Gli Istituti secolari

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2. Posto degli Istituti Secolari nel Codice

Questo titolo ( cc. 710-730 ) e importante, non solo per questi istituti, ma per tutta la vita della Chiesa, e più particolarmente per la vira consacrata.

A questi istituti è dovuto l'approfondimento dottrinale che ha permesso a tutta la vita consacrata di superare strutture irrigidite per riprendere e per comprendere meglio i suoi valori essenziali.

Essi hanno inoltre aperto la via a nuove forme di vita consacrala, che il Codice prevede nel c. 605.

I canoni di questo titolo hanno una redazione piuttosto formale e giuridica; manca loro l'afflato dottrinale che caratterizzava i titoli precedenti.

Il lesto e stato redatto da un gruppo che ha lavoralo fuori della commissione, e sotto gli auspici della sezione per gli istituti secolari della Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari.

Fu presentalo troppo tardivamente per essere approfondito e rielaborato; contiene ripetizioni che segnaleremo a suo luogo.

Manca anzitutto un canone dottrinale che sintetizzi la dottrina accolta, come fa il c. 607 per gli istituti religiosi.

Di più, la natura degli istituti secolari di chierici avrebbe potuto essere approfondita; alcuni hanno voluto escluderla da questa parte del Codice, ritenendo, ma a torto, che la secolarità consacrata sia di appartenenza esclusiva degli istituti laicali.

Questo punto di vista non è mai stato accettalo dal Concilio ( PC 11 ) né dalla commissione; esso metteva del resto in questione la natura e l'esistenza degli istituti misti, che riuniscono in due o tre rami chierici e laici, uomini e donne.

Ciò significa che non c'era alcuna ragione valida per parlare anzitutto degli istituii laicali e dare loro la priorità, come fa il c. 713 § 2.

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