Decreto generale sul Matrimonio Canonico

Indice

II. Preparazione al matrimonio canonico
con effetti civili e atti da premettere alla sua celebrazione

A. Preparazione

2. L'azione pastorale della Chiesa deve accompagnare la famiglia nelle diverse tappe della sua formazione e del suo sviluppo.

Ai nostri giorni è più che mai necessaria l'assistenza ai giovani nella preparazione al matrimonio e alla vita familiare.

Questa assistenza non può essere limitata all'espletamento delle pratiche per la celebrazione matrimoniale, ma deve abbracciare le diverse fasi della vita dell'uomo e della donna, affinché prendano coscienza dei valori e degli impegni propri della vocazione al matrimonio cristiano.2

I vescovi diocesani, a norma del can. 1064 del codice di diritto canonico, sono tenuti a elaborare un programma di assistenza pastorale alla famiglia e, in questo ambito, a emanare direttive circa la preparazione al matrimonio.

3. La preparazione remota, prossima e immediata al matrimonio è regolata, nel quadro del diritto universale, dalle disposizioni attuative date dalla Conferenza Episcopale Italiana e da quelle proprie delle Chiese particolari in materia di pastorale prematrimoniale.

Al fine di promuovere una prassi comune, per la preparazione prossima e immediata al matrimonio siano accolte in ogni programma diocesano le seguenti indicazioni:

1) coinvolgimento della comunità e, in particolare, degli operatori di pastorale familiare in iniziative che dispongano i nubendi alla santità e ai doveri del loro nuovo stato ( cfr can. 1063, n. 2 );

2) colloqui con il parroco o con il sacerdote incaricato, "corsi per i fidanzati" e altre iniziative organiche per il cammino di fede dei nubendi, attraverso l'approfondimento non solo dei valori umani della vita coniugale e familiare ma anche dei valori propri del sacramento e della famiglia cristiana, con gli impegni che ne derivano;3

3) tempo di preparazione immediata normalmente non inferiore a tre mesi;

4) incontri personali dei nubendi con il parroco per lo svolgimento dell'istruttoria matrimoniale e per la preparazione a una consapevole e fruttuosa celebrazione della liturgia delle nozze.

B. Atti preliminari

4. L'istruttoria matrimoniale comprende alcuni adempimenti, da premettere alla celebrazione del matrimonio, ordinati ad accertare che nulla si oppone alla sua valida, lecita e fruttuosa celebrazione, verificando nei nubendi, in particolare, la libertà di stato, l'assenza di impedimenti e l'integrità del consenso ( cfr can. 1066 ).

Questi adempimenti sono affidati di norma, a libera scelta dei nubendi, al parroco della parrocchia dove l'uno o l'altro dei medesimi ha il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese.

5. Le prescrizioni canoniche riguardanti l'istruttoria comprendono:

la verifica dei documenti;

l'esame dei nubendi circa la libertà del consenso e la non esclusione della natura, dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio;

la cura delle pubblicazioni;

la domanda all'Ordinario del luogo di dispensa da eventuali impedimenti o di licenza alla celebrazione nei casi previsti dal codice di diritto canonico, dal presente decreto o dal diritto particolare.

6. I documenti da raccogliere e verificare sono:

il certificato di battesimo,

il certificato di confermazione,

il certificato di stato libero, quando è richiesto,

il certificato di morte del coniuge per le persone vedove

e altri secondo i singoli casi.

7. Il certificato di battesimo deve avere data non anteriore a sei mesi.

Esso deve riportare soltanto il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto, l'indicazione del luogo e della data del battesimo e, se ricevuta, della confermazione.

Le annotazioni rilevanti al fine della valida o lecita celebrazione del matrimonio e quelle relative all'adozione, eventualmente contenute nell'atto di battesimo, devono essere trasmesse d'ufficio e in busta chiusa al parroco che conduce l'istruttoria.

Per quanto concerne i dati o le annotazioni riguardanti i genitori naturali di persone adottate ( cfr can. 877, par. 3 ), il parroco della parrocchia del battesimo e il parroco che conduce l'istruttoria sono tenuti al segreto d'ufficio.

8. I pastori d'anime siano solleciti nell'esortare i nubendi che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione a riceverlo prima del matrimonio se ciò è possibile senza grave incomodo ( cfr can. 1065, par. 1 ).

