La nuova disciplina ecclesiastica circa il digiuno eucaristico

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Vivo interesse ha suscitato nel clero e nel popolo cristiano la Costituzione Apostolica « Christus Dominus », emanata il 6 gennaio u. s. dal Sommo Pontefice Pio XII, felicemente regnante, « Sulla disciplina da osservare circa il digiuno eucaristico ».

Il documento pontificio inizia ricordando l'istituzione della SS. Eucaristia « nella notte in cui N. S. Gesù Cristo fu tradito » e rilevando il passaggio dall'antica alla nuova Pasqua, prova come la Chiesa poté, con legittima autorità, discostarsi dalle regole osservate nella vecchia agape e introdurre l'uso del digiuno Eucaristico.

Viene poi esaminata, nella prima parte della Costituzione Apostolica, la disciplina osservata dalla Chiesa fin dai primi secoli « circa il digiuno da premettersi alla celebrazione del Divin Sacrificio e alla S. Comunione, per la somma riverenza che dobbiamo avere verso la suprema Maestà di Gesù Cristo, e per dimostrare che l'Eucaristia è il primo e sommo nutrimento che sostenta la nostra anima e ne accresce la santità ».

Fin dall'antichissima età, infatti, invalse la consuetudine di distribuire l'Eucaristia ai fedeli digiuni.

Già verso la fine del secolo quarto si stabiliva in vari Concili che coloro i quali dovevano celebrare il sacrificio eucaristico osservassero il digiuno.

Nell'anno 393 il Concilio d'Ippona decretò: « Il Sacramento dell'Altare non sia celebrato se non da persone digiune ».

Tale precetto venne poco dopo; cioè nell'anno 397, promulgato con le medesime parole del III Concilio di Cartagine.

In principio del secolo V questa consuetudine poteva dirsi abbastanza comune e « ab immemorabili », per cui S. Agostino poté affermare: « La Santissima Eucaristia è ricevuta sempre da persone digiune, e tale uso è universale », e commenta: « Piacque allo Spirito Santo che ad onore di sì grande Sacramento il corpo del Signore entrasse nella bocca del cristiano prima di qualunque altro cibo ».

Accennato poi alle gravi pene comminate fin dal secolo VI nei Concili contro i violatori del digiuno, passa a ricordare come già nel secolo XV si incominciò a mitigare tale legge « in caso di infermità o di altra necessità, ammessa dal diritto o dalla Chiesa ».

La seconda parte della Costituzione Apostolica considera le ragioni, che hanno indotto la Chiesa, sempre maternamente sollecita ad accogliere le giuste esigenze dei suoi figli, a mitigare ulteriormente le norme del digiuno eucaristico.

Queste ragioni si possono così sinteticamente riassumere:

1° ) Le particolari condizioni dei tempi in cui viviamo che hanno introdotto molte modificazioni negli usi della società e nella vita comune, per cui sorgerebbero gravi difficoltà che potrebbero allontanare gli uomini dalla partecipazione ai divini misteri, se la legge del digiuno eucaristico dovesse osservarsi pienamente, come si è fatto sinora; nonché i disagi derivati dalle immani guerre di questo secolo che hanno indebolito la costituzione fisica e la salute degli uomini.

2° ) Il numero dei Sacerdoti impari alle crescenti necessità dei fedeli: essi specialmente nei giorni di festa, debbono sottoporsi a lavoro spesso eccessivo, sono talvolta obbligati, specie nei paesi di missione, a celebrare il sacrificio Eucaristico molto tardi, non di rado a binare o a trinare, e ad affrontare un disagiato cammino per non lasciare senza la S. Messa non piccole porzioni del loro gregge.

3° ) Lo sviluppo di ogni tipo d'industria per cui avviene spesso che molti operai, addetti alle officine, ai trasporti, ai lavori portuali o ad altri pubblici servizi, siano occupati in turni, non solo di giorno, ma anche di notte, e, perciò, possono trovarsi, talvolta, nella necessità di prendere un nutrimento per ristorarsi; e in tal modo vengono impediti di accostarsi digiuni alla Mensa Eucaristica.

4° ) Le madri di famiglia, che non possono accostarsi alla Comunione prima di avere atteso alle faccende domestiche, le quali spesso richiedono molte ore di lavoro; e gli alunni delle scuole, a cui riesce molto difficile recarsi, prima di andare alla scuola, in chiesa, per nutrirsi del Pane degli Angeli, « che custodisce il candore della loro anima, e l'integrità dei loro costumi dalle seduzioni dell'età giovanile e dalle insidie del mondo », e poi, tornare a casa, per prendere il necessario alimento.

Prima di enunciare le nuove concessioni il S. Padre così si esprime: « Con tali disposizioni nutriamo fiducia di contribuire non poco all'incremento della divozione Eucaristica e di muovere e spronare efficacemente tutti a partecipare alla Mensa degli Angeli: ciò certamente ridonderà a maggior gloria di Dio e accrescerà la santità del Corpo Mistico di Gesù Cristo ».

Ecco ora schematicamente le nuove principali disposizioni, quali si rilevano dalla stessa Costituzione Apostolica e dall'Istruzione emanata in pari data dal S. Ufficio.

1° ) Per tutti, sacerdoti e fedeli:

L'acqua naturale ( e quindi priva di qualsiasi elemento aggiuntivo ) non rompe il digiuno Eucaristico.

