Codice di Diritto Canonico

Indice

La cosa giudicata

Can. 1641

Fermo restando il disposto del can. 1643, la cosa passa in giudicato:

1° se tra le medesime parti ci furono due sentenze conformi sulla stessa richiesta e per lo stesso motivo;

2° se l'appello contro la sentenza non fu interposto entro il tempo utile;

3° se in grado di appello l'istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;

4° se fu emessa una sentenza definitiva contro la quale non è dato appello a norma del can. 1629.

Can. 1642

§1. La cosa passata in giudicato gode della stabilità del diritto e non può essere direttamente impugnata se non a norma del can. 1645, §1.

§2. La stessa fa legge tra le parti e permette un'azione di giudicato e un'eccezione di cosa giudicata, la quale può anche essere dichiarata d'ufficio dal giudice per impedire una nuova introduzione della stessa causa.

Can. 1643

Le cause sullo stato delle persone, non escluse le cause per la separazione dei coniugi, non passano mai in giudicato.

Can. 1644

§1. Se furono emesse due sentenze conformi in una causa sullo stato delle persone, si può adire il tribunale di appello in qualsiasi momento, adducendo nuove e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni da quando l'impugnazione fu proposta.

Il tribunale di appello poi entro un mese dalla presentazione delle nuove prove e degli argomenti deve stabilire con decreto se la nuova proposizione della causa si debba ammettere o no.

§2. L'appello al tribunale superiore per ottenere la nuova proposizione della causa non sospende l'esecuzione della sentenza a meno che la legge non stabilisca altrimenti oppure il tribunale d'appello non ordini la sospensione a norma del can. 1650, §3.

Indice