matrimonio; oppure perpetua, e allora dirime il matrimonio.

Cosicché colui che ne è colpito viene privato per sempre della facoltà di risposarsi, mentre l'altro coniuge « può nel Signore sposare chi vuole » [ 1 Cor 7,39 ].

Per conoscere poi se l'impedimento è sì o no perpetuo, la Chiesa ha determinato un periodo di tre anni: cosicché se dopo un triennio, in cui da ambo le parti i coniugi hanno tentato fedelmente di attuare la loro unione, il matrimonio risulta non consumato, esso viene dichiarato nullo dall'autorità della Chiesa.

Ma in tale giudizio la Chiesa può talvolta sbagliare: poiché talora un triennio non è sufficiente per provare la perpetuità dell'impotenza.

E allora la Chiesa, se si accorge di essersi ingannata, in quanto chi era affetto da impotenza risulta avere compiuto l'atto coniugale con un'altra donna o con la stessa, riconferma il matrimonio precedente ed eventualmente dirime il secondo, anche se è stato contratto col suo permesso.

Analisi delle obiezioni:

1. Sebbene l'atto del rapporto sessuale non sia essenziale al matrimonio, è però essenziale la capacità di compierlo: poiché il matrimonio conferisce ai coniugi il potere reciproco sul corpo altrui in ordine all'unione sessuale.

2. Una passionalità eccessiva difficilmente può essere un impedimento perpetuo.

Se però per un triennio impedisse il rapporto sarebbe da giudicarsi tale.

Ma poiché l'impotenza è assai più frequente e più radicale ( eliminando non solo la fecondazione, ma il vigore stesso delle membra deputate all'unione coniugale ), si ricorda tra gli impedimenti piuttosto l'impotenza che l'eccesso di passionalità: poiché ogni difetto naturale in questo campo si riduce all'impotenza.

3. Sebbene i vecchi non siano in grado di generare, sono però capaci dell'atto coniugale.

Per questo è loro concesso di contrarre matrimonio in quanto esso è un rimedio alla concupiscenza, sebbene non siano in grado di usarne in quanto è un compito naturale [ ordinato alla generazione ].

4. In qualsiasi contratto si osserva questa norma, che chi non è in grado di soddisfare un impegno non è considerato abile a quel contratto che ne implica il soddisfacimento.

Tuttavia in due modi uno può essere incapace di soddisfare.

Primo, per un'incapacità di diritto.

E tale impotenza annulla radicalmente il contratto: sia che l'altro contraente conosca tale impotenza, sia che non la conosca.

- Secondo, per un'incapacità di fatto.

E allora, se l'altro contraente conoscendo tale impotenza tuttavia stipula il contratto, mostra di perseguire con esso un altro scopo: quindi il contratto è valido.

Se invece non la conosce, il contratto è nullo.

Ora l'impotenza fisica, che rende l'uomo incapace di rendere il debito coniugale, e la condizione servile, che impedisce di fatto all'uomo di renderlo liberamente, sono impedimenti dirimenti del matrimonio quando l'altro coniuge le ignora.

Invece gli impedimenti che rendono inabili per diritto a rendere il debito, come ad es. la consanguineità, rendono nullo il matrimonio ne sia o meno a conoscenza l'altro coniuge.

Per cui il Maestro [ delle Sentenze 4,34,1 ] afferma che le due cose suddette rendono le persone « non del tutto illegittime ».

5. Non è possibile che uno sia impotente in perpetuo rispetto a una persona e potente rispetto a un'altra.

Se poi uno non è in grado di violare una vergine, pur potendo compiere l'atto con una donna violata, allora si può ricorrere a un intervento chirurgico per rendere possibile l'atto coniugale.

E ciò non sarebbe contro il matrimonio: poiché non viene fatto a scopo di piacere, ma di guarigione.

La ripugnanza poi verso una certa donna non è una causa naturale, ma una causa accidentale estrinseca.

Perciò essa va giudicata come il maleficio, di cui stiamo per parlare [ a. seg. ].

6. Nella generazione il maschio è attivo, mentre la donna è passiva ( De gen. an., 1, cc. 20,21 ).

Perciò l'attitudine all'atto coniugale si richiede più nell'uomo che nella donna.

Per questo la frigidità che rende impotente l'uomo non rende impotente la donna.

Nella donna però ci può essere un impedimento naturale di altro genere, cioè l'impenetrabilità dovuta a un restringimento.

E in questo caso tale imperfezione va giudicata come l'impotenza dell'uomo.

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