Compendio Dottrina sociale della Chiesa

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Collaborazione

425 L'autonomia reciproca della Chiesa e della comunità politica non comporta una separazione che escluda la loro collaborazione: entrambe, anche se a titolo diverso, sono al servizio della vocazione personale e sociale dei medesimi uomini.

La Chiesa e la comunità politica, infatti, si esprimono in forme organizzative che non sono fini a se stesse, ma al servizio dell'uomo, per consentirgli il pieno esercizio dei suoi diritti, inerenti alla sua identità di cittadino e di cristiano, e un corretto adempimento dei corrispondenti doveri.

La Chiesa e la comunità politica possono svolgere il loro servizio « a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace quanto meglio entrambe allacciano tra loro una sana collaborazione, considerando anche le circostanze di luogo e di tempo ».869

426 La Chiesa ha diritto al riconoscimento giuridico della propria identità.

Proprio perché la sua missione abbraccia tutta la realtà umana, la Chiesa, sentendosi « davvero e intimamente solidale con il genere umano e la sua storia »,870 rivendica la libertà di esprimere il suo giudizio morale su tale realtà ogniqualvolta ciò sia richiesto dalla difesa dei diritti fondamentali della persona o dalla salvezza delle anime.871

La Chiesa pertanto chiede:

libertà di espressione, di insegnamento, di evangelizzazione;

libertà di manifestare il culto in pubblico;

libertà di organizzarsi e avere propri regolamenti interni;

libertà di scelta, di educazione, di nomina e di trasferimento dei propri ministri;

libertà di costruire edifici religiosi;

libertà di acquistare e di possedere beni adeguati alla propria attività;

libertà di associazione per fini non solo religiosi, ma anche educativi, culturali, sanitari e caritativi.872

427 Alfine di prevenire o attutire possibili conflitti tra Chiesa e comunità politica, l'esperienza giuridica della Chiesa e dello Stato ha variamente delineato forme stabili di rapporti e strumenti idonei a garantire relazioni armoniche.

Tale esperienza è un punto di riferimento essenziale per tutti i casi in cui lo Stato ha la pretesa di invadere il campo d'azione della Chiesa, ostacolandone la libera attività fino a perseguitarla apertamente o, viceversa, nei casi in cui organizzazioni ecclesiali non agiscano correttamente nei confronti dello Stato.

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869 Gaudium et Spes 76
870 Gaudium et Spes 1
871 Cod. Diritto Can. 747, § 2;
Cat. Chiesa Cat. 2246
872 Giovanni Paolo II, Lettera ai Capi di Stato firmatari dell'Atto finale di Helsinki ( 1° settembre 1980 ), 4