Regolamento del 1949

Esercizi di pietà

Art. 72 - I catechisti devono studiarsi di rimanere continuamente uniti a Dio che opera nell'uomo il volere e il fare, secondo la buona volontà, e di tenersi in ogni luogo alla sua presenza mediante un semplice sguardo di fede.

Art. 73 - I catechisti per mantenere e accrescere la loro " vita nascosta con Cristo in Dio " devono attendere diligentemente agli esercizi di pietà, con ispirito di umiltà e di filiale amor di Dio.

Art. 74 - I catechisti devono ogni giorno:

1°) fare almeno mezz'ora di orazione mentale;

2°) assistere alla S. Messa e, il Confessore permettendolo, accostarsi alla S. Comunione, facendo della SS. Eucaristia il centro di tutti i loro pensieri e affetti;

3°) fare qualche lettura spirituale e l'esame di coscienza, sia generale che particolare;

4°) recitare la "Divozione a Gesù Crocifisso" e la terza parte del S. Rosario con le Litanie della SS. Vergine;

5°) visitare il SS. Sacramento;

6°) innalzare frequentemente il cuore a Dio nel corso della giornata con orazioni giaculatorie, che formino come un esercizio interiore della presenza di Dio.

Art. 75 - I catechisti devono ogni settimana:

1°) assistere con gli altri catechisti o con i propri allievi, nei giorni festivi, alla S. Messa e alle funzioni religiose;

2°) confessarsi, ordinariamente, al medesimo Sacerdote, salva la libertà di andare ad altro Sacerdote approvato;

3°) presentarsi puntualmente al colloquio privato o Rendiconto, e partecipare alle adunanze prescritte dalle Costituzioni e dai superiori;

4°) leggere qualche pagina della Sacra Scrittura.

Art. 76 - I catechisti, ogni mese, devono fare con la massima buona volontà il ritiro spirituale, esaminarsi diligentemente sull'osservanza delle Regole e Costituzioni e domandare consigli al Presidente sui mezzi per progredire nelle virtù.

Art. 77 - I catechisti, ogni anno, devono dedicare alcuni giorni a un ritiro spirituale chiuso, nel quale rivedere il regolamento personale, domandare consigli al Presidente sulla vita interiore e sul modo di rendere efficace l'apostolato catechistico.

Art. 78 - I catechisti devono ricordare in modo speciale nelle loro preghiere il Sommo Pontefice e il Vescovo della Diocesi.

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