Prestino particolare attenzione a coloro che, dopo il battesimo, non hanno ricevuto gli altri sacramenti né alcuna formazione cristiana.4

Parimenti siano animati da grande prudenza pastorale nel curare la preparazione dei nubendi non cresimati che già vivono in situazione coniugale irregolare ( conviventi o sposati civilmente ).

In questo caso, di norma, l'amministrazione della confermazione non preceda la celebrazione del matrimonio.

Nel diritto particolare, tenendo conto anche delle facoltà concesse ai Vescovi diocesani circa il ministro della confermazione ( cfr can. 884, par. 1 ), si potranno dare disposizioni affinché la celebrazione della confermazione per i nubendi sia opportunamente inserita nella preparazione immediata al matrimonio.

9. Quando i nubendi, dopo il compimento del sedicesimo anno di età, hanno dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella in cui hanno domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese, il parroco che procede all'istruttoria dovrà verificare la loro libertà di stato anche attraverso un apposito certificato di stato libero, risultante dall'attestazione di due testimoni idonei oppure, in mancanza di questi, dal giuramento suppletorio deferito agli interessati.

In questo caso il giuramento suppletorio viene reso e inserito nell'esame dei nubendi, di cui al numero seguente del presente decreto.

10. L'esame dei nubendi è finalizzato a verificare la libertà e l'integrità del loro consenso, la loro volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, l'assenza di impedimenti e di condizioni.

L'importanza e la serietà di questo adempimento domandano che esso sia fatto dal parroco con diligenza, interrogando separatamente i nubendi.

Le risposte devono essere rese sotto vincolo di giuramento, verbalizzate e sottoscritte, e sono tutelate dal segreto d'ufficio.

Di norma l'esame dei nubendi conclude la preparazione immediata al matrimonio e suppone la conclusione del corso per i fidanzati e l'avvenuta verifica dei documenti.

Quando il parroco competente non può o incontra difficoltà a interrogare entrambi i nubendi, deferisce ad altro parroco il compito di esaminare uno dei contraenti, chiedendo che gli sia trasmesso in busta chiusa il verbale, vidimato dalla curia diocesana se il parroco appartiene a un'altra diocesi ( cfr can. 1070 ).

All'occorrenza è consentito al parroco di ricorrere a un interprete, della cui fedeltà sia certo, e che non può essere, in ogni caso, l'altra parte contraente.

Il verbale dell'esame dei nubendi ha valore per la durata di sei mesi.

11. Gli incontri personali del parroco con i nubendi non siano limitati a quelli necessari per l'esame.

Affinché questo adempimento, in coerenza con la sua rilevanza giuridica, acquisti pieno significato pastorale, occorre che sia accompagnato da altri colloqui, soprattutto quando si tratta di fidanzati che ancora presentano carenze o difficoltà nella dottrina o nella pratica cristiana.5

Il parroco non trascuri di richiamare ai nubendi gli impegni e i valori del matrimonio cristiano, di esortarli ad accostarsi ai sacramenti della penitenza e dell'eucaristia ( cfr can. 1065, par. 2 ), di prepararli "a prendere parte attiva e consapevole ai riti della liturgia nuziale".6

Altri adempimenti da premettere alla celebrazione del matrimonio, come, ad esempio, la dichiarazione di volontà o la domanda di matrimonio formulata congiuntamente dai nubendi, possono essere introdotti dalle disposizioni del diritto particolare.

12. La celebrazione del matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni canoniche, che sono sempre richieste perché rispondono a una esigenza di bene comune.

Le pubblicazioni canoniche consistono nell'affissione all'albo parrocchiale dell'annuncio di matrimonio, con i dati anagrafici ( cognome e nome, luogo e data di nascita ), la residenza, lo stato civile e la professione dei nubendi.

L'atto della pubblicazione deve rimanere affisso all'albo parrocchiale per almeno otto giorni consecutivi, comprensivi di due giorni festivi.

Altre forme di pubblicazioni, svolte secondo le consuetudini o introdotte per finalità pastorali, come ad esempio, la presentazione dei nubendi alla comunità, non sono sostitutive della modalità suddetta.

