Decreto generale sul Matrimonio Canonico

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III. Effetti civili del matrimonio canonico

19. Il matrimonio celebrato avanti l'Ordinario del luogo, il parroco o il ministro di culto delegato, secondo le norme del diritto canonico, produce gli effetti civili, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile.

20. Nel ricevere la richiesta di celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili il parroco tenga presente che il matrimonio canonico non può ottenere gli effetti civili qualora al momento della celebrazione sussista una delle seguenti circostanze:

a) che uno dei contraenti non abbia compiuto gli anni diciotto e non sia stato ammesso al matrimonio a norma delle leggi civili;

b) che uno dei contraenti sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente;

c) che i contraenti tra loro o anche uno solo di essi siano già legati da matrimonio valido agli effetti civili;

d) che sussista tra i contraenti uno degli impedimenti previsti dalla legge civile e non sia possibile ottenere l'autorizzazione al matrimonio.8

Il divieto richiamato al comma precedente cessa peraltro nei casi in cui, a norma degli articoli 68, terzo comma, 117, secondo comma e 119, secondo comma, del codice civile, non sarebbe possibile pronunziare la nullità del matrimonio o il suo annullamento.

21. A norma del can. 1071, par. 1, n. 2, in tutti i casi in cui il matrimonio canonico non può essere immediatamente trascritto nei registri dello stato civile il parroco non proceda alla celebrazione senza l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo.

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8 Cfr artt. 87 e 88 del codice civile