Regolamento del 1949

Voto e virtù di povertà

Art. 49 - Per il voto di povertà i catechisti rinunziano al diritto di disporre liberamente di qualsiasi bene temporale e di qualunque oggetto valutabile in denaro, senza il permesso dei legittimi superiori.

Perciò, sebbene conservino la proprietà radicale dei propri beni e la capacità di acquistare, si spogliano completamente del libero e indipendente uso di essi.

Art. 50 - Dopo la professione i catechisti devono attenersi esattamente e con la massima docilità ai permessi avuti, e quando è necessario, devono rivolgersi al Presidente per avere nuovi permessi.

Nelle circostanze urgenti e imprevedute devono elevare il cuore a Dio, consultandolo con tutta semplicità, quindi interpretare l'intenzione del Presidente e appena possibile rendergliene conto.

Art. 51 - I catechisti si obbligano a consacrare in opere di pietà e misericordia ciò che, dedotta una giusta spesa richiesta dalle loro condizioni sociali, rimane delle loro rendite e del frutto del loro lavoro.

Art. 52 - I catechisti attendono normalmente ai propri affari secondo la loro condizione.

La loro professione religiosa non impedisce di migliorare e ingrandire le risorse patrimoniali.

Pertanto coloro che si trovano nell'occasione di aumentare il proprio patrimonio e le proprie rendite devono esporre al Presidente le loro condizioni e regolarsi secondo le sue direttive, mantenendo in ogni caso un perfetto distacco dalle cose terrene e rendendo conto esatto del loro operato.

Art. 53 - I catechisti devono provvedere per la loro vecchiaia e per i casi di invalidità nei modi da stabilirsi d'accordo con il Presidente.

L'Istituto da parte sua fa il possibile per venire incontro a quei catechisti che si trovano in gravi necessità.

Art. 54 - I catechisti vestono come la generalità dei fedeli, osservando le regole della modestia cristiana e abitano con le proprie famiglie, ovvero con altri catechisti in gruppi familiari tipo convitto.

Art. 55 - I catechisti che sono stabiliti a vita comune con i loro confratelli contribuiscono alle spese comuni con le loro rendite o col frutto del loro lavoro, ferma restando l'osservanza degli articoli precedenti.

Art. 56 - Ogni mese i catechisti presentano, per l'approvazione, il registro delle loro rendite e spese al Presidente, e ogni anno, nel tempo degli esercizi spirituali, gli consegnano un rendiconto riassuntivo della loro gestione economica annuale.

Inoltre ogni catechista deve far conoscere al Presidente il modo con cui effettivamente pratica la povertà.

Art. 57 - Per acquistare la virtù della povertà evangelica e progredire in essa i catechisti devono:

1°) prendere a modello la santa povertà di N. S. Gesù Cristo e regolare i propri pensieri, affetti e opere in conformità dell'esempio e dell'insegnamento del Divin Maestro;

2°) evitare gli affari che facilmente generano litigi, le speculazioni e gli impieghi lucrosi che non permettono di partecipare agli esercizi comuni dell'Istituto;

3°) confidare nella Divina Provvidenza ed escludere ogni apprensione per il proprio avvenire; e, pur mettendo negli affari tutta la diligenza necessaria, tenersi nell'indifferenza sull'esito di essi, e nella disposizione di voler rimanere privi di tutto, se cosi piace a Dio;

4°) amare la santa povertà come madre, tenerla cara come sicura difesa e cercare di perfezionarne in sé lo spirito;

5°) rinunciare, per quanto dipende da sé, a tutto il superfluo nel vitto, nel vestito, nell'abitazione, in ogni cosa, ed essere contenti di provare qualche effetto della povertà;

6°) osservare un tenore di vita sempre inferiore alla propria condizione, privandosi qualche volta del necessario.

Art. 58 - I catechisti, che ritengono di essere mossi da Dio alla pratica di un'effettiva e più stretta povertà, senza tuttavia lasciare la proprietà radicale dei beni, possono esporre semplicemente il loro desiderio al Presidente Generale, rimettendosi in tutto alle sue decisioni.

Art. 59 - I beni che fossero dati ai catechisti dai loro parenti o da altri per l'Istituto o per le opere di apostolato, devono essere consegnati il più presto possibile ai superiori, i quali soli hanno l'incarico di far eseguire le intenzioni dei donatori.

Art. 60 - I superiori devono mettere la massima cura per mantenere e accrescere lo spirito di povertà nei singoli catechisti e in tutto l'Istituto, provvedere all'erogazione in opere di carità di quanto in esso sopravanza e fare in modo che nei locali e nell'arredamento delle diverse Sedi siano esclusi la superfluità e il lusso, e che i migliori ornamenti siano la semplicità e la pulizia.

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