Regolamento del 1949

Professione

Art. 37 - Il Presidente Generale con il voto deliberativo del Consiglio decide sull'ammissione di ogni novizio alla professione.

Art. 38 - I catechisti emettono dapprima la professione annuale, da rinnovarsi per cinque anni consecutivi; sono quindi ammessi per due trienni consecutivi alla professione triennale, dopo i quali emettono la professione perpetua.

Art. 39 - La scadenza e la simultanea rinnovazione dei voti temporanei coincide con il periodo degli esercizi spirituali annuali.

Art. 40 - Prima di ammettere gli aspiranti alla professione e i professi alla rinnovazione, sia temporanea sia perpetua della medesima, il Presidente Generale può assumere informazioni presso gli altri catechisti, i quali sono tenuti in coscienza e sotto vincolo di segreto a riferire secondo verità su quanto sono interpellati.

Art. 41 - I superiori devono essere attentissimi a non ammettere se non coloro che dimostrano vera vocazione, ferma risoluzione di tendere alla perfezione e sono irreprensibili nella vita familiare, professionale, civile e religiosa.

Art. 42 - La rinnovazione dei voti temporanei e l'emissione della professione perpetua sono subordinate all'approvazione del Presidente Generale.

Art. 43 - Per la validità della prima professione nell'Istituto dei catechisti si richiede:

1°) che l'aspirante abbia almeno diciotto anni compiuti;

2°) che l'aspirante sia ammesso alla professione dal superiore legittimo;

3°) che la professione sia preceduta da un noviziato valido.

Art. 44 - I novizi dell'Istituto dei catechisti, prima della professione devono fare per iscritto al Presidente Generale o al suo delegato, un'esatta relazione sullo stato dei propri beni e sull'attuale destinazione di essi.

Sulla base di tale relazione, e tenendo conto delle condizioni sociali dei singoli catechisti, il Presidente determina per iscritto le modalità dei permessi e dei rendiconti, sia per l'uso dei beni propri dei catechisti, sia di quelli delle loro famiglie o di quelli che venissero loro donati.

Art. 45 - I novizi devono premettere alla professione un corso di esercizi spirituali, secondo le prescrizioni del Presidente generale.

Art. 46 - La formula della professione è la seguente:

" In nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Così sia.

Io sottoscritto ………….., compreso di viva riconoscenza per la divina vocazione all'apostolato catechistico, intendo consacrare me stesso e la mia attività a Dio nell'Istituto dei catechisti del SS. Crocifisso e di Maria SS. Immacolata.

Con piena e matura deliberazione faccio voto ………… di povertà, castità e obbedienza nelle mani del Presidente Generale e secondo le Regole e Costituzioni dell'Istituto secolare dei catechisti.

Prometto inoltre di adoprarmi con tutte le mie forze all'estensione dell'Istituto e del bene che esso compie.

Si degni Iddio, per i meriti di Gesù Crocifisso e per l'intercessione di Maria SS. Immacolata e dei Santi protettori dell'Istituto, di gradire la mia offerta e di concedermi il dono della santa perseveranza ".

Art. 47 - Durante l'ultimo anno della professione annuale e del secondo triennio i catechisti devono seguire uno speciale corso di formazione religiosa e ascetica.

Art. 48 - La dispensa dei voti è riservata all'Ordinario del luogo dove risiede il catechista, tramite il Presidente Generale.

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