2° ) Per gli infermi, sia fedeli che sacerdoti:

1° ) I fedeli infermi, sebbene non decumbentes, ( non è quindi più necessario per godere della dispensa, che gli ammalati siano costretti a letto da un mese ) se a causa della loro infermità non possono senza grave incomodo stare digiuni fino alla S. Comunione, possono prendere qualcosa sia di bevanda sia di medicina liquida ( esclusi sempre gli alcolici ) che solida, senza limitazione di tempo.

2° ) Per godere di questa facoltà si debbono osservare queste tre condizioni:

a ) La medicina deve essere ordinata dal medico, o comunque riconosciuta come tale;

b ) Non si può in nessun modo ritenere come medicina qualsiasi solido, che si prenda come nutrimento;

c ) I semplici fedeli possono usufruire di detta facoltà solo dietro consiglio del confessore, che lo può dare sia in confessione sia fuori confessione, anche una volta tanto perdurando le medesime condizioni di infermità.

3° ) Per i fedeli anche non infermi, che:

1° ) o debbono attendere ad un lavoro debilitante prima della S. Comunione; es. operai addetti alle officine, ai trasporti, ai lavori portuali, ad altri pubblici uffici, occupati in turni di giorno e di notte: coloro che passano la notte in veglia ( infermieri, personale d'ospedale, guardie notturne, ecc. ): le donne gestanti e le madri di famiglia, che prima di potersi recare alla chiesa debbono attendere per lungo tempo alle faccende domestiche, ecc.

2° ) o solo a tarda ora possono avere tra loro il Sacerdote che celebra il sacrificio eucaristico: ovvero i fanciulli per i quali e troppo gravoso recarsi alla chiesa, fare la S. Comunione, ritornare a casa per la colazione e quindi andare a scuola;

3° ) o debbono fare un lungo cammino per recarsi alla chiesa a fare la S. Comunione ( 2 km. a piedi, e proporzionatamente più lungo se si servono di qualche mezzo di locomozione );

Possono prendere qualcosa

- a modo di bevanda, esclusi gli alcolici

- fino ad un'ora prima della S. Comunione

- dietro consiglio del Confessore.

Circa le messe vespertine: valgono le seguenti disposizioni:

Tali messe, pero, potranno essere celebrate solo dopo le ore quattro del pomeriggio e l'Ordinario potrà permetterle solo nelle seguenti ricorrenze, tassativamente enumerate:

a ) feste di precetto vigenti a norma del can. 1247 - par. 1;

b ) Feste di precetto soppresse, secondo l'Indice pubblicato dalla Sacra Congregazione del Concilio, il 28 dicembre 1919 ( A.A.S. XII ( 1.920 ) p. 42-43 );

c ) primi venerdì del mese;

d ) solennità che si celebrano con grande concorso di popolo;

e ) un giorno della settimana, oltre quelli sopra numerati, quando ciò è necessario per determinate categorie di persone.

I Sacerdoti non possono celebrare la S. Messa al mattino e, al pomeriggio di uno stesso giorno, se non hanno il permesso esplicito di binare o trinare, a norma del can. 806.

I fedeli non possono mai accostarsi alla Santa Comunione al mattino e alla sera dello stesso giorno, a norma del can. 857.

Tutti i fedeli, anche se non appartengono alle categorie per le quali la Messa vespertina è stata eventualmente istituita, possono liberamente accostarsi alla Santa Comunione durante la Messa o immediatamente prima o subito dopo ( cfr. can. 846, paragrafo 1 ), osservando però quanto al digiuno eucaristico le norme sopra esposte.

Tutto ciò sta a dimostrare come lo scopo che l'Augusto Pontefice si prefigge con la Costituzione Apostolica « Christus Dominus » sia un maggior incremento della vita eucaristica che è quanto dire « vita cristiana ». Assecondando le reali esigenze della vita moderna, non
si devono però affievolire la fede e la devozione eucaristica.

Infatti il S. Padre prima di enunciare le nuove concessioni scrive: « Intendiamo, tuttavia, con questa Costituzione Apostolica confermare in tutto il suo vigore la legge e la consuetudine del digiuno eucaristico ed esortare coloro che possono farlo a continuare nell'esatta osservanza di essa, in maniera che solamente quelli che versano nella necessità s'avvalgano di tali concessioni e nei limiti imposti dalla stessa necessità.

La Costituzione e l'Istruzione debbono essere interpretate stando fedelmente al testo ed evitando qualsiasi ampliamento delle già larghe concessioni.

Quelli che potranno usufruire delle facoltà concesse dovranno innalzare più ardenti al cielo le loro preghiere per adorare, ringraziare Dio e, sopra tutto, per ottenere il perdono dei loro peccati ed implorare nuovi aiuti dal cielo ».

Commentando la Costituzione Apostolica il nostro Cardinale Arcivescovo, in una lettera inviata al Clero ed al popolo della Diocesi, così scrive: « Ven. Fratelli e figli carissimi, non è significativo che un documento eucaristico di tanta importanza venga emanato dalla Suprema Autorità della Chiesa proprio in quest'anno in cui noi celebriamo il quinto centenario del Miracolo Eucaristico?

Non è singolare questo richiamo del S. Padre al miracolo d'amore con cui Gesù ripaga in anticipo e per tutti i secoli il tradimento di quella notte?

Non c'è una analogia col prodigio che noi ricorderemo in modo speciale quest'anno?

Al furto sacrilego del soldato di Exilles Gesù risponde, anziché coi castighi, con uno dei più grandi miracoli eucaristici che la storia ricordi.

Grazie, o Padre Santo, per questo eccezionale documento che viene a preparare gli animi alla celebrazione del nostro Miracolo eucaristico ».