Tutti i fedeli sono tenuti a segnalare al parroco o all'Ordinario del luogo prima che il matrimonio venga celebrato gli impedimenti di cui fossero a conoscenza ( cfr can. 1069 ).

13. La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al parroco incaricato dell'istruttoria matrimoniale, di cui al n. 4 del presente decreto.

Egli curi che le pubblicazioni siano fatte nella parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi.

Qualora l'attuale dimora non duri da almeno un anno, esse siano richieste anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall'Ordinario del luogo.

14. La dispensa dalle pubblicazioni canoniche può essere concessa dall'Ordinario del luogo per una giusta causa.

Se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dal compimento delle pubblicazioni canoniche, queste dovranno essere ripetute, salvo diverso giudizio dell'Ordinario del luogo.

15. Il parroco, di cui al n. 4 del presente decreto, richiede la pubblicazione civile al comune nel quale uno degli sposi ha la residenza, accompagnando la richiesta dei nubendi.

Occorre ricordare ai fidanzati, durante la preparazione al matrimonio, che essi non devono chiedere la pubblicazione al comune prima che siano state compiute le pratiche da premettersi alla celebrazione del matrimonio canonico, avvertendoli che, senza la richiesta del parroco, la loro non può avere effetto ai fini della procedura concordataria.

Dal canto suo il parroco, in via ordinaria, non richieda la pubblicazione all'ufficiale dello stato civile, se precedentemente non ha adempiuto le prescrizioni canoniche, di cui al n. 10 del presente decreto.

Nel caso in cui la residenza civile dei nubendi non coincide con il domicilio canonico, il parroco del domicilio canonico, se necessario, chieda la collaborazione del parroco del luogo della residenza civile ai fini della richiesta della pubblicazione, trasmettendogli un documento autentico con tutti i dati occorrenti.

16. Nel caso che il parroco sia assente o impedito la richiesta viene fatta dal ministro di culto che a norma del diritto canonico lo sostituisce.7

17. Trascorsi tre giorni dal compimento della pubblicazione civile, l'ufficiale dello stato civile, se non gli è stata notificata alcuna opposizione né gli consti l'esistenza di alcun impedimento al matrimonio, rilascia un attestato, con il quale dichiara che nulla osta alla celebrazione del matrimonio.

Qualora l'ufficiale dello stato civile comunichi alle parti e al parroco il rifiuto motivato del rilascio dell'attestato e l'autorità giudiziaria dichiari l'inammissibilità dell'opposizione al rifiuto, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio il parroco sottoponga il caso al giudizio dell'Ordinario del luogo.

18. Ai fini del presente decreto sono equiparati al parroco gli amministratori parrocchiali e i cappellani militari.

Le facoltà del parroco possono essere avocate a sé dall'Ordinario del luogo in singoli casi e per giuste ragioni pastorali.

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2 Cfr Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Familiaris consortio, 1981, n. 66
3 Cfr C.E.I., Deliberazioni conclusive della XII Assemblea Generale ( 1975 ), n. 2
4 Cfr Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, cap. IV, nn. 235-305
5 Cfr Familiaris consortio, n. 66
6 Ib.
7 Si ricordi che l'art. 3 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense stabilisce che il parroco, come il ministro che a norma del diritto canonico lo sostituisce, devono essere cittadini italiani, eccezion fatta soltanto per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie.
Si tenga presente che a norma del diritto canonico, in caso di assenza il parroco può essere sostituito:
a) da un sacerdote, dotato di facoltà, designato dal Vescovo diocesano
( cfr can. 533, par. 3 );
b) da un sacerdote nominato dal Vescovo diocesano amministratore parrocchiale
( cfr can. 549 ),
il quale ha gli stessi diritti e doveri del parroco ( cfr can. 540, par. 1 );
c) dal vicario parrocchiale, che nel caso è tenuto a svolgere le funzioni del parroco
( cfr cann. 549 e 541, par. 1 ).
Se invece il parroco è impedito, può essere sostituito:
a) da un sacerdote nominato dal Vescovo diocesano amministratore parrocchiale
( cfr can. 541, par. 1 ),
il quale ha gli stessi diritti e doveri del parroco ( cfr can. 540, par. 1 );
b) in mancanza di questo, dal vicario parrocchiale, il quale esercita interinalmente le funzioni parrocchiali ( cfr can. 541, par. 